Totalizzazione e cumulo dei contributi: a cosa servono e in cosa si differenziano? Chi cambia lavoro o professione ha a disposizione diversi strumenti per unire le somme versate presso diverse Gestioni pensionistiche. Di seguito una panoramica delle regole di riferimento per capire quale conviene.
Totalizzazione e cumulo dei contributi: a cosa servono e quali sono le differenze tra i due istituti?
Cambiare lavoro o professione è diventato negli ultimi anni sempre più frequente.
La precarietà spesso non consente di mantenere a lungo la stessa occupazione oppure a volte capita di voler intraprendere un nuovo percorso professionale, per migliorare le proprie competenze o semplicemente guadagnare di più.
Non bisogna però dimenticare che modificare il lavoro o la professione spesso significa cambiare senza volerlo la Cassa previdenziale di appartenenza e dunque imbattersi in regole pensionistiche differenti.
Proprio per tutelare quei lavoratori che, durante il proprio percorso professionale, cambiano spesso occupazione e versano i contributi in Gestioni pensionistiche diverse, le leggi mettono a disposizione strumenti che permettono di sommare i contributi versati nelle varie Casse previdenziali e maturare comunque il diritto a pensione.
Si tratta della ricongiunzione onerosa, del cumulo e della totalizzazione dei contributi, metodi in parte simili tra loro ma con alcune differenze che è utile conoscere per non subire penalizzazioni.
Vediamo dunque in cosa consistono il cumulo e la totalizzazione dei contributi, le differenze con il più noto istituto della ricongiunzione, e quale metodo sia più conveniente per non perdere i soldi versati negli anni di lavoro.
La ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione, introdotta dalle leggi 29/1979 e 45/1990, a differenza del cumulo e della totalizzazione, è un metodo che determina, su richiesta, uno spostamento effettivo di contributi da una cassa previdenziale a un’altra e comporta il pagamento di un onere, spesso elevato perché vincolato all’età, alla data della domanda e alla somma da ricongiungere.
Con la totalizzazione ed il cumulo il montante complessivo dei contributi versati nelle diverse gestioni si ottiene invece gratuitamente. Si tratta dunque di metodi più convenienti, nell’immediato, rispetto alla ricongiunzione.
La totalizzazione
La totalizzazione, prevista dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, comporta una sommatoria virtuale di diversi spezzoni di vita contributiva, grazie alla quale è possibile ottenere pro quota un’unica pensione.
Le diverse gestioni previdenziali, nel momento del pensionamento, calcolano una parte della pensione sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore.
Viene applicato il sistema di calcolo proprio di ciascuna Cassa previdenziale soltanto se il lavoratore ha raggiunto nella singola gestione il diritto ad una pensione autonoma. In caso contrario, viene esteso il metodo contributivo a tutte le quote maturate.
Le categorie di lavoratori che possono richiedere la totalizzazione dei contributi sono:
- i lavoratori dipendenti e autonomi;
- i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (legge 335/1995);
- gli iscritti al Fondo Clero;
- i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza;
- I lavoratori iscritti alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO.
Per accedere alla totalizzazione è inoltre necessario:
- non essere già titolari di pensione in una delle Gestioni interessate;
- non avere richiesto ed accettato in precedenza una ricongiunzione onerosa;
- essere in possesso di altri eventuali requisiti richiesti da una singola gestione, come per esempio la cancellazione da un albo professionale.
Dal 1° gennaio 2012 inoltre, per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge 201 del 2011 non è più richiesta un’anzianità contributiva minima di tre anni in ciascuna gestione interessata dalla totalizzazione, ma si considerano validi tutti i contributi versati, inclusi quelli derivanti da lavoro all’estero, in paesi dell’Unione Europea o in paesi legati all’Italia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (Circolare INPS n.50 del 21 aprile 2022).
Attraverso la totalizzazione è possibile maturare i requisiti contributivi richiesti dalla legge per:
- la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi oltre al requisito anagrafico dei 67 anni);
- la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi complessivi, a prescindere dall’età, 41 anni e 10 mesi per le donne);
- la pensione di inabilità o quella ai superstiti.
La domanda di totalizzazione deve essere presentata all’Ente al quale risultano versate le ultime quote contributive, anche se la liquidazione della pensione sarà a carico dell’INPS.
A differenza di quanto avviene con il cumulo, se viene richiesta una pensione di vecchiaia o anticipata in totalizzazione, trova applicazione il sistema della finestra mobile: la pensione decorre dal giorno successivo al diciottesimo mese dopo la maturazione dei requisiti.
Si applicano infine le normali tassazioni IRPEF e gli aumenti determinati dalla rivalutazione automatica delle pensioni, calcolati sull’importo complessivo ma non le integrazioni al minimo previste dalla legge per le pensioni più basse.
Il cumulo dei contributi: cosa c’è di diverso
Come la totalizzazione, anche il cumulo, previsto dall’art.1, comma 239 della legge 228/2012 e poi esteso con la legge 232 /2016, valorizza la contribuzione versata nelle diverse casse di previdenza.
A differenza però della totalizzazione in cui il sistema di calcolo è normalmente basato sul contributivo, il cumulo consente l’applicazione di un criterio di calcolo pro-quota secondo le regole specifiche di ciascuna gestione.
Le categorie di lavoratori che possono accedere al cumulo e i requisiti richiesti sono gli stessi della totalizzazione, così come identici sono i trattamenti pensionistici che si possono ottenere.
Ma c’è una differenza: a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, il cumulo è ammesso anche per coloro che hanno già perfezionato i requisiti per il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte.
Facendo alcuni esempi, il cumulo può essere richiesto a 67 anni per ottenere la pensione di vecchiaia, cumulando i 15 anni di contributi versati nell’AGO con 5 anni di contributi versati nella Gestione separata, oppure per richiedere la pensione anticipata, cumulando contributi versati in casse differenti e raggiungendo così i 42 anni e 10 mesi complessivi richiesti dalla legge, o ancora i 41 anni di contributi richiesti ai lavoratori precoci.
Il cumulo dei contributi si può utilizzare anche per richiedere la pensione quota 100 o quota 102 e dunque per maturare i 38 anni di contributi necessari. In questo caso, restano però esclusi dal cumulo i contributi versati alle casse professionali.
Infine, il cumulo può determinare un calcolo misto, retributivo o contributivo e dunque consentire una pensione più alta di quella ottenuta in regime di totalizzazione con il metodo contributivo.
Non si applica neppure la finestra mobile di 18 mesi: la pensione decorre dal mese successivo alla domanda e viene calcolata pro-quota, laddove possibile, con il sistema retributivo fino al 1° gennaio 2012.
L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 utile all’applicazione del sistema di calcolo retributivo o misto avviene considerando i contributi versati in tutte le gestioni interessate.
Quelli versati però alle casse professionali non sono validi per raggiungere i 18 anni di contributi ante 1995 richiesti per l’applicazione del calcolo retributivo fino al 1° gennaio 2011.
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