Quota 102, dal 2 aprile 2022 decorre il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti presso la Gestione esclusiva dell'AGO. I dipendenti pubblici potranno accedervi dal 2 luglio, data che slitta al 1° agosto per gli appartenenti ad altre tipologie di Gestioni. Sono alcune delle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 38 dell'8 marzo 2022.
Quota 102, a partire dal 2 aprile 2022 decorre il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla Gestione esclusiva dell’AGO.
I lavoratori dipendenti per i quali la pensione è erogata da una Gestione diversa da quella esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dovranno attendere invece fino al 1° maggio 2022.
I dipendenti pubblici potranno invece accedere alla pensione anticipata Quota 102 dal 2 luglio, se il trattamento è erogato dalla Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), oppure dal 1° agosto se il trattamento è erogato da una Gestione differente da quella esclusiva dell’AGO.
A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022 che fornisce le istruzioni per accedere a Quota 102, alla luce dei nuovi requisiti pensionistici indicati nella Legge di Bilancio 2022.
Ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, la norma prevede che entro il 31 dicembre 2022 i lavoratori iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata raggiungano un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
L’Istituto sottolinea inoltre che il diritto alla pensione anticipata Quota 102 maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.
Quota 102, dal 2 aprile 2022 decorre la pensione anticipata per i lavoratori dipendenti
La circolare INPS n. 83 dell’8 marzo 2022 riporta le istruzioni e i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata Quota 102, come disposto dalla Legge di Bilancio 2022.
- Circolare INPS numero 38 dell’ 8-03-2022
- Articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che modifica gli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
L’articolo 1, comma 87, lett. a della legge n. 234 del 2021 ha infatti modificato la disciplina precedente relativa alla pensione anticipata Quota 100, aggiungendo un periodo al comma 1 articolo 14 del decreto legge n. 4 del 2019:
“i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”
Ne consegue che nel 2022 matureranno il diritto alla pensione anticipata con Quota 102 i lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata che entro il 31 dicembre di quest’anno raggiungano un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
A proposito del requisito anagrafico, la circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022 specifica che non è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
L’Istituto evidenzia quindi che la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si verifica:
- 3 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti per i dipendenti del settore privato, quindi a partire dal 1° maggio 2022 qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO e dal 2 aprile 2022 in caso di erogazione a carico della Gestione esclusiva AGO;
- 6 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, requisito che fissa la data al 2 luglio 2022 qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, e al 1° agosto 2022 in caso di erogazione a carico della Gestione esclusiva.
Nulla cambia invece per i dipendenti del comparto scolastico e AFAM, i quali potranno accedere al trattamento pensionistico di Quota 102 secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997.
Quota 102, assegno ordinario di invalidità e assegno straordinario dei Fondi di solidarietà
La circolare n. 38 dell’8 marzo dell’INPS specifica che l’assegno ordinario di invalidità non può essere trasformato in pensione anticipata.
Tuttavia, i beneficiari che hanno maturato nel 2022 i requisiti di anzianità e contribuiti per accedere a Quota 102 potranno fare domanda anche dopo il 31 dicembre 2022, nel caso in cui non percepiscano più l’assegno ordinario di invalidità per mancata conferma o revisione per motivi sanitari.
Per quanto riguarda invece i lavoratori che ricevono l’assegno straordinario previsto da Fondi di solidarietà bilaterale, l’INPS sottolinea che ai fini del ricambio generazionale, la concessione del trattamento di pensione anticipata è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale che stabiliscano il numero di lavoratori che sostituiranno i beneficiari di Quota 102.
In ragione del fatto che la decorrenza del trattamento si acquisisce dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata Quota 102, l’assegno straordinario verrà erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
L’INPS sottolinea che l’assegno straordinario può essere erogato fino al 31 marzo 2023.
I contributi correlati dovranno invece essere versati fino raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
La pensione anticipata non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui, per il periodo tra la decorrenza del trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.
Quota 102 anche con riscatto dei contributi: dall’INPS le regole per l’accesso alla pensione anticipata
La circolare INPS n. 38 dell’8 marzo 2022 specifica che per il perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni è possibile riscattare la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore del richiedente, a patto che si possieda il requisito di 35 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità, qualora richiesto dalla gestione a cui si è iscritti.
L’INPS precisa che:
“Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.”
L’Istituto sottolinea inoltre che i lavoratori che perfezionano i requisiti richiesti per accedere a Quota 102 entro il 2022 possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, quando ricorrano le condizioni previste.
La circolare INPS specifica tuttavia che la natura sperimentale della norma e il relativo obbligo di perfezionare i nuovi requisiti entro il 2022 impediscono ai contribuenti di maturare questi ultimi oltre il 31 dicembre 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quota 102, dal 2 aprile 2022 decorre la pensione anticipata per i lavoratori dipendenti