Sospensione feriale, i controlli del Fisco proseguono in caso di urgenza. Più tempo per pagare

Dal 1° agosto parte la sospensione feriale anche per i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Fanno eccezione i casi di urgenza, per i quali tuttavia continua ad applicarsi la tregua estiva dai pagamenti. Un focus sulle regole da seguire

Sospensione feriale, i controlli del Fisco proseguono in caso di urgenza. Più tempo per pagare

La sospensione feriale prende il via dal 1° agosto anche per i controlli fiscali, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 1/2024.

La riforma fiscale ha previsto nell’ambito della sospensione estiva degli adempimenti anche una novità di assoluto rilievo sul fronte dell’invio di lettere di compliance e avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Lo stop però non sarà generalizzato, e restano esclusi dalla sospensione prevista per l’intero mese di agosto i controlli più urgenti, come ad esempio quelli per i quali sono ormai prossimi i termini di prescrizione e decadenza.

Eccezioni che tuttavia necessitano di essere coordinati con la parallela sospensione feriale dei termini di pagamento: la conta dei giorni a disposizione si ferma fino al 4 settembre.

Sospensione feriale, i controlli del Fisco proseguono in caso di urgenza. Più tempo per pagare

L’ormai cristallizzata tregua estiva sul fronte di scadenze e adempimenti si presenta più corposa a partire dal 1° agosto 2024, per effetto delle novità introdotte nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, per tutto il mese di agosto, così come per dicembre, si interrompono i controlli del Fisco e in particolare è congelata l’attività di invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Avvisi bonari e lettere di compliance restano quindi nel cassetto: l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere all’invio degli atti ai contribuenti, anche se già elaborati o emessi.

La sospensione feriale però non sarà omibus. Così come previsto per legge, e sulla base di quanto chiarito con la circolare n. 9/E/2024, restano esclusi dalla tregua i casi ritenuti indifferibili e urgenti.

Si tratta a titolo di esempio delle situazioni per le quali la sospensione della routine degli uffici potrebbe danneggiare l’attività di riscossione, come nelle ipotesi di pregiudizio al rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in caso di mancata spedizione al contribuente.

Lo stop lascerà inoltre fuori i controlli che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, ma anche quelli effettuati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Deroghe che quindi non faranno fermare del tutto i controlli fiscali nel mese di agosto, ma per le quali restano ferme le ulteriori disposizioni che nel periodo feriale concedono una tregua rispetto ai termini da rispettare per il pagamento.

Controlli del Fisco ad agosto: tempi di pagamento più lunghi

Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede che si continuano in ogni caso ad applicare:

“le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”

Anche nei casi ritenuti urgenti, per i quali il Fisco non fermerà la macchina operativa per la formalizzazione dei controlli effettuati, si applica la disposizione che prevede dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute.

Dal punto di vista pratico quindi, chi riceverà una missiva da parte dell’Agenzia delle Entrate ad agosto, potrà beneficiare del termine aggiuntivo per effettuare i versamenti richiesti.

Un esempio arriva dalla stessa Agenzia:

“Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto - 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo - ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto - il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.”

Una sospensione parziale quindi, che consentirà di versare le somme dovute con tempistiche dilatate.

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