Sanzioni più dure per chi non accetta il concordato preventivo biennale

Sanzioni accessorie con limiti dimezzati per le partite IVA che non aderiranno al concordato preventivo biennale. Il testo del decreto legislativo di riforma approvato in Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 conferma la linea dura del Fisco

Sanzioni più dure per chi non accetta il concordato preventivo biennale

Sanzioni accessorie con limiti ridotti per le partite IVA che non aderiranno al concordato preventivo biennale.

Questa una delle novità contenute nel decreto legislativo di riforma delle sanzioni in ambito fiscale, approvato in Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024.

Nonostante le osservazioni delle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato, che evidenziavano le criticità delle nuove sanzioni legate al concordato preventivo biennale, nel testo definitivo il Governo conferma la linea durata per chi non accetterà la proposta di concordato preventivo da parte del Fisco.

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Sanzioni più dure per chi non accetta il concordato preventivo biennale

Alla previsione di maggiori controlli, il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie prevede una disciplina più gravosa per i titolari di partita IVA che non aderiranno al concordato preventivo biennale.

In particolare, nella revisione della disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, spiccano le modifiche all’articolo 12 relativo alle sanzioni accessorie, anche sul fronte della sospensione dell’attività in caso di violazioni in materia di imposte dirette e IVA.

Come evidenziato nelle schede di lettura predisposte dal Dipartimento per la Giustizia:

“la novità saliente introdotta dallo schema di decreto sottoposto a parere parlamentare è rappresentata dal fatto che quando una sanzione amministrativa irrogata per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non è accolta dal contribuente, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà. Stessa riduzione si ha nei casi di sanzioni amministrative nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.”

Si interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12, che per quel che riguarda i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale sarà dimezzato. Stessa regola anche per chi decadrà dall’accordo.

Nello specifico, il testo del decreto sanzioni introduce all’articolo 12 due nuovi commi, che dispongono quanto segue:

“1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dei soggetti che decadono dal regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.”

Le sanzioni accessorie potranno essere applicate per un periodo da tre a sei mesi in caso di sanzioni superiori a 25.000 euro, e per una durata fino a 12 mesi in caso di sanzioni superiori a 50.000 euro (100.000 euro per la generalità dei casi).

L’eccessiva gravosità delle regole, legate al debutto del concordato preventivo biennale, era stata evidenziata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel corso dell’Audizione dello scorso 27 marzo presso le Commissioni congiunte Giustizia e Finanze della Camera.

Dalle nuove sanzioni pressioni del Governo per l’adesione al concordato preventivo biennale

Tra le sanzioni accessorie per le quali i limiti d’applicazione sono destinati a dimezzarsi vi è anche la sospensione dell’esercizio dell’attività.

Questo uno dei motivi che hanno portato prima i Commercialisti poi le Commissioni parlamentari competenti, a richiedere al Governo di tornare sui propri passi.

Il dimezzamento delle soglie per chi non accetterà la proposta che verrà elaborata dall’Agenzia delle Entrate:

rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione.”

Il Governo preme quindi per convincere i contribuenti ad accettare il patto biennale con il Fisco, e non sembra certo un’anomalia se si tiene conto che sulle entrate che deriveranno dal concordato si reggerà parte della politica fiscale del prossimo triennio.

È stato lo stesso Viceministro Leo a evidenziare a più riprese che le entrate da concordato preventivo biennale saranno la base anche per la conferma della riforma dell’IRPEF nel 2025 e, risorse permettendo, del nuovo passo che dovrebbe portare da tre a due le aliquote dell’imposta.

Ad oggi però aderire al concordato preventivo biennale non appare così vantaggioso, anche considerando che è stato già palesato come si tenterà di aumentare gradualmente il reddito dei contribuenti, con il fine di arrivare alla piena affidabilità fiscale per tutte le partite IVA aderenti.

Un obiettivo “10 in pagella per tutti” che rischia di trasformarsi in un aumento eccessivo di reddito per i titolari di partita IVA che ad oggi presentano punteggi ISA più bassi. Ma, se non sarà questo il fronte che convincerà ad accettare la proposta del Fisco, il Governo tenta la via della “mano pesante” delle sanzioni tributarie.

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