Riforma IRPEF per i redditi di lavoro autonomo: nella bozza di decreto legislativo atteso in Consiglio dei Ministri sono previste novità anche sul fronte della deducibilità dei costi per i beni ad uso promiscuo. Una prima analisi delle modifiche in campo
Riforma IRPEF per i redditi di lavoro autonomo, verso la riscrittura delle regole sulla deducibilità dei costi per i beni ad uso promiscuo.
Era atteso in Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2023 il decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES. L’esame è stato rinviato alla prossima settimana tenuto conto della necessità di ulteriori valutazioni in merito alle coperture necessarie, ma resta confermata l’intenzione di revisionare la tassazione dei redditi degli autonomi.
Quali sono le novità in cantiere? Nella bozza di decreto in circolazione figura la riscrittura dell’articolo 54 del TUIR, riferimento normativo principale per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
A cambiare, come già evidenziato, anche le regole in materia di deducibilità dei costi per i beni ad uso promiscuo. Un’analisi delle misure in campo.
Riforma IRPEF lavoro autonomo, novità in arrivo sulla deducibilità per i beni ad uso promiscuo
Il Capo III della bozza di decreto legislativo in materia di IRPEF e IRES, che tra le altre cose potrebbe dare il via ad un bonus una tantum sulla tredicesima mensilità e modificare le regole di tassazione dei premi di produttività, dedica l’articolo 6 alla “Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo”.
Tale articolo riscrive in toto sostituendolo il testo dell’articolo 54 del TUIR, i cui temi da esso trattati fino ad oggi dai suoi commi sono stati suddivisi in più articoli.
Oggi approfondiremo le novità relative alla deducibilità delle spese relative a beni mobili ed immobili ad uso promiscuo già trattate dall’articolo 54 comma 3.
Sul fronte delle spese relative ai beni mobili e immobili adibiti promiscuamente alla attività di lavoro autonomo, il testo in bozza prevede quanto segue:
“2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b, adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni.”
Le novità rispetto all’attuale testo riguardano la specifica esclusione da detta disciplina dei veicoli per i quali la deducibilità è quella individuata dall’articolo 164 del TUIR - il 20 per cento del costo - oltre all’aggiornamento del riferimento della valuta da Lire ad Euro.
Il testo dell’articolo in esame prosegue disponendo come segue:
“Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1.”
La novità consiste nella sostituzione del precedente generico riferimento ad “un importo pari al 50 per cento del relativo canone” alla nuova più articolata formulazione sopra evidenziata che precisa:
- il criterio di competenza per la sua maturazione;
- per quanto ai canoni relativi agli immobili, deve essere scorporato la componente di costo relativa alla superfice su cui detti immobili sono edificati.
Cambia la deducibilità delle spese di ristrutturazione per i lavoratori autonomi
L’ultima parte del testo analizzato riporta:
“Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.”
Si interviene sul criterio di deducibilità dei costi di manutenzione che, come prevede la formulazione del testo che si intende modificare “per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono” e genericamente allineato alle altre spese per servizi inerenti il bene.
Con la nuova formulazione prevista dalla riforma IRPEF dei redditi di lavoro autonomo si vuole distinguere tra:
- manutenzioni ordinarie, per le quali nulla è stato modificato;
- manutenzioni straordinarie, trattate insieme a quelle di ammodernamento e ristrutturazione;
Per queste ultime la modifica normativa prevede un criterio temporale di ripartizione delle spese definito in 6 anni.
Queste alcune delle novità che saranno sottoposte al vaglio del Consiglio dei Ministri e sulle quali, in ogni caso, sono ancora possibili ritocchi tenuto conto che il testo del provvedimento è in fase di valutazione da parte del MEF.
Quel che è certo è che si va verso nuove regole in materia di IRPEF anche per gli autonomi, secondo i principi dettati dalla legge delega in materia di riforma fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riforma IRPEF lavoro autonomo, novità in arrivo sulla deducibilità per i beni ad uso promiscuo