Ravvedimento operoso anche in caso di condotte fraudolente: i chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 11 del 12 maggio 2022 analizza le novità normative che hanno progressivamente esteso l'ambito applicativo della possibilità di beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi.
Ravvedimento operoso anche in caso di condotte fraudolente: con la circolare n. 11 del 12 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità introdotte.
Per effetto delle modifiche previste dal decreto legislativo n. 158 del 25 settembre 2015, e delle novità contenute nel decreto legge n. 124/2019, il ricorso al ravvedimento operoso è stato gradualmente esteso, abbracciando anche le ipotesi di dichiarazione fraudolenta.
L’utilizzo di fatture e documenti falsi non inibisce quindi la possibilità per il contribuente di accedere alla pagamento delle imposte beneficiando della riduzione di sanzioni e interessi. Il ricorso al ravvedimento operoso diventa quindi ammesso anche nell’ipotesi di condotte fraudolente.
Ravvedimento operoso senza tabù anche per condotte fraudolente: i chiarimenti delle Entrate
La circolare n. 11 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 maggio 2022 supera in parte i chiarimenti contenuti nel documento n. 180/E/1998, che evidenziava la preclusione della possibilità di accedere al ravvedimento operoso in caso di condotte fraudolente.
L’evoluzione normativa comporta quindi la necessità per il Fisco di aggiornare i propri documenti di prassi, bussola per contribuenti e operatori del settore.
Sono in particolare due le modifiche normative che hanno influenzato l’istituto del ravvedimento operoso, e che hanno interessato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e le norme previste dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 in materia di reati relativi alle imposte sui redditi e all’IVA.
Nello specifico, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto alcune cause di non punibilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quter comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, IVA e crediti non spettanti.
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, la punibilità è esclusa se:
“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.”
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 11 del 12 maggio 2022
- Chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente”
Il ravvedimento operoso e l’esclusione dalla punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta
Per effetto delle novità introdotte dall’articolo 39, comma 1, lettera q-bis) del decreto legge n. 124/2019, che ha modificato l’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 74/2000, il ricorso al ravvedimento operoso per i debiti tributari, le sanzioni e gli interessi, comporta inoltre l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, o di dichiarazione infedele ed omessa.
Alle modifiche sopra indicate si aggiungono le ulteriori novità previste, quali ad esempio la riduzione fino alla metà delle pene previste dal d.lgs. n. 74/2000 in caso di pagamento integrale dei debiti tributari e la non applicazione delle pene accessorie in caso di pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Sintetizzando, la circolare n. 11 del 12 maggio 2022 evidenzia che per effetto delle novità introdotte, il pagamento dei debiti tributari comporta l’esclusione dalla punibilità del reato o l’applicazione di una circostanza attenuante, sulla base della specifica fattispecie.
Lo specifico riferimento al ravvedimento operoso previsto dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 74/2000:
- costituisce una causa di esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, sempreché sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, e per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1), se sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- rappresenta uno dei presupposti (insieme agli altri istituti di definizione previsti dalle norme tributarie) ai fini della richiesta di patteggiamento.
Ravvedimento operoso anche ai fini degli effetti penali
Ponendo in rilievo il parziale superamento dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 180/E/1998, il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate evidenzia la volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso anche ai fini degli effetti penali.
La normativa ad oggi vigente legittima quindi l’accesso al ravvedimento operoso di sanzioni e interessi anche per le condotte dichiarative fraudolente. La norma, disciplinando gli effetti penali conseguenti all’applicazione del ravvedimento ammette quindi la sua legittimità anche sotto il profilo delle sanzioni amministrative.
Il ricorso al ravvedimento operoso per il pagamento delle imposte, anche in caso di condotte fraudolente incontra in ogni caso i limiti propri di tale istituto, individuati agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 472/1997.
Inoltre, bisogna in ogni caso tener conto delle situazioni in essere: ad esempio, in caso di processo verbale relativo a violazioni legate a condotte fraudolente, sarà possibile il ravvedimento tenuto conto che la regolarizzazione avviene dopo la constatazione. La riduzione della sanzione si determinerà quindi previa applicazione della maggiorazione del 50 per cento prevista in caso di violazioni realizzate mediane l’uso di fatture o altri documenti falsi e per operazioni inesistenti.
Ravvedimento operoso che in ogni caso non pregiudica poi le valutazioni sull’efficacia e gli effetti del ravvedimento amministrativo e quelli sull’estinzione totale o parziale del debito in ambito penale, demandate all’Autorità giudiziaria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ravvedimento operoso senza tabù anche per condotte fraudolente: i chiarimenti delle Entrate