Il Quadro VL della dichiarazione IVA 2024 va compilato dai contribuenti per la determinazione dell’IVA dovuta o a credito. Per la redazione si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere inviato entro la scadenza del 30 aprile
Nel Quadro VL della dichiarazione IVA 2024 bisogna indicare le operazioni relative alla liquidazione dell’imposta annuale.
Il Quadro è composto da tre sezioni, Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta, Credito anno precedente e Determinazione dell’IVA a debito o a credito.
I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento devono inviare il modello IVA 2024 entro la scadenza del prossimo 30 aprile. Per la compilazione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Quadro VL dichiarazione IVA 2024: le istruzioni per la compilazione
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Il modello da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
- Agenzia delle Entrate - Modello IVA 2024
- Scarica il Modello IVA 2024 relativo al periodo d’imposta 2023
I professionisti devono compilare la dichiarazione seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili alla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
Il Quadro VL del modello IVA 2024 è quello relativo alla liquidazione dell’imposta annuale e si compone di tre sezioni:
- Sezione 1 - Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
- Sezione 2 - Credito anno precedente;
- Sezione 3 - Determinazione dell’IVA a debito o a credito.
Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate, le sezioni 2 e 3 devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate, soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.
Istruzioni per la compilazione del Quadro VL del modello IVA 2024: la sezione 1
Nella sezione 1 del Quadro VL della dichiarazione IVA 2024 serve per la determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta.
La sezione è composta da 4 righi. Di seguito la compilazione come indicata nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
- nel rigo VL1 deve essere indicata la somma dei righi VE26 e VJ19;
- nel rigo VL2 va inserito l’importo di cui al rigo VF71;
- il rigo VL3 va compilato con l’imposta dovuta che viene determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2;
- nel rigo VL4 deve essere indicata l’imposta a credito che viene calcolata come la differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.
Istruzioni per la compilazione del Quadro VL del modello IVA 2024: la sezione 2
La sezione 2 del Quadro VL si riferisce al credito dell’anno precedente e deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2022 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che non possono far confluire nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Tale credito può essere:
- oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
- computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dal TUIR, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.
Nel Campo 1 del Rigo VL8 bisogna indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2022 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, indicato nel rigo VX5.
In tale rigo il gruppo IVA deve indicare l’ammontare complessivo dei crediti trasferiti dalle singole partecipanti prima dell’ingresso nel Gruppo e dalle stesse evidenziati nel rigo VX2, campo 2, o nel rigo VY2, campo 2, dell’ultima dichiarazione annuale presentata.
I soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l’estinzione del soggetto dante causa devono prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
- l’avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2022 e da quest’ultimo cedutogli, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione;
- il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il presente rigo indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2022 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell’avente causa in occasione dell’operazione.
Se tale credito è stato variato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione dell’imposta nel rigo occorre indicare:
- il credito riconosciuto con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, se maggiore dell’importo dichiarato;
- se il credito riconosciuto è minore dell’importo dichiarato, va indicato il minore credito. Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto, deve essere indicato l’intero credito dichiarato.
Nel campo 2 deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo, per l’intero anno d’imposta, per indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e per il quale l’ufficio ha formalmente negato tale diritto.
L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 1. La modalità di indicazione del credito denegato riguarda anche i moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante fino alla data dell’operazione straordinaria.
Trattandosi di un credito maturato in un periodo d’imposta antecedente l’ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, infatti, lo stesso non può essere trasferito alla medesima procedura ma resta nella disponibilità della società controllata come chiarito dalla risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014.
Nel caso di partecipazione alla liquidazione dell’IVA di gruppo per periodi inferiori all’anno tale credito deve essere riportato nel rigo VL26.
Il campo 3, è riservato all’ex rappresentante del Gruppo IVA e all’ex controllante della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo che devono indicare, rispettivamente:
- il credito maturato nell’ultima dichiarazione presentata dal Gruppo IVA cessato, non richiesto a rimborso ma computato in detrazione dall’ex rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni periodiche o nella propria dichiarazione annuale;
- il credito risultante dall’ultimo prospetto riepilogativo IVA 26 PR presentato, non chiesto a rimborso dalla ex controllante ma dalla stessa computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive alla cessazione della procedura di liquidazione di gruppo.
Nel caso in cui il credito sia utilizzato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di interruzione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il presente campo va compilato nella dichiarazione relativa a tale anno successivo. L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 1.
Istruzioni per la compilazione del Quadro VL del modello IVA 2024: i righi dal VL9 al VL12 della sezione 2
Al rigo VL9 della sezione 2 della dichiarazione IVA 2024 si deve indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA 2023 e relativa all’anno 2022) ed utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2023.
Nello stesso rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.
Il rigo VL10 deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2023 hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno e che non possono far confluire nella procedura medesima l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di gruppo.
Tale rigo va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante fino alla data dell’operazione straordinaria.
L’importo è dato dalla differenza tra quelli indicati nei righi VL8, campo 1, e VL9.
Le modalità di utilizzo devono essere evidenziate nell’ambito del quadro VX. In particolare, è previsto il riporto di detto credito nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente:
- la compilazione del rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso;
- la compilazione del rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24. Per l’utilizzo occorre assumere come anno di riferimento l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione in cui è riportato;
- la compilazione del rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale.
Nel rigo VL11 del campo 1 va indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2023, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4 di tutti i moduli compilati, per i quali non è barrata la colonna 2 “Gruppo”.
I soggetti che hanno partecipato nel 2023 ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire alla procedura l’importo del credito se per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa non partecipavano alla medesima procedura.
In tal caso, qualora la società dichiarante abbia partecipato nel 2023 alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, tale importo va indicato esclusivamente nel campo 2 e, per quanto riguarda le modalità di utilizzo, lo stesso deve essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e di conseguenza considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6. Diversamente detto importo va indicato nel campo 1.
Il campo 2 va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante fino alla data dell’operazione straordinaria qualora non possano far confluire alla procedura l’importo del credito.
Il rigo VL12 del campo 1, deve indicare il credito derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da VQ1 a VQ5 di tutti i moduli compilati per i quali non è barrata la colonna 11 “Gruppo”.
I soggetti che hanno partecipato nel 2023 ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire alla procedura l’importo del credito.
In tal caso, qualora la società dichiarante abbia partecipato nel 2023 alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, tale importo va indicato esclusivamente nel campo 2 e, per quanto riguarda le modalità di utilizzo, lo stesso deve essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6; diversamente detto importo va indicato nel campo 1.
Il campo 2 va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante fino alla data dell’operazione straordinaria e che non possono far confluire alla procedura l’importo del credito.
Istruzioni per la compilazione del Quadro VL del modello IVA 2024: i righi da VL20 a VL29 della sezione 3
La sezione 3 della dichiarazione IVA 2023 si riferisce alla determinazione dell’IVA a debito o a credito.
Il rigo VL20 deve essere compilato indicando l’ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti. L’importo di tali rimborsi deve essere indicato anche se i rimborsi non sono stati ancora liquidati.
Al rigo VL21 si deve indicare l’ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo. Tale importo corrisponde a quello indicato nella colonna 2 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, le LIPE, e del quadro VP della presente dichiarazione, qualora compilato.
In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH.
Nel rigo VL22 va indicato l’importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell’anno 2023, utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale.
Tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali.
Il rigo VL23 deve essere compilato indicando l’importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l’importo degli interessi effettivamente versati.
Nel rigo devono anche essere compresi gli interessi per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l’ammontare degli interessi dovuti relativi all’imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36.
Il rigo VL24 deve essere compilato indicando, da parte di ciascuna società del gruppo risultata di comodo per l’anno 2022, l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite nel corso dello stesso anno e oggetto di restituzione da parte della controllante.
Tale rigo non deve essere compilato dalle società di comodo che nella dichiarazione IVA/2023 hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15.
Nel rigo VL25 va indicata l’eccedenza di credito dell’anno precedente. L’importo è dato dalla differenza tra quelli indicati ai righi VL8, campo 1, e VL9. La compilazione di questo rigo non è ammessa per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10.
Al rigo VL26 si deve indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2023 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Tale rigo non può essere compilato né dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta né dalle società danti causa di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante fino alla data dell’operazione straordinaria.
In tali casi l’importo relativo al credito denegato deve essere riportato nel rigo VL8, campo 1, ed evidenziato anche nel campo 2.
Nel rigo VL27 deve essere indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzati per il 2023 a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto. I crediti d’imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati in misura non superiore a euro 250.000 annui.
Il rigo VL28 deve indicare i crediti utilizzati nell’anno 2023 dall’ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio, già compresi nella sezione 2 del quadro VD.
Nel rigo VL29 va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337/2007.
In particolare devono essere indicati:
- i versamenti effettuati nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione e relativi a cessioni avvenute nello stesso anno;
- i versamenti effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni avvenute nell’anno oggetto della dichiarazione.
Istruzioni per la compilazione del Quadro VL del modello IVA 2024: i righi da VL30 a VL41 della sezione 3
La parte finale della sezione 3 del Quadro VL comprende i righi dal VL30 al VL41 sempre da compilare secondo le apposite istruzioni.
Nel campo 2 del rigo VL30 si deve indicare l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta. Tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2023 e del quadro VP della presente dichiarazione, qualora compilato.
A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il campo non deve essere compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno. Nel caso di partecipazione per una parte dell’anno va indicato solo l’ammontare complessivo dell’IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo.
Nel campo 3 del rigo VL30 va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali e l’imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2023.
L’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi, contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
- da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre;
- 6013 e 6035 per l’acconto;
- da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente campo l’importo dell’acconto versato per suo conto dall’ente o società controllante già indicato nel rigo VK36.
Nel campo 4 del rigo VL30 va indicato l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2023, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001, al netto di sanzioni e interessi, e anno di riferimento 2023, fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Nel campo 5 del rigo VL30 va specificato l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2023, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.
Infine, nel campo 1 del rigo VL30 si indica il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.
Nel rigo VL31 deve essere indicato l’ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo. Tale importo corrisponde con quello indicato nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e del quadro VP della presente dichiarazione, qualora compilato. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH.
Il rigo VL32 contiene il totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.
Nel rigo VL33 va inserito il totale IVA a credito. Si deve calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1, e da rigo VL24 a VL31) e la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23).
Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato.
Nel rigo VL34 si deve indicare l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell’IVA a debito (VL32) in sede di dichiarazione annuale. Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d’imposta. I crediti d’imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati in misura non superiore a 250.000 euro annui.
Il rigo VL35 indica la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ed utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione. Tale importo, già compreso nel rigo VD54, non deve essere in ogni caso superiore all’importo risultante dalla seguente formula (VL32 – VL34).
Nel rigo VL36 deve essere indicato l’ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all’IVA da versare (VL32–VL34–VL35) come conguaglio annuale.
Il rigo VL37 deve essere compilato indicando la parte del credito IVA, emergente dalla presente dichiarazione. Tale importo corrisponde a quello indicato nel rigo VD1.
Nel rigo VL38 va indicato il totale dell’IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL32 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36).
Il rigo VL39 deve indicare il totale dell’IVA a credito risultante dal rigo VL33. Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto tutto o parte del credito IVA evidenziato al rigo VL33 devono indicare nel presente rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di rigo VL33 e rigo VL37.
Nel rigo VL40 va indicato l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.
Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla dichiarazione.
In caso di compilazione del rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo l’importo nello stesso evidenziato, in quanto non trasferibile al gruppo, deve essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.
Nel rigo VL41, si deve indicare:
- campo 1: la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- campo 2: la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).
Sono queste le istruzioni da seguire per la compilazione del Quadro VL della dichiarazione IVA 2024.
Il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 aprile 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quadro VL dichiarazione IVA 2024: le istruzioni per la compilazione