Forfettari: integrazione del quadro RS entro il 2 dicembre

Emanuele Muzzi - Dichiarazione dei redditi

Si avvicina la scadenza per la regolarizzazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi 2021 dei forfettari. Fino al 2 dicembre non si applicheranno sanzioni e interessi

Forfettari: integrazione del quadro RS entro il 2 dicembre

È fissata per il prossimo 2 dicembre la scadenza per i forfettari che devono ancora regolarizzare la mancata o incompleta compilazione del quadro RS del modello Redditi.

La regolarizzazione riguarda, nello specifico, la dichiarazione dei redditi 2022 )anno di imposta 2021).

Il termine del 30 novembre, cadendo di sabato, è automaticamente spostato al primo giorno lavorativo utile, ovvero lunedì 2 dicembre. L’adempimento riguarda le irregolarità segnalate dall’Agenzia delle Entrate con le lettere di compliance inviate tra settembre e ottobre dello scorso anno.

Per le correzioni effettuate entro il 2 dicembre non sarà necessario versare sanzioni e interessi, che scatteranno invece per le dichiarazioni integrative inviate successivamente.

Forfettari: regolarizzazione quadro RS entro il 2 dicembre

Entro lunedì 2 dicembre i contribuenti forfettari che ancora non hanno regolarizzato la compilazione del quadro RS all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021 saranno chiamati a rispettare l’obbligo.

All’interno del quadro RS è necessario indicare, a titolo di esempio:

  • nel caso di persone fisiche: dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, costi per le materie prime, costi per l’utilizzo di beni di terzi e carburante per autotrazione;
  • nel caso di professionisti: dati dei consumi (ad esempio: spese per i servizi telefonici, per l’energia elettrica ecc.).

L’adempimento si lega ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate alla fine del 2023, con l’invio di numerose segnalazioni nel caso di errata o mancata compilazione delle informazioni richieste.

Le cosiddette “lettere di compliance” sono state inviate tramite PEC o posta ordinaria in seguito alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2023.

A fissare al 30 novembre (2 dicembre) il termine per la regolarizzazione è stato il decreto legge n. 132/2023, a seguito delle sollecitazioni di professionisti e imprese.

Per le correzioni apportate fino a questa data non saranno dovuti sanzioni e interessi.

Qualora i contribuenti non rispettassero la scadenza, sarà comunque possibile trasmettere una dichiarazione dei redditi integrativa, senza però deroghe sul fronte sanzionatorio.

Quadro RS forfettari, ravvedimento operoso dopo il 2 dicembre

Come previsto dal comma 8, articolo 1 del Decreto Legislativo numero 471/1997, in caso di omissioni o errori in dichiarazione dei redditi, è dovuta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Questo il valore che si applicherà in caso di invio del quadro RS corretto dopo la scadenza del 2 dicembre, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso, beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni.

Si ricorda, a tal proposito, che le regole sono cambiate a partire dal 1° settembre 2024.

Per le violazioni commesse da tale data occorre fare riferimento ai valori indicati nella seguente tabella:

Termine temporaleSanzione applicabile
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore 1/8 del minimo
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore 1/7 del minimo
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/6 del minimo
Dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) 1/5 del minimo
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/4 del minimo
In caso di dichiarazione tardiva presentata con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10 del minimo

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network