Si avvicina la scadenza per la regolarizzazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi 2021 dei forfettari. Fino al 2 dicembre non si applicheranno sanzioni e interessi
È fissata per il prossimo 2 dicembre la scadenza per i forfettari che devono ancora regolarizzare la mancata o incompleta compilazione del quadro RS del modello Redditi.
La regolarizzazione riguarda, nello specifico, la dichiarazione dei redditi 2022 )anno di imposta 2021).
Il termine del 30 novembre, cadendo di sabato, è automaticamente spostato al primo giorno lavorativo utile, ovvero lunedì 2 dicembre. L’adempimento riguarda le irregolarità segnalate dall’Agenzia delle Entrate con le lettere di compliance inviate tra settembre e ottobre dello scorso anno.
Per le correzioni effettuate entro il 2 dicembre non sarà necessario versare sanzioni e interessi, che scatteranno invece per le dichiarazioni integrative inviate successivamente.
Forfettari: regolarizzazione quadro RS entro il 2 dicembre
Entro lunedì 2 dicembre i contribuenti forfettari che ancora non hanno regolarizzato la compilazione del quadro RS all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021 saranno chiamati a rispettare l’obbligo.
All’interno del quadro RS è necessario indicare, a titolo di esempio:
- nel caso di persone fisiche: dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati, costi per le materie prime, costi per l’utilizzo di beni di terzi e carburante per autotrazione;
- nel caso di professionisti: dati dei consumi (ad esempio: spese per i servizi telefonici, per l’energia elettrica ecc.).
L’adempimento si lega ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate alla fine del 2023, con l’invio di numerose segnalazioni nel caso di errata o mancata compilazione delle informazioni richieste.
Le cosiddette “lettere di compliance” sono state inviate tramite PEC o posta ordinaria in seguito alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2023.
A fissare al 30 novembre (2 dicembre) il termine per la regolarizzazione è stato il decreto legge n. 132/2023, a seguito delle sollecitazioni di professionisti e imprese.
Per le correzioni apportate fino a questa data non saranno dovuti sanzioni e interessi.
Qualora i contribuenti non rispettassero la scadenza, sarà comunque possibile trasmettere una dichiarazione dei redditi integrativa, senza però deroghe sul fronte sanzionatorio.
Quadro RS forfettari, ravvedimento operoso dopo il 2 dicembre
Come previsto dal comma 8, articolo 1 del Decreto Legislativo numero 471/1997, in caso di omissioni o errori in dichiarazione dei redditi, è dovuta una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Questo il valore che si applicherà in caso di invio del quadro RS corretto dopo la scadenza del 2 dicembre, ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso, beneficiando quindi della riduzione delle sanzioni.
Si ricorda, a tal proposito, che le regole sono cambiate a partire dal 1° settembre 2024.
Per le violazioni commesse da tale data occorre fare riferimento ai valori indicati nella seguente tabella:
Termine temporale | Sanzione applicabile |
---|---|
Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Entro 90 giorni | 1/9 del minimo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 1/8 del minimo |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore | 1/7 del minimo |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/6 del minimo |
Dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) | 1/5 del minimo |
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) | 1/4 del minimo |
In caso di dichiarazione tardiva presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettari: integrazione del quadro RS entro il 2 dicembre