Il decreto anticipi convertito in legge prevede la proroga dello smart working per i lavoratori con figli minori di 14 anni e per i fragili esposti al rischio Covid. Resta però il dubbio sull'applicazione della misura a questi ultimi. La norma, infatti, richiama la sorveglianza sanitaria la cui disciplina è ormai scaduta con la fine dello stato di emergenza
La proroga dello smart working al 31 marzo 2024 disposta dal testo di conversione in legge del decreto anticipi interessa i lavoratori e le lavoratrici con figli minori di 14 anni e i fragili maggiormente esposti ai rischi Covid.
Su questi ultimi però resta qualche dubbio, dato che la normativa richiamata nel testo fa riferimento alla disciplina emergenziale della sorveglianza sanitaria, che non è più in vigore.
Fuori dalla proroga i dipendenti pubblici e i lavoratori e le lavoratori cosiddetti super fragili, affetti dalle patologie individuate dal Ministero della Salute. La scadenza resta al 31 dicembre 2023.
Proroga smart working 2024: restano i dubbi per i lavoratori fragili
Il decreto anticipi, n. 145/2023 è legge. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023 conclude l’iter di conversione, nel corso del quale sono state apportate diverse modifiche al testo originale.
Tra le novità appunto anche la proroga dello smart working, con il termine di scadenza che passa dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024.
Il provvedimento interessa i genitori con figli sotto i 14 anni d’età ma anche i lavoratori fragili maggiormente esposti al rischio Covid.
Sull’applicazione della proroga a quest’ultima categoria, però, restano dei dubbi, che derivano dall’interpretazione della norma.
L’articolo 18-bis, inserito in fase di conversione in legge, infatti, specifica:
“Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.”
Ebbene, il citato punto 2 dell’allegato B annesso al DL n. 24/2022 richiama i commi 1 e 2 dell’articolo 90 del decreto legge n. 34/2020, con disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.
Nello specifico, i commi 1 e 2 disciplinano lo smart working per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 e per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid per via dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Per quanto riguarda questi ultimi però, come si legge anche nella nota n. 64 del dossier presentato al Senato, la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo DL n. 34/2020. Una disciplina che non trova più applicazione per via della scadenza dei termini legati allo stato di emergenza.
Resta, dunque, il dubbio sull’applicazione della novità ai lavoratori e alle lavoratrici fragili. Secondo l’interpretazione letterale della norma la proroga è in vigore anche per loro, ma la disciplina su cui si basa è ormai scaduto da tempo.
Smart working per i super fragili fino alla scadenza del 31 dicembre 2023
Quello che è certo è che nel testo della legge n. 191/2023 non ha trovato spazio al proroga dello smart working per i lavoratori cosiddetti super fragili, cioè affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, nel quale sono specificate le casistiche per le quali sussiste la condizione di fragilità.
Per loro lo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche adibiti a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante è un diritto fino al 31 dicembre 2023.
Si ricorda che per i genitori con figli under 14 il ricorso allo smart working è condizionato alla compatibilità con le attività svolte. inoltre, è necessario che nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore lavoratore o che beneficia di strumenti di sostegno al reddito riconosciuti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Anche per i lavoratori fragili la possibilità di lavorare in smart working è legata alla compatibilità della mansione. Questi, inoltre, come detto hanno bisogno di un’apposita certificazione medica per dimostrare, sulla base delle valutazioni di un medico competente, la maggiore esposizione ai rischi da Covid sia per quanto riguarda l’età, sia la presenza di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga smart working 2024: restano i dubbi per i lavoratori fragili