Per la detassazione dei premi di risultato il regolamento aziendale da solo non basta. È necessario che criteri e modalità di attribuzione vengano recepiti in un accordo collettivo
Premi di risultato, i criteri e le modalità di attribuzione previsti dal regolamento aziendale non sono sufficienti all’applicazione della detassazione delle somme.
Il regime fiscale di favore previsto per i premi di produttività è strettamente legato al recepimento del regolamento nell’accordo collettivo aziendale o territoriale, mediante il quale le parti regolano in maniera condivisa gli aspetti del lavoro in azienda.
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Premi di risultato, il regolamento aziendale non basta per la detassazione
In particolare, sono i commi da 182 a 189, articolo 1 della legge n. 208/2015 a definire le regole per l’applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF del 10 per cento ai premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
È nello specifico la contrattazione di secondo livello a stabilire il risultato incrementale che dovrà essere conseguito dall’azienda in un determinato arco temporale, ai fini del riconoscimento dei premi di risultato e della relativa detassazione.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 5/E/2018, il regime fiscale di vantaggio punta ad agevolare le aziende e i dipendenti, a patto che venga verificato e misurato l’incremento registrato sulla base dei risultati conseguiti nel periodo congruo stabilito dalla contrattazione collettiva.
Non è quindi sufficiente che criteri e modalità di attribuzione dei premi di risultato siano stabiliti mediante regolamento aziendale, strumento che l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del Lavoro, nella risposta n. 265/2022 definisce del tutto diverso rispetto agli accordi collettivi aziendali o territoriali, ossia per l’appunto alla contrattazione di secondo livello.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 265 del 17 maggio 2022
- Premi di risultato - Articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016)
Premi di risultato, regolamento aziendale da recepire nell’accordo collettivo
Il dialogo sociale è la logica che ispira la contrattazione collettiva,
“con cui le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di lavoro all’interno dell’azienda.”
Al contrario, il regolamento aziendale è uno strumento unilaterale del datore di lavoro, mediante il quale vengono indicate delle regole da applicare a specifici aspetti del rapporto di lavoro.
Non può quindi essere il regolamento adottato dal datore di lavoro ad individuare criteri e modalità di riconoscimento dei premi di risultato e, al contrario, ai fini dell’applicazione della detassazione è necessario che lo stesso sia recepito in un accordo collettivo aziendale.
La mancanza di tale passaggio comporta il venir meno del regime fiscale agevolativo, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, mancando le condizioni per l’applicazione dello stesso.
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