L'INAIL tramite la circolare n. 41 del 28 ottobre 2022 comunica le nuove modifiche ai tassi di interesse per il pagamento a rate dei premi assicurativi e delle relative sanzioni civili. A partire dal 2 novembre si dovrà applicare il tasso dell'8 per cento per la rateazione dei premi INAIL e quello del 7,5 per cento per le sanzioni. L'aumento deriva dalla nuova decisione di politica monetaria della BCE.
Premi INAIL 2022: dal 2 novembre arriva un nuovo aumento per il pagamento a rate e delle sanzioni civili.
L’INAIL con la circolare n. 41 del 28 ottobre specifica i nuovi tassi di interesse per la rateazione di premi e accessori assicurativi e per la misura delle sanzioni civili, che sono aumentati rispettivamente all’8 e al 7,5 per cento.
Si tratta del terzo aumento dallo scorso luglio. A poco più di un mese dall’ultima modifica, la Banca Centrale Europea, con la nuova decisione di politica monetaria del 27 ottobre, ha alzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dall’1,25 al 2 per cento.
Premi INAIL 2022: dal 2 novembre nuovo aumento del tasso di interesse per rate e sanzioni civili
L’INAIL nella circolare n. 41 del 28 ottobre 2022 specifica i nuovi tassi di interesse da applicare per il pagamento a rate di premi e contributi assicurativi e delle relative sanzioni civili, previste nel caso in cui il datore di lavoro ometta o ritardi il versamento.
La modifica sarà in vigore a partire dal 2 novembre 2022. Il nuovo innalzamento dei tassi di interesse deriva dalla decisione di politica monetaria della BCE, la terza in pochi mesi, che ha optato per un nuovo aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo dall’1,25 per cento attuale al 2 per cento.
Questo è stato aumentato per la prima volta lo scorso luglio (più 0,5 per cento) e nuovamente a settembre (all’1,25 per cento).
Gli effetti di tale decisione comportano anche l’aumento dei tassi relativi ai premi INAIL. Questo perché il decreto legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4) prevede che per il pagamento a rate dei premi assicurativi si debba applicare un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema in vigore al momento della domanda, a cui si deve aggiunge una maggiorazione di 6 punti (5,5 per le sanzioni civili).
Pertanto, la nuova decisione della BCE ha comportato la rideterminazione del tasso di interesse per il pagamento:
- a rate di premi e accessori assicurativi, che passa dal 7,25 all’8 per cento;
- delle sanzioni civili, che sale dal 6,75 al 7,5 per cento.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che per quanto riguarda il pagamento a rate dei premi, non ci saranno cambiamenti per i piani di ammortamento in corso al 2 novembre, per cui si applica il tasso in vigore al momento della domanda.
Premi INAIL 2022: il tasso di interesse per le sanzioni civili aumenta al 7,5 per cento
Le sanzioni civili sono applicate al datore di lavoro che non procede al pagamento di premi e contributi INAIL oppure lo effettua in ritardo rispetto ai termini previsti, secondo quanto previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.
In particolare, si può incorrere in una sanzione nei seguenti casi:
- per il pagamento di premi e contributi mancato o in ritardo, il cui ammontare si può ricavare dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- per evasione legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi, nel caso in cui la denuncia sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste;
- per il pagamento mancato o in ritardo di premi e contributi, derivanti da oggettive incertezze sulle scadenze legate a orientamenti amministrativi contrastanti.
Come già specificato, la misura della sanzione è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti e pertanto, a partire dal 2 novembre 2022, sarà pari al 7,5 per cento. In ogni caso, però, la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non versati entro la scadenza.
Infine, l’INAIL chiarisce anche la situazione particolare delle aziende sottoposte a procedure concorsuali.
In questo caso, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996).
Come stabilito nella delibera INAIL n. 13/2002, infatti, per omesso o ritardato pagamento, la sanzione viene ridotta in misura pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, quindi dal 2 novembre si applica quello al 2 per cento.
In caso di evasione, invece, la sanzione viene ridotta al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti e pertanto si applica quello al 4 per cento.
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