Il guazzabuglio della polizza catastrofale, pubblicate le FAQ del MIMIT

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Sull'obbligo di polizza catastrofale si susseguono i chiarimenti via FAQ. Dapprima quelli dell’ANIA ora quelli MIMIT, che ricalcano i primi aggiungendo poco altro. I punti critici restano sul tavolo

Il guazzabuglio della polizza catastrofale, pubblicate le FAQ del MIMIT

Dopo la circolare interministeriale 18 del 30 gennaio 2025, il MIMIT ha pubblicato alcuni attesi chiarimenti sull’obbligo di polizza catastrofale con le FAQ pubblicate il 1° aprile.

Dalle risposte fornite dal Ministero delle Imprese e Made in Italy non si evidenzia molto di nuovo rispetto a quanto già noto.

Si tratta di fatto di una sostanziale “ufficializzazione” delle interpretazioni della norma già espresse dall’ANIA nella sua guida pubblicata il 22 marzo scorso e aggiornata con le novità relative ai tempi di adesione.

Come si legge appunto nella pagina web del sito della Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici:

“I testi delle FAQ sono aggiornati al 31 marzo 2025, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl. 31 marzo 2025, n. 39, che prevede, in base al livello dimensionale dell’impresa, uno slittamento differenziato del termine entro cui le aziende devono assicurarsi contro i rischi catastrofali.

Rispetto al precedente termine fissato per tutte le imprese al 31 marzo, il Decreto prevede:

  • per le medie imprese, una proroga al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e microimprese, una proroga al 31 dicembre 2025;
  • per le grandi imprese resta il termine del 1° aprile 2025 (per i primi 3 mesi, non sono previste sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza)”

Polizza catastrofale, le novità contenute nelle FAQ MIMIT

Interessanti le indicazioni contenute nella raccolta riguardanti:

  • la possibilità di stipulare polizze collettive;
  • l’indicazione relativa agli immobili in costruzione.

La prima perché in effetti consentirà agli imprenditori di usufruire dei relativi vantaggi che si concretizzano in un minore impatto in termini di onerosità del premio dovuto.

La seconda, ineccepibile rispetto alla lettura della norma come voluta dal Legislatore, sottolinea come la stessa non preveda un obbligo di copertura totale del rischio per:

  • i lavori in corso;
  • le materie prime;
  • le merci;
  • i giorni di fermo produttivo;
  • i rischi da eventi vulcanici.

Sono solo alcune voci a cui la norma ha lasciato, per motivazioni ad ora non ancora note, le “mani libere” all’imprenditore.

Le conferme ministeriali delle FAQ ANIA

Di altro da segnalare circa le FAQ ministeriali è che da queste abbiamo conferma che, come già dettato dall’ANIA, tutti i soggetti iscritti alla qualsiasi sezione del Registro Imprese sono onerati dell’obbligo e che devono essere assicurati i beni materiali indicati dalla norma prescindendo dal titolo di possesso, e questo ancorché la Legge 213/23 al comma 101 come si legge non lo preveda espressamente:

“… a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile”.

E questo perché secondo la FAQ 1 del Ministero:

“Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.”

Ricordo sempre che questa forma di comunicazione non può assurgere a fonte normativa ma al più potrà essere considerata una nuova consuetudine della prassi amministrativa come già sta avvenendo in ambito tributario.

È stato altresì documentato che il Parlamento, nell’esercizio della sua funzione Legislativa, ha inteso far riferimento ai beni iscritti nel patrimonio delle imprese come pure che erano esclusi dall’obbligo i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2202 del codice civile.

La relazione fantasma

Farebbe piacere che fosse resa facilmente disponibile la ormai “mitologica” relazione illustrativa al Dm 18/2025 alla quale sia le FAQ ANIA che le anticipazioni di stampa pubblicate nei scorsi giorni fanno riferimento.

Questa relazione sembrerebbe dare una lettura più attinente e condivisibile della definizione “a qualsiasi titolo impiegati” contenuta nella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del D.l.155/2024, che la circoscrive ad atti quali:

“l’affitto di azienda e l’usufrutto di azienda nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore”.

Curioso è poi come entrambe le raccolte FAQ facciano esempi del tutto similari, quali quello attinente allo studio legale, come pure il riferimento letteralmente identico di entrambe alla “porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa”.

Se fosse stato prima il Ministero a pubblicare le FAQ e successivamente l’ANIA a fare proprie le definizioni in esse contenute, non staremmo a chiederci come abbia potuto l’ANIA anticipare in maniera così precisa e coincidente quello che avrebbe poi riportato il documento ministeriale.

Tornando alla “porzione di edificio” piacerebbe comprendere, facendo un esempio, come Agenti di Commercio o gli Agenti Finanziari, piccoli imprenditori esentati dall’obbligo dell’iscrizione al Registro Imprese da un articolo del Codice Civile mai abrogato, i quali il più delle volte operano negli spazi comuni presso le case mandanti od anche occasionalmente operano dalla propria abitazione, sede dell’impresa individuale, via telefono o tablet quindi esercitando l’attività imprenditoriale, debbano assicurare l’area sovrastante il metro quadro occupato da ogni sedia, divano, o nel caso anche la cucina nella quale, nel mentre parlano al telefono col cliente, stanno preparando una merenda per il figlio.

Insomma malgrado il susseguirsi dei chiarimenti, sia di parte interessata che ministeriali, resta il guazzabuglio catastrofale.

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