Polizza catastrofale: faq ANIA con diverse “sorprese”

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

L’ANIA ha pubblicato la guida contenente FAQ che esprimono la lettura della norma vista dalle compagnie assicurative, con alcune “letture creative”. Mancano solo 5 giorni alla scadenza e ormai appare scontata la proroga ufficiale last minute

Polizza catastrofale: faq ANIA con diverse “sorprese”

L’ANIA ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di adempimenti e scadenza relativi alla polizza catastrofale.

Il tutto in un surreale clima di incertezza normativa e operativa che ha portato il Governo a inserire un emendamento ad hoc nel decreto Bollette - in fase di conversione - che prevede la proroga ufficiale della scadenza al prossimo 31 ottobre 2025.

Cos’è l’ANIA? - L’ANIA è un soggetto giuridico di carattere privatistico e volontario, si tratta in particolare dell’

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che raggruppa chi da sempre gestisce e copre i rischi più diversi.

Rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali”

Ha pubblicato la Guida sulle Polizze Catastrofali, con la quale ha reso pubblica la propria interpretazione del dettato normativo fin qui prodotto da Governo, Parlamento e Ministeri interessati.

Guida ANIA alla polizza catastrofale
FAQ ANIA alle polizze catastrofali: soggetti obbligati, scadenza, bene da assicurare, immobili in affitto, casi particolari

Si tratta di uno dei soggetti coinvolti operativamente dal Legislatore ma che, evidentemente, ha tutto l’interesse a leggere la norma in maniera tale che coinvolga il maggior numero di imprese possibile. E, a tal fine, ha interpretato alcuni passaggi della norma in una forma “creativa” per non dire eccessivamente di parte.

Soggetti obbligati a stipulare la polizza catastrofale entro il prossimo 31 marzo 2025 (salvo proroga). Cos’è il registro delle imprese “facoltativo”? Ne avete mai sentito parlare...?

Partendo dalla FAQ relativa ai soggetti obbligati ecco la prima lettura, a mio parere discutibile, della norma secondo la quale sarebbero aziende obbligate alla stipula dell’assicurazione contro le catastrofi naturali:

Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa (di cosa si tratta? N.d.R.), secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c..

Qui la prima inesattezza dalla quale si troveranno più avanti diverse altre FAQ, anch’esse errate in conseguenza di quanto qui asserito.

Questa la disposizione della legge 213 che ha previsto il nuovo obbligo di polizza catastrofale per le imprese:

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424…

Tenuto e previsto hanno significati ben diversi, il comma 101 pone un riferimento ad un obbligo di iscrizione, cosa che non è attribuibile, come invece nella FAQ citata al “previsto” per il quale si legge sul vocabolari Treccani il significato giuridico qui riportato:

ammesso, concesso, contemplato

Mi piacerebbe anche comprendere cosa intenda l’Ania per sezione facoltativa del Registro delle Imprese...

Forse si fa riferimento alle sezioni speciali dedicate ai piccoli imprenditori, per i quali è ancora vigente la previsione dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (articolo 2202 del codice civile tutt’ora vigente)?

Rischia seriamente di apparire come una “lettura di parte”, peraltro errata tecnicamente in alcuni punti definitori

Qui il primo segnale della interpretazione creativa della norma rinvenibile anche, ad esempio, in altri passaggi delle FAQ, come, ad esempio, una dall’evidente inutilità riguardante un avvocato che esercita in uno studio legale in forma individuale...

Se è un professionista non ci sono dubbi sul fatto che non si iscriverà al Registro delle Imprese!

Eloquente l’impostazione di parte della Guida in commento quando cita la relazione illustrativa al DM 18/2025 nel solo caso in linea con interpretazione ANIA e non quando la stessa, secondo le anticipazioni di stampa del Sole 24Ore della scorsa settimana, limita il perimetro dei beni di terzi da assicurare a quelli afferenti:

l’affitto e l’usufrutto d’azienda, nei quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore

E, invece, le FAQ ribattono più volte su un, a modesto avviso di chi scrive inesistente, obbligo legislativo di assicurare anche i beni in locazione od a uso promiscuo.

La “porzione” da assicurare

Esilarante poi l’indicazione relativa ad una attività di B&B all’interno della propria dimora:

Se l’attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi.

Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa”.

Secondo l’ANIA ecco l’obbligo anche della porzione di bene, mai indicato né dalle norme né da dossier, relazioni o altri documenti allegati a complemento degli atti normativi e di prassi.

Proroga al 31 ottobre 2025 in arrivo

La lettura di parte interessata è obiettivamente opinabile e conferma la necessità di una proroga, così come come proposta in un recente emendamento al Decreto Bollette presentato dall’Onorevole Zucconi, al 31 ottobre 2025 la quale consentirà ad Esecutivo e Legislatore di definire in un congruo lasso di tempo gli esatti obiettivi della norma indicando con precisione:

  • chi sono davvero i soggetti obbligati?
  • per quali beni?
  • per quale rischio?
  • e, mi permetto di aggiungere io, per quale valore?

Coinvolgendo, questa volta preventivamente, le parti coinvolte quali le imprese ma anche l’IVASS oltre che l’ANIA, senza lasciare gli operatori interessati in balia di interpretazioni suscettibili di errori di valutazione.

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