Il DL 4/2019 ha introdotto la pace contributiva e il riscatto agevolato della laurea due misure innovative per aumentare l'anzianità utile ai fini pensionistici. Si è scoperto che questi due trattamenti sono cumulabili. Ecco perché.
IL DL 4/2019 ha introdotto varie misure per superare la Legge Fornero e riformare il sistema previdenziale.
Tra queste troviamo anche la pace contributiva e il riscatto agevolato della laurea che hanno lo scopo di aumentare l’anzianità utile ai fini pensionistici per i lavoratori assicurati presso l’INPS nelle sue diverse gestioni previdenziali.
Il riscatto della laurea è rivota a tutti coloro che possiedono un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non ha limiti temporali, la pace contributiva, invece, è riservata a pochi, infatti questa può essere richiesta solo dai contribuenti che non hanno contribuzione di alcun genere al 31 dicembre 1995.
Le due misure proposte dal Governo giallo-verde sono cumulabili, questo vuol dire che chi beneficia della pace contributiva non dovrà rinunciare al riscatto agevolato della laurea e viceversa.
Pace Contributiva e Riscatto agevolato della laurea: i due trattamenti sono cumulabili
I due nuovi strumenti introdotti dal DL 4/2019, ovvero la pace contributiva e il riscatto agevolato della laurea, che consentono ai contribuenti di aumentare l’anzianità contributiva ai fini pensionistici sono cumulabili.
Questo vuol dire che chi ha fatto richiesta per la pace contributiva potrà comunque beneficiare del riscatto agevolato della laurea.
Se, infatti, un contribuente ha iniziato a lavorare nel 2005 ed ha conseguito il diploma di laurea al termine della frequenza di un corso di studi universitari di 5 anni negli anni 1994-1998, questo potrà richiedere il riscatto agevolato della laurea per gli anni di studio.
Dopo di che lo stesso contribuente che ha riscattato la laurea potrà beneficiare della pace contributiva valorizzando anche i cinque anni successivi tra il 1998 ed il 2003, ottenendo così la copertura pensionistica per un totale di otto anni.
Questo è senz’altro conveniente, poiché si ricorda che il riscatto della laurea può essere portato in deduzione dal reddito e che per la pace contributiva è prevista una detrazione del 50% dell’onero sostenuto da spalmare nei successivi cinque anni.
Pace contributiva: cos’è e chi può beneficiarne?
La pace contributiva è un nuovo strumento che è stato introdotto dal DL 4/2019 che è entrato in vigore il 28 gennaio 2019.
Possono beneficiare di questa misura le seguenti categorie di soggetti:
- i lavoratori dipendenti, ovvero iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati e altri iscritti alla gestione separata INPS.
Tali soggetti devono essere:
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non già titolari di pensione.
Si ricorda che la pace contributiva non può essere utilizzata dai contribuenti che calcolano la pensione con il sistema retributivo o misto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni: cumulare la pace contributiva e il riscatto della laurea è possibile