La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato? Vediamo cosa ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7464 del 15 marzo 2019.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7464 del 15 marzo 2019 ha stabilito che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato che non ha diritto agli alimenti.
La decisione della Corte di Cassazione è arrivata in seguito alla richiesta di una vedova, alla quale era stata negata la corresponsione della pensione di reversibilità in occasione della morte dell’ex marito in quanto non titolare dell’assegno di mantenimento all’atto del decesso del coniuge.
La pensione di reversibilità ricordiamo è quel trattamento che viene riservato ai superstiti del pensionato o del lavoratore deceduto.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e a chi spetta la pensione di reversibilità.
Pensioni 2019: la reversibilità spetta anche al coniuge
Con la sentenza n. 7464 del 15 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che possono beneficiare della pensione di reversibilità anche i coniugi separati che non hanno diritto agli alimenti.
La decisione della Corte di Cassazione è stata presa in seguito alla richiesta di una vedova, alla quale era stata negata la pensione di reversibilità dopo la morte dell’ex marito, in quanto questa non era titolare dell’assegno di mantenimento all’atto del decesso del coniuge.
Per i giudici, infatti, non è ammessa alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Questo in virtù della riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 c.c. e la predetta sentenza della Consulta.
Non solo, i giudici hanno affermato che il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità al fine di porlo al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno.
Pensione di reversibilità: a chi spetta?
Come abbiamo accennato precedentemente la pensione di reversibilità è quel trattamento che viene erogato ai superstiti del pensionato o del lavoratore defunto.
Questo trattamento spetta:
- al coniuge (anche se separato o divorziato, se titolare di un assegno di mantenimento)
- ai figli (se alla data del decesso del genitore non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Se sono studenti o universitari tra i 18 e i 26 anni, e ancora a carico alla data della morte del parente. E se sono inabili, cioè con problemi fisici o mentali)
- ai nipoti minori (anche se non formalmente affidati) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data della loro morte
- in assenza di altre figure, a fratelli celibi e inabili e a sorelle nubili e inabili, a carico della persona defunta, se non sono già titolari di una pensione.
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