La flat tax del 5 per cento non si applica in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate
Veto all’applicazione della flat tax del 5 per cento al titolare di partita IVA che transita dal regime ordinario al regime forfettario.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 226 del 22 novembre 2024. Il caso specifico riguarda un contribuente che, non avendo i requisiti per l’applicazione del regime forfettario nel primo anno di attività, ha aperto partita IVA in regime ordinario.
Il superamento della causa d’esclusione, relativa al valore dei redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente, e l’applicazione del regime forfettario dal secondo anno di attività, non consente in ogni caso di applicare l’aliquota super agevolata di tassazione.
Passaggio dal regime ordinario al forfettario, no alla flat tax del 5 per cento
La percezione di un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell’anno precedente a quello di apertura della partita IVA comporta l’impossibilità di accedere al regime forfettario.
Questa la casistica illustrata nell’interpello n. 226 del 22 novembre, che ha comportato quindi la necessità di avviare l’attività applicando il regime contabile semplificato e, dal punto di vista della tassazione, le ordinarie aliquote IRPEF.
La situazione esaminata ha risvolti sul fronte dei benefici spettanti in relazione al passaggio dal regime ordinario al regime forfettario nel secondo anno di attività.
Pur essendo l’attività di lavoro autonomo avviata nuova, o meglio non la mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo, viene meno la possibilità di applicare la flat tax ridotta del 5 per cento.
Quando si applica il regime forfettario del 5 per cento
Si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per chi aderisce al regime forfettario è pari al 5 per cento nei primi cinque anni di attività, a condizione che:
“l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”
Un vincolo dalla finalità antielusiva, che punta a evitare che l’applicazione della tassazione agevolata del 5 per cento sia utilizzata in caso di modifica della veste giuridica della attività esercitata in precedenza o in caso, ad esempio, di mera variazione del codice ATECO.
Un aspetto che l’Agenzia delle Entrate pone in evidenza nella risposta pubblicata il 22 novembre, sottolineando la necessità di valutare se la nuova attività svolta con l’apertura della partita IVA si rivolga alla medesima clientela e necessità delle stesse competenze lavorative.
Flat tax del 5 per cento solo a chi apre partita IVA aderendo da subito al regime forfettario
L’applicazione della flat tax del 5 per cento è riservata a chi inizia “una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario”. Questo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito posto dall’istante.
Chi inizia una nuova attività in regime ordinario e passa nel regime forfettario successivamente, anche se nei cinque anni di avvio, non può fruire della tassazione ultra-ridotta.
Venuta meno la causa d’esclusione relativa al valore dei redditi da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell’anno precedente, resta possibile solo applicare il regime forfettario con le regole ordinarie, beneficiando quindi dell’imposta sostitutiva agevolata del 15 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Passaggio dal regime ordinario al forfettario, no alla flat tax del 5 per cento