Pace fiscale, al via la sanatoria delle liti pendenti in Cassazione. Con provvedimento del 16 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modulo di domanda e le relative istruzioni e dà il via alla fase di presentazione delle richieste. Ci sarà tempo fino al 16 gennaio 2023.
Pace fiscale, parte la sanatoria delle liti pendenti in Corte di Cassazione.
Con il provvedimento del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modulo di domanda per l’accesso alla definizione agevolata e le relative istruzioni di compilazione.
Dalla stessa data, termine ultimo per la presentazione del ricorso che consente di accedere alla nuova pace fiscale, è possibile inviare richiesta d’accesso.
Ci sarà in ogni caso tempo fino alla scadenza del 16 gennaio 2023, e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione.
Pace fiscale, dall’AdE modulo di domanda e istruzioni: al via la sanatoria delle liti
Parte degli interventi previsti dalla riforma della giustizia tributaria, la definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione prende il via con la messa a disposizione della modulistica per fare domanda.
A definire le istruzioni operative per l’accesso alla nuova pace fiscale delle liti tra contribuenti e Fisco è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16 settembre 2022, che apre la finestra per fare domanda.
A dover presentare istanza d’accesso alla definizione agevolata è il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato e ne ha la legittimazione e intende per l’appunto definire in maniera agevolata i giudizi tributari pendenti in Cassazione.
Rientrano nel perimetro delle controversie ammesse alla misura quelle per le quali il ricorso risulti notificato alla controparte entro la data del 16 settembre, sempreché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva.
Così come riportato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la pace fiscale è inoltre relativa alle controversie pendenti per le quali la stessa risulti:
- integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3;
- soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 16 settembre 2022
- Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
Domanda pace fiscale per le liti pendenti in Cassazione, c’è tempo fino al 16 gennaio 2023
Ci sarà tempo fino al 16 gennaio 2023 per fare domanda di accesso alla definizione agevolata.
L’istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC all’Ufficio che è parte del giudizio di merito per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia per il singolo atto impugnato. L’istanza sarà esente da bollo e dovrà essere trasmessa mediante il modello approvato con il provvedimento del 16 settembre.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del firmatario della stessa e la quietanza di versamento effettuato mediante modello F24.
Ai fini del pagamento dell’importo dovuto non è ammessa la rateizzazione e, specifica l’Agenzia delle Entrate, per ciascuna controversia autonoma bisognerà effettuare un distinto pagamento.
Le somme già versate in pendenza di giudizio dovranno essere scomputate dall’importo dovuto. Non sarà in ogni caso prevista la restituzione di somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per perfezionare la definizione agevolata.
- Domanda pace fiscale per la definizione delle liti pendenti
- Scarica il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate
- Istruzioni per la compilazione
- Scarica le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda per l’accesso alla definizione delle liti in Cassazione
Pace fiscale, la sanatoria si chiude con domanda e pagamento
Salvo diniego, per il perfezionamento della definizione agevolata sarà necessario presentare domanda e contestualmente effettuare il pagamento delle somme dovute.
Qualora non ci siano somme dovute, basterà presentare richiesta d’accesso.
Per il pagamento si attende l’istituzione dei codici tributo appositi e sul punto sarà sempre l’Agenzia delle Entrate a pubblicare una risoluzione con le istruzioni operative.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace fiscale, dall’AdE modulo di domanda e istruzioni: al via la sanatoria delle liti