Pace fiscale, pronti i codici tributo per la definizione delle liti in Cassazione

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Pace fiscale, dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per la definizione agevolata delle liti pendenti in Corte di Cassazione. Nella risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022 le istruzioni per il pagamento.

Pace fiscale, pronti i codici tributo per la definizione delle liti in Cassazione

Pace fiscale, pronte le regole per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione.

Con la risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce i codici tributo da indicare nel modello F24, chiudendo il cerchio delle istruzioni operative necessarie per dare il via alla procedura di riconciliazione tra contribuenti e Fisco.

C’è tempo fino al 16 gennaio del prossimo anno per fare domanda e, in parallelo, effettuare il pagamento delle somme dovute per la pace fiscale delle liti pendenti in Cassazione.

Non è ammesso il versamento a rate e per ciascuna controversia autonoma sarà necessario eseguire un diverso pagamento.

Pace fiscale, pronti i codici tributo per la definizione delle liti in Cassazione

Sono sette i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E del 23 settembre 2022, che delinea le regole per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in Corte di Cassazione.

Due i livelli della nuova pace fiscale introdotta dalla riforma della giustizia tributaria, che prevedono il pagamento di una somma pari al 5 per cento delle controversie fino a 100.000 euro nelle quali l’Agenzia delle Entrate è soccombente in tutti i gradi di giudizio e del 20 per cento per le controversie fino a 50.000 euro in caso di soccombenza in uno dei gradi di merito.

Le somme dovute:

  • dovranno essere versate in un’unica soluzione;
  • non è ammesso il pagamento rateale;
  • deve essere effettuato un versamento distinto per ciascuna controversia;
  • è esclusa la compensazione.

Nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, bisognerà indicare i seguenti codici tributo seguendo le istruzioni fornite nella risoluzione n. 50/E:

Codice ufficioCodice attoCodice tributoDenominazione codice tributoRateazione/Regione/Prov./mese rif.Anno di riferimento
COMPILARE NON COMPILARE LP30 IVA e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP31 Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP32 Sanzioni relative ai tributi erariali - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 NON COMPILARE AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP33 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP34 Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP35 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) AAAA
COMPILARE NON COMPILARE LP36 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) AAAA
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 50 del 23 settembre 2022
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

Pace fiscale, come compilare il modello F24 per la definizione delle liti pendenti in Cassazione

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni specifiche per la compilazione del modello F24.

Nel campo “Codice Ufficio” il contribuente dovrà indicare il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale - Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è necessario invece indicare il codice della Regione o il codice catastale del Comune destinatario, elementi reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nel campo relativo all’anno di riferimento bisognerà invece indicare il periodo d’imposta o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia.

In caso di versamento eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” del modello F24 bisognerà indicare il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Quindi, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

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