Organismo Italiano di Contabilità, disponibile la bozza del principio contabile 34. La scadenza della consultazione per inviare i commenti è il 7 marzo 2022. I dettagli del testo.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione la bozza del principio contabile numero 34 fino al 7 marzo 2022, termine ultimo per inviare i commenti.
Il contributo è finalizzato a risolvere i problemi applicativi riguardanti la contabilizzazione delle transazioni dei ricavi, che si rilevano nella voce A1 “Ricavi delle vendite e prestazioni” del conto economico, andando a sostituirsi ai riferimenti contenuti nell’OIC 15.
L’esigenza di tale principio è da ricondursi ai diversi stakeholder dell’OIC, che hanno più volte evidenziato come le disposizioni sui ricavi non siano sempre state sufficientemente adeguate ad offrire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.
Il principale contributo dello standard è l’introduzione di nuove tecniche contabili finalizzate ad identificare e valorizzare le unità elementari, risolvendo il problema dei contratti di vendita che includono prestazioni diverse e richiedono conseguentemente diverse contabilizzazioni.
Organismo Italiano di Contabilità: consultazione del principio contabile 34 aperta fino al 7 marzo 2022
L’esempio riportato nel comunicato è il caso della vendita di un veicolo, associato ad un servizio di manutenzione. La predetta ipotesi, secondo il nuovo principio, richiede un’opportuna divisione delle due diverse tipologie di ricavo: una riferita al veicolo e l’altra alla prestazione.
Il principio prevede la possibilità di una procedura semplificata poiché, come già evidenziato nel Discussion Paper 2019, il progetto sui ricavi deve arrecare meno oneri possibili alle società che redigono il bilancio in forma semplificata e alle microimprese.
Un’ulteriore novità, riguarda le prestazioni di servizio che devono essere rilevate nel conto economico in base allo stato di avanzamento dei lavori, subordinandole al verificarsi di due condizioni: l’accordo tra le parti e la misurazione attendibile del ricavo.
Lo standard si rivolge a tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e trova applicazione per le transazioni da iscrivere nella voce A1 del conto economico, escludendo quelle inquadrate, a norma dell’OIC 12, nella voce A5 e quelle di natura non commerciale.
Nel principio, inoltre, vengono esposte le definizioni di cliente, prezzo complessivo del contratto, corrispettivo variabile, unità elementare di contabilizzazione e transazioni che non hanno finalità commerciale per la cui specifica definizione e approfondimento si rinvia alla lettura della bozza.
Organismo Italiano di Contabilità: i dettagli sulla bozza del principio contabile 34
Nel dettaglio, quindi, il principio ha il compito di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da indicare in nota integrativa.
Riassumendo, il principio contabile prevede che nella contabilizzazione del ricavo si seguano le seguenti fasi:
- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi.
Si procede alla rilevazione iniziale partendo dall’individuazione ed esame del contratto. Nel caso di un gruppo di contratti, se negoziati simultaneamente con un singolo cliente, sono trattati in modo unitario a condizione che siano stati stipulati con un unico obiettivo commerciale desumile da specifica documentazione o il corrispettivo dipenda dal prezzo o dalle prestazioni indicate negli altri contratti.
Individuato il contratto si procede alla misura del prezzo complessivo che è desunto dalle condizioni dello stesso. Per contratti che prevedono il regolamento del corrispettivo con un’attività diversa da disponibilità liquide il prezzo è considerato uguale al valore corrente di mercato dell’attività stessa.
Inoltre, per contratti con termini di pagamento superiori a 12 mesi, senza corresponsione di interessi, il prezzo complessivo è calcolato attualizzando i flussi finanziari futuri a tasso di interesse di mercato (per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese è possibile disattendere quest’ultima disposizione).
Si specifica che gli importi pagati al cliente, assimilabili a sconti, si portano in riduzione dello stesso; al contrario, gli importi pagati come prestazioni ricevute, incluse nel contratto, sono registrate come costo.
In caso di impossibilità di un riscontro del prezzo dal contratto, determinato da componenti di variabilità, si procede con la valorizzazione di quest’ultime. Il principio si occupa specificamente delle componenti variabili, disciplinando la contabilizzazione di corrispettivi in aggiunta o in diminuzione che si portano rispettivamente in aumento o riduzione dei ricavi stessi.
Il principio per i corrispettivi variabili prevede che siano inclusi nel prezzo i corrispettivi aggiuntivi solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi.
Se il corrispettivo aggiuntivo dipende dalla performance del cliente o dall’andamento del mercato i componenti diventano certi solo al verificarsi di queste condizioni. Per quanto attiene a sconti, abbuoni, penalità e resi sono da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi attuando una stima sulla base dell’esperienza storica e/o elaborazioni statistiche (i metodi previsti sono basati o sulla media ponderata dei possibili importi o l’importo più probabile a seconda del numero di scenari che si possono verificare).
Si procede, quindi, all’Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione attraverso l’analisi del contratto di vendita. Tale procedura è coerente con l’OIC 11 nel quale è previsto che da un unico contratto passano scaturire più diritti e obbligazioni che richiedano una contabilizzazione separata.
In particolare, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria al fine di dividere e contabilizzare i differenti diritti e obbligazioni che possono scaturirne.
Non si procede all’individuazione delle singole unità quando i beni e i servizi inclusi nel contratto sono interdipendenti tra loro o quando una o più attività non rientrano nell’attività caratteristica dell’azienda o sono prestate gratuitamente.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o le microimprese possono evitare di identificare le singole unità elementari a meno che le singole prestazioni non siano formalmente già divise all’interno del contratto.
Si sottolinea che in presenza di più unità elementari il prezzo è allocato alle stesse sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita delle singole unità e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari.
Nel caso di impossibilità a individuare il prezzo di vendita, il ricavo è pari al costo sostenuto.
Successivamente, si procede alla rilevazione dei ricavi con riferimento alle singole unità in accordo al principio di competenza distinguendo tra vendita di beni e prestazioni di servizi.
Le vendite di beni sono rilevate quando si verifica il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici, l’ammontare dei ricavi è determinato in modo attendibile e il processo produttivo è completato. Le vendite di servizi rilevano al conto economico in base allo stato di avanzamento in base all’accordo tra le parti e la misura attendibile del ricavo maturato. Si rimanda alla lettura del principio stesso per le particolarità connesse all’esatta individuazione delle condizioni di contabilizzazione.
Infine, il principio disciplina le valutazioni che emergono successivamente alla rilevazione iniziale. Infatti, nel caso la società dovesse rivedere le proprie stime si procede ad aggiornare il valore per tenere conto delle ulteriori informazioni acquisite; se, invece, interviene una modifica contrattuale, che prevede una prestazione aggiuntiva, essa è contabilizzata separatamente.
Nella bozza è riportata una guida applicativa per alcune specifiche transazioni: vendita con garanzia, Cessioni di licenze e vendite con obbligo di riacquisto. Infine, in allegato è presente una serie di esempi illustrativi al fine di agevole il redattore del bilancio nell’applicazione del principio in parola.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: OIC: consultazione del principio contabile 34 aperta fino al 7 marzo 2022