Principio contabile OIC 8: l'Organismo italiano di contabilità si rivolge alle aziende che acquistano quote di emissione gas serra, sia a titolo gratuito dalle autorità competenti che a titolo oneroso sul mercato dei trader, illustrando la disciplina contabile e i criteri di valutazione da adottare.
Le quote di emissione costituiscono uno strumento per la riduzione dei gas ad effetto serra, che trae origine dal Protocollo di Kyoto che è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE (recepita in Italia con Decreto Legislativo 216/2006) con l’obiettivo di realizzare un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso il miglioramento delle tecnologie utilizzate nella produzione di energia e nei processi industriali, nonché l’uso più efficiente dell’energia.
Il meccanismo di funzionamento è regolato dal European Emission Trading System: è stabilito a livello comunitario un limite massimo alle emissioni di gas serra da produrre in un determinato arco temporale e le autorità competenti dei singoli stati rilasciano alle imprese il corrispondente numero di quote, inizialmente assegnate gratuitamente.
Le società che rientrano in tale disciplina, ma che superano i limiti stabiliti, saranno invece obbligate ad acquistare sul mercato le quote che consentono loro di inquinare di più: le quote di emissione, quindi, rappresentano un sistema penalizzante nel rispetto del principio di “chi inquina paga”.
Il principio contabile OIC 8 disciplina la materia da un punto di vista contabile per le aziende che usufruiscono a titolo gratuito oppure acquistano sul mercato, attraverso società trader, le quote di emissione, spiegando come iscrivere in bilancio le quote di prima acquisizione e quelle successive, nonché il dettaglio informativo richiesto in Nota Integrativa.
Emissione gas serra e Politiche Europee
Lo scorso febbraio il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di direttiva volta a modificare il meccanismo dell’European Emission Trading System (Ets) da attivare dal 2020, con lo scopo di incentivare un’economia law carbon, ovvero basata su tecnologie “pulite”.
La direttiva proposta mira a modificare dopo molti anni la precedente Direttiva 2003/87/CE, ormai obsoleta rispetto alle sfide globali sul clima che si stanno verificando: la proposta del Parlamento, dopo due anni di negoziati, mira a rafforzare il sistema dello Ets, con l’obiettivo dell’abbattimento dei gas serra del 40% entro il 2030.
Nel lungo periodo, i Paesi dell’Unione dovranno incrementare la propria efficienza e per farlo dovranno ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dall’ 80% al 95%, per mantenere il riscaldamento globale al di sotto i 2°C.
A questo scopo il provvedimento propone di diminuire il numero di emissioni emesso all’asta, e lo smantellamento dei finanziamenti europei ai progetti industriali alimentanti a carbone.
OIC 8: le quote di emissione gas serra
Il meccanismo del rilascio delle quote di emissione nasce dal presupposto che l’autorità nazionale competente, ovvero il Ministero dell’Ambiente, attribuisce annualmente, alle aziende che nel loro processo produttivo emettono gas ad effetto serra, le quote massime disponibili di emissione nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione Europea.
Per gas ad effetto serra si intendono il biossido di carbonio (CO2) e gli altri gas elencati nella normativa comunitaria di riferimento.
L’assegnazione si basa sulle previsioni contenute dal piano nazionale di assegnazione per il periodo di riferimento: è soggetto all’approvazione da parte della Commissione Europea, e indica l’ammontare complessivo delle quote di emissione spettanti a ciascuno Stato che verrà poi suddiviso tra i diversi settori industriali.
Le aziende possono operare nel rispetto di queste quote, emesse gratuitamente ma, qualora per esigenze produttive sorgesse la necessità di sforare il limite consentito dalla propria quota, esse dovranno acquistare la differenza direttamente dall’autorità, attraverso il meccanismo dell’emissione all’asta oppure rivolgendosi a società trader.
OIC 8: i criteri di contabilizzazione
I criteri generali di contabilizzazione previsti dall’Oic 8, stabiliscono che i costi sostenuti per l’acquisto delle quote siano rilevati per competenza, mentre i debiti verso l’autorità nazionale competente siano iscritti al valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
Nel caso di quote di emissione assegnate gratuitamente, la società, da un punto di vista contabile, dovrà rilevarle soltanto nei conti d’ordine, in cui specifica l’impegno di produrre un quantitativo di emissioni di gas ad effetto serra proporzionale alle quote di emissione ricevute.
Tale impegno è iscritto al valore di mercato delle quote di emissione al momento dell’assegnazione e viene cancellato a fine esercizio.
Di contro, l’acquisto di quote aggiuntive dall’autorità nazionale comporta un costo da iscrivere in Conto Economico alla voce B14) Oneri diversi di gestione e una passività da iscrivere nello Stato Patrimoniale alla voce D7) Debiti verso fornitori ; viceversa, in caso l’azienda volesse vendere le sue quote sul mercato, si rileverebbe un ricavo in Conto Economico alla voce A5) Altri ricavi e un’attività nello Stato Patrimoniale.
Qualora, alla fine esercizio, la somma algebrica delle:
- quote assegnate e acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo;
- quote assegnate gratuitamente nell’anno;
- quote acquistate/vendute sul mercato nell’anno stesso,
risulti inferiore al quantitativo di quote necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge (deficit di quote di emissione), la società dovrà rilevare l’onere residuo da sostenere per le quote di emissione non ancora acquistate e in contropartita la passività verso l’autorità nazionale competente.
Se, invece, da questa somma algebrica scaturisse un surplus di quote di emissione, dovrà essere rilevato al 31/12 un risconto attivo in modo da rettificare i costi sostenuti, ma di competenza dell’esercizio successivo.
Per le società trader il cui scopo è acquistare, a titolo oneroso, le quote di emissione allo scopo di rivenderle sul mercato, avremo che:
- l’acquisto delle quote di emissione comporta la rilevazione a Conto Economico dei relativi costi alla voce B6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e in contropartita l’iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di un debito alla voce D7) Debiti verso fornitori;
- la vendita delle quote di emissione comporta la rilevazione a conto economico dei relativi ricavi alla voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e in contropartita all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di un credito alla voce CII.1) Crediti verso clienti;
- le quote residue e ancora a disposizione alla data di redazione del bilancio d’esercizio sono rilevate come rimanenze di magazzino alla voce CI.4) Rimanenze di prodotti finiti e merci.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: OIC 8 : quote emissione gas ad effetto serra