Rateizzazione delle cartelle extra e senza saldare le rate scadute solo per i decaduti da piani di dilazione ordinari. Le novità previste dal decreto Milleproroghe 2022 non si applicano a chi ha perso i benefici della pace fiscale.
Nuova rateizzazione delle cartelle esclusa per i decaduti dalla pace fiscale.
La possibilità prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 non si applica alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, ma riguarda solo i piani di dilazione ordinari.
È importante fare chiarezza sul perimetro di chi potrà presentare domanda di riammissione alla rateizzazione delle cartelle fino al 30 aprile 2022, senza dover saldare le rate del precedente piano non versate alla scadenza.
Nonostante l’alto numero di contribuenti decaduti dalla pace fiscale dopo la scadenza del 14 dicembre scorso, mancano al momento interventi specifici di salvaguardia.
Nuova rateizzazione delle cartelle, decaduti dalla pace fiscale esclusi dalle novità del Milleproroghe 2022
La legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 riapre le porte della rateizzazione agevolata delle cartelle per i decaduti da precedenti piani di dilazione.
Si tratta in particolare dei soggetti che prima della sospensione delle attività di riscossione dovuta all’emergenza Covid-19 erano incorsi nella decadenza dal piano di pagamento accordato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
I decaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020), potranno presentare una nuova domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute.
Una “chance” che consentirà di pagare a rate il proprio debito, ma che riguarda un perimetro ben definito di contribuenti.
L’articolo 2-ter della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022, ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari della rateizzazione extra, richiama al comma 5, articolo 13 decies del decreto legge n. 137/2020, il decreto Ristori, con il quale è stata prevista una nuova opportunità di rateazione, entro il 31 dicembre 2021, per i carichi contenuti in piani di dilazione ordinari senza necessità di saldare il pregresso.
Una possibilità si applica esclusivamente alle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
Nessun salvagente è invece previsto al momento per i contribuenti decaduti dalla pace fiscale, e non sono state replicate le misure emergenziali introdotte prima dal decreto Rilancio e successivamente dal decreto Ristori, che hanno aperto la possibilità di rateazione fino al 31 dicembre scorso ai decaduti da rottamazione e saldo e stralcio nel 2019 e in relazione alle precedenti edizioni della definizione agevolata.
Senza chance rateizzazione i decaduti dalla pace fiscale: 2,4 miliardi di gettito da recuperare
Si applicheranno dunque le regole ordinarie previste in caso di decadenza dalla pace fiscale per mancato pagamento delle rate dovute entro lo scorso 14 dicembre 2021, e per le quote relative all’anno in corso.
Per chi salta anche solo una delle rate dovute per la rottamazione ter delle cartelle, così come per il saldo e stralcio, la decadenza dalla misura agevolativa porta al ricalcolo delle somme, alle quali tornano ad aggiungersi sanzioni e interessi.
Il debito notificato dall’ADER non può essere rateizzato, e la macchina della riscossione riparte quindi senza possibilità di dilazionare il totale dovuto.
Una circostanza che interesserà il 43 per cento dei contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2022, sono incorsi nella decadenza dalla pace fiscale per mancato pagamento delle rate relative al 2020 e al 2021, dovute entro il termine ultimo del 14 dicembre.
Sono pari a 2,45 miliardi le entrate mancanti, sulle quali il compito di attivare le ordinarie attività di recupero è nelle mani dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Secondo quanto reso noto dal quotidiano Italia Oggi, sarebbero già state notificate le prime intimazioni di pagamento, alle quali il contribuente potrà dar seguito entro 5 giorni. In caso contrario, si attiveranno le procedure di recupero esecutive e cautelari.
Nessuna deroga è prevista attualmente, e salvo ulteriori interventi da parte di Governo e Parlamento può dirsi definitivamente concluso il periodo di emergenza. Almeno agli occhi del Fisco.
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