I sostituti d'imposta devono presentare il Modello 770/2024 entro la scadenza del 31 ottobre. Le istruzioni per la compilazione del Quadro ST della dichiarazione
Il Quadro ST del Modello 770/2024 è uno dei quadri più significativi della dichiarazione. Contiene l’indicazione delle ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive.
I sostituti d’imposta devono trasmettere la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2024. Le apposite istruzioni per la compilazione fornite dall’Agenzia delle Entrate forniscono un supporto per la corretta redazione del Quadro.
Ecco come fare per compilare il Quadro ST del modello 770 del 2024.
Modello 770/2024: le istruzioni per la compilazione del Quadro ST
Il Modello 770/2024 deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta entro la scadenza del 31 ottobre 2024.
La dichiarazione da compilare si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.
I soggetti obbligati all’adempimento dovranno compilare il Modello seguendo le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili dalla stessa sezione del sito e tramite il link in basso.
- Agenzia delle Entrate - Modello 770/2024
- Scarica le Istruzioni per la compilazione del modello 770/2024
Nello specifico, nel Quadro ST bisogna indicare le ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive.
Non va compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo se non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.
Il Quadro ST del Modello 770/2024 è composto da quattro sezioni:
- la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. Devono riferirsi:
- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2023. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti al 2023, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024;
- alle ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo.
Inoltre, devono essere indicati anche:
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2023 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2023 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell’incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2022 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973), tali somme andranno versate indicando in F24 il mese e l’anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997;
- il versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della legge n. 388/2000 (questi dati rilevano anche ai fini della terza e quarta sezione).
- la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Devono riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2023 con riferimento all’anno 2022 (mentre non possono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento all’anno 2023);
- alle trattenute relative alle addizionali regionale all’IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2023;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale all’IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023.
- la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
- la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
- le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs n. 461/1997;
- l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del DL n. 201/2011 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- le imposte sostitutive di cui all’art. 26 -ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
- l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 133/2013;
- l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, DL n. 209/2002;
- l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 461/1997 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale.
Nella terza e quarta sezione devono, inoltre, essere indicate le imposte operate sui proventi generati da partecipazione ad OICR PIR compliant italiani o stabiliti in uno Stato UE o SEE e da Polizze PIR compliant, riscattate prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare n. 3 del 26 febbraio 2018).
Quadro ST Modello 770/2024: la compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l’anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad esempio nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2024 e riferiti al periodo d’imposta 2023 indicare come anno di riferimento il 2023; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all’Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2022 indicare come anno di riferimento il 2022.
Ad eccezione di quanto su indicato, si precisa che nel modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento, per l’anno di imposta 2021, dell’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6 del DL n. 201/2011 e per l’imposta sul valore dei contratti di assicurazione va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2021). Tale versamento verrà esposto nel quadro ST, Sezione IV indicando nel campo “periodo di riferimento” il mese e l’anno in cui il sostituto avrebbe dovuto effettuare il versamento (es. 07/2023).
Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
La compilazione del Quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto. Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.
Bisogna inoltre prestare attenzione perché l’esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del presente quadro deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati, solo nelle suddette sezioni, in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione.
Si precisa che, in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Quadro ST Modello 770/2024: le modalità di compilazione della prima, seconda e terza sezione
Le istruzioni che seguono riguardano le tre sezioni del Modello 770/2024. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all’IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all’IRPEF, mentre nella terza sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.
Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.
Si precisa che:
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445/1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542/1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2023, nel punto 2, l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice “A” e nel punto 14 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2024 e riferite all’anno 2023, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2023 e nel punto 10 il codice “B”;
- nell’ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nei mesi di gennaio o febbraio 2024, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2023 e nel punto 10 rispettivamente il codice “D” per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice “E” per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2023 effettuato entro il 16 febbraio 2024 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2023 (cfr, circ. n. 34/2002);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio;
- nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento.
Nel punto 2 deve essere riportato l’importo:
- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale; le somme trattenute devono essere riportate la netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno invece esposti nel successivo punto 8;
- dell’imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010;
- del trattamento integrativo che di cui al DL n. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare;
- dell’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2023 ma riferito all’anno precedente 2022, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.
Nel punto 6 vanno indicati i crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.
Per informazioni dettagliate in ordine all’importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI.
ATTENZIONE: Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d’imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.
Nel punto 7 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello di pagamento F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.
Nel punto 8, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l’importo degli interessi:
- per incapienza della retribuzione e per rettifica trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
- per ravvedimento i sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.
Nel punto 9 barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici riportati in tabella, anche cumulativamente:
Codice | Caso |
---|---|
A | se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997 |
B | se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2023 erogati entro il 12 gennaio 2024 |
C | nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040 |
D | se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di gennaio 2024 |
E | se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di febbraio 2024 |
F | se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dal comma 2 dell’art. 8 decreto legge ottobre 2019, n. 123, convertito con la legge 12 dicembre 2019, n. 156 |
G | se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 |
H | se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998 |
K | se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività |
L | se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto |
N | se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta |
P | se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2023), ma pertinente l’anno precedente (2022) |
S | se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente |
T | Se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2023 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 |
U | Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2023, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2023, entro il 20 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 |
Z | nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte |
1 | Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE) |
2 | Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell’allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (SOLO PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE) |
3 | Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132) |
Qualora il 16 febbraio 2024 il sostituto abbia effettuato in F24 un unico pagamento utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il periodo 12/2023, con riferimento sia a ritenute di competenza 2023 operate su stipendi erogati entro il 12 gennaio 2024 che a ritenute su conguaglio di fine anno effettuato a gennaio 2023, deve compilare un unico rigo in ST avendo cura di inserire nel punto 10 le note B e D.
Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP.
Nel punto 13 della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome posta nell’Appendice delle istruzioni.
Nel punto 14 va indicata la data del versamento. Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice “K” nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice “L” al punto 10.
In questo caso il punto 7 corrisponderà all’importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all’IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall’operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.
Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, il sostituto d’imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice “N”.
Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d’imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime due rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente.
Quadro ST, seconda sezione del sostituto cessionario:
- punto 1, 10/2023;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 18/11/2023;
- punto 1, 11/2023;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/12/2023.
Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all’operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l’indicazione del codice “N” nel punto 10.
Nel rigo ST26 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nel rigo ST26 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.
Quadro ST Modello 770/2024: la sospensione dei versamenti a causa COVID
Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2023, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.
Per la compilazione del punto 15 devono essere utilizzati i seguenti codici singolarmente:
- 1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall’art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall’art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall’art. 61 comma 3 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020. per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 4, e dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall’art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall’art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall’art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE):
- 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall’art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 11- Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE);
- 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE);
- 13 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell’anno 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE);
- 14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, dall’articolo 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 34/2022, dall’articolo 39, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, dall’articolo 13 del D.L. n. 176/2022. I versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 (art. 1, comma 160, Legge 29/12/2022 n. 197). (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- 15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2024 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
ATTENZIONE: In presenza dei codici di sospensione da 1 a 15, nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusi vamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2023 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note «F», «L», «S») 11, 13 e 16. Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici di sospensione nel punto 15 non valgono le regole di aggrega zione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.
Quadro ST Modello 770/2024: imposta sostitutiva ed altre imposte sostitutive applicate
La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva e al versamento di cui all’art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR.
Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società “Poste Italiane S.p.A.” che colloca strumenti finanziari ai sensi dell’art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- soggetti abilitati all’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
La presente sezione deve essere compilata anche dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2023 dagli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all’articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.
Si fa presente che i versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all’imposta stessa e, per l’eventuale eccedenza, dal versamento del successivo acconto (risoluzione 12 dicembre 2013 n. 91). Pertanto il sostituto avrà cura di compilare, in presenza di tali compensazioni, anche il punto 10 col codice Y.
Lo scomputo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria deve essere sempre evidenziato nel quadro ST, anche in presenza di compensazione integrale, ovvero se la differenza tra il dovuto e l’utilizzato a scomputo è a zero.
In questa sezione devono essere, inoltre, indicati i versamenti:
- dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
- dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
- dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209.
- l’imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita, come introdotta dal comma 114 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1726);
- l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), come introdotta dai commi 112 e 113 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1721);
- l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).
ATTENZIONE: Nel caso in cui il versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell’IRPEF applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento, nel punto 2 indicare l’importo dell’imposta dovuta e nel punto 8 indicare l’importo della maggiorazione.
Nel rigo ST38 “Dati relativi all’intermediario non residente” devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel rigo ST38 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.
Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.
La presente sezione deve essere compilata, indicando dal rigo ST39:
- nel punto 1, il mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all’art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2023 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in questo punto 12/2023). Per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. n. 201/2011 (IVIE) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento;
- nel punto 2, l’ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell’anno 2023, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel punto 3, l’ammontare complessivo dell’imposte sopra elencate, comprensivo dell’ammontare all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. In caso di restituzione di imposte applicate nell’anno 2023 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l’importo effettivamente dovuto;
- nel punto 4, l’ammontare dell’importo del credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 3;
- per la compilazione dei punti da 5 a 14, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive”.
In particolare per la compilazione del punto 10 deve essere indicato il codice “Y” in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 sia per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria (c.t. 1102) che dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato (c.t. 1140). Tali compensazioni devono essere indicati in un apposito rigo.
Se per i suddetti versamenti sono stati utilizzati sia il credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, sia crediti di altra natura, è necessario compilare righi separati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.
Sono queste, dunque, le istruzioni per la compilazione del Quadro ST del Modello 770/2024.
I sostituti d’imposta devono inviare la dichiarazione entro la scadenza del 31 ottobre 2024, una data che conclude un mese ricco di adempimenti fiscali da parte dei datori di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 770/2024: le istruzioni per la compilazione del Quadro ST