Ultime settimane per fare il modello 730/2022, che può essere trasmesso in autonomia tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate o affidandosi ad intermediari entro la scadenza del 30 settembre. Focus su alcuni degli aspetti da conoscere, dall'invio alle regole sui rimborsi IRPEF.
Modello 730/2022, c’è ancora qualche settimana di tempo per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Per lavoratori dipendenti e pensionati la scadenza è fissata al 30 settembre, termine ultimo per fare la dichiarazione semplificata che, a differenza del modello Redditi, consente di ottenere i rimborsi IRPEF direttamente in busta paga e con tempi di pagamento più veloci.
È questa una delle caratteristiche del modello 730: rimborsi e conguagli a debito sono semplificati rispetto a quanto avviene per chi presenta l’ex modello Unico.
Ma non solo: a caratterizzare il modello 730 sono anche le diverse modalità di invio, così come le regole ad hoc in materia di controlli per chi non modifica i dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate.
Ad ormai circa un mese di tempo dalla scadenza del modello 730/2022, facciamo quindi il punto dei principali aspetti da conoscere prima di effettuare l’invio.
Modello 730/2022, 5 cose da sapere: invio online, tramite intermediari o sostituto d’imposta
È una delle cose più importanti da sapere: il modello 730 può essere presentato in tre diverse modalità mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 31 maggio lavoratori dipendenti e pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi online utilizzando il modello 730 precompilato.
Al suo interno sono riportati i dati di parte delle spese sostenute nel corso dell’anno ammesse in detrazione fiscale, così come quelli relativi ai redditi percepiti.
Fare il modello 730 precompilato non è però l’unica via per la trasmissione della dichiarazione dei redditi che, come di consueto, può essere inviata avvalendosi dei servizi offerti da CAF e commercialisti così come per il tramite del proprio sostituto d’imposta, tipicamente il datore di lavoro.
In tutti e tre i casi non cambia la scadenza da tenere a mente, e c’è tempo fino al 30 settembre 2022 per l’invio.
Modello 730/2022: rimborsi IRPEF a tempi variabili
La data di invio della dichiarazione dei redditi assume rilevanza centrale nell’ambito delle operazioni di rimborso fiscale e dei conguagli a debito.
Come ormai noto, le date dei rimborsi IRPEF sono infatti direttamente collegate a quelle di trasmissione del modello 730/2022.
Luglio è stato il mese dei pagamenti (e dei conguagli a debito) per chi ha effettuato l’invio entro il mese di maggio, mentre chi ha proceduto successivamente ha dovuto attendere i mesi successivi.
Nel dettaglio, il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni è messo a disposizione del sostituto d’imposta entro le seguenti date:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
L’ultimo slot temporale riguarda i contribuenti che inviano il modello 730/2022 entro la scadenza del 30 settembre.
L’importo del credito emerso dal prospetto di liquidazione è quindi erogato dal datore di lavoro con la prima retribuzione utile, e dall’ente pensionistico entro il secondo mese successivo.
I tempi si fanno più lunghi in caso di elementi di incoerenza - e quindi necessità di controlli più approfonditi - e se il rimborso spettante è di importo superiore a 4.000 euro.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate si prende fino a sei mesi di tempo per i rimborsi che, nella peggiore delle ipotesi, potranno quindi slittare al mese di marzo 2023.
Modello 730/2022 senza sostituto d’imposta: stop alle deroghe Covid
Come evidenziato in apertura, una delle specificità del modello 730/2022 riguarda le semplificazioni in materia di rimborsi e conguagli IRPEF, effettuati direttamente dal sostituto d’imposta.
Dal 2012 è tuttavia possibile utilizzare la dichiarazione dei redditi semplificata anche in assenza di sostituto d’imposta.
Chi ad esempio ha perso il lavoro ed è quindi in disoccupazione, così come i lavoratori domestici, colf e badanti, può quindi utilizzare sia il modello 730 precompilato che ordinario per adempiere all’obbligo della dichiarazione dei redditi 2022.
In caso di modello 730 senza sostituto, a gestire le operazioni di rimborso IRPEF è direttamente l’Agenzia delle Entrate, e su questo aspetto è bene evidenziare che in relazione alla campagna dichiarativa 2022 questa possibilità si applica esclusivamente in assenza di datore di lavoro o ente pensionistico chiamato ad effettuare le operazioni di conguaglio.
Non può fare il 730 senza sostituto chi ha invece un datore di lavoro o altro ente che riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Questa possibilità è stata prevista esclusivamente nel 2020 a fronte dell’emergenza Covid, con il fine di evitare ulteriori aggravi di adempimenti e costi per le imprese.
Sul fronte dei conguagli a debito sarà invece il contribuente a dover pagare l’IRPEF dovuta mediante il modello F24, seguendo le scadenze ordinarie previste in relazione al saldo e all’acconto delle imposte sui redditi.
Modello 730/2022: per chi sbaglia spazio al 730 integrativo
Lo scadenzario legato alla dichiarazione dei redditi non si chiuderà con l’appuntamento del 30 settembre 2022. A caratterizzare la stagione dichiarativa vi sono infatti i tempi supplementari previsti in caso di errori nel modello 730 trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, mediante il modello 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre 2022 sarà possibile apportare le dovute correzioni, a patto però che le integrazioni comportino un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Porte sbarrate al modello 730 integrativo in caso di correzioni che comportano un minor credito o un maggior debito per il contribuente.
In tal caso, per modificare la dichiarazione trasmessa con errori sarà obbligatorio presentare il modello Redditi PF 2022, rispettando le seguenti scadenze:
- 30 novembre (correttiva nei termini): se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà contestualmente versare l’importo dovuto, gli interessi e la sanzione dovute;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi dell’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in tal caso, se emerge un debito d’imposta sarà necessario versarlo, insieme agli interessi e alle sanzioni;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, versando tributo, interessi e sanzioni.
Gli stessi termini regolano anche le ipotesi di ulteriori correzioni alla dichiarazione dei redditi che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Chi “salterà” la scadenza del 25 ottobre potrà in ogni caso modificare il modello 730 presentando il modello Redditi.
La regola comune è che si passa da CAF o intermediari e non è possibile effettuare l’invio in autonomia.
Modello 730/2022, le novità sui controlli
Ultimo aspetto da conoscere in merito al modello 730/2022 riguarda le regole sui controlli legati alla presentazione della dichiarazione precompilata.
Per chi si avvale della dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate e non effettua modifiche è previsto l’esonero dal controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 sui dati relativi agli oneri riportati nel modello e forniti da soggetti terzi.
Cosa succede, invece nel caso di modifiche?
Sulla base di quanto previsto dal Decreto Fiscale 2022, se il contribuente rettifica solo alcuni dati sugli oneri detraibili e deducibili forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi il controllo avviene solo sui dati oggetto della variazione e non su quelli non modificati, fermo restando il potere di verifica in merito ai requisiti per la fruizione delle agevolazioni.
Alle regole previste per chi si avvale del modello 730 precompilato 2022 si affiancano le ulteriori novità operative dal prossimo anno.
Il Decreto Semplificazioni ha infatti previsto che l’esclusione dai controlli formali si applicherà anche in caso di invio del modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche.
Non solo: stop ai controlli sui professionisti per le dichiarazioni trasmesse, anche con modifiche, in relazione alle spese sanitarie non modificate.
Viene meno l’onere di conservare fatture e scontrini del contribuente, ma sarà necessario che l’intermediario verifichi la corrispondenza tra spese inviate al Sistema TS e quelle inserite nella precompilata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2022 al rush finale: le 5 cose da sapere, dall’invio ai rimborsi