Sia le Lipe che i registri IVA precompilati dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere necessariamente modificati dal contribuente. Non saranno invece inseriti i dati dell'esterometro, considerando la periodicità trimestrale di trasmissione. I chiarimenti durante Telefisco 2020.
Le Lipe ed i registri IVA precompilati dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere necessariamente modificati dal contribuente.
È questo uno dei chiarimenti forniti dalle Entrate nel corso di Telefisco 2020. Tra i dati presenti delle dichiarazioni IVA precompilate, poi, saranno esclusi quelli dell’esterometro, salvo nel caso in cui il titolare di partita IVA opti per l’invio a cadenza mensile anziché trimestrale.
La dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA diventa un progetto di fatto irrealizzabile, in quanto sono troppe le regole soggettive che presuppongono l’intervento umano.
Così è ad esempio per le indetraibilità oggettive o per i costi pro-quota, per i quali l’Agenzia delle Entrate proporrà una detrazione teorica del 100 per cento, da correggere in fase di modifica della dichiarazione precompilata.
È questo quanto chiarito durante Telefisco 2020 in merito ai registri IVA precompilati, primo passo al quale seguiranno le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale.
Lipe e registri IVA, dati delle dichiarazioni precompilate da integrare
È a partire dal 1° luglio 2020 che, secondo quanto disposto dall’articolo 16 comma 1 del decreto legge 124 del 2019, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuenti i registri fatture ed acquisti precompilati, insieme alle Lipe.
Le perplessità sulla reale possibilità di replicare il modello della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati anche in favore dei titolari di partita IVA sono da sempre tante, considerando le particolarità dell’imposta.
Le Entrate, nelle risposte fornite durante Telefisco 2020, confermano che sarà impossibile arrivare ad una dichiarazione IVA precompilata “accettabile”, almeno non per la maggior parte di imprese e professionisti.
Il motivo principale è la particolarità dell’IVA e, nello specifico, le regole in materia di detrazione.
Nelle fatture elettroniche, elemento di partenza per la predisposizione delle precompilate IVA, non sono presenti informazioni relative alla percentuale di detraibilità del bene o servizio acquistato, e nelle bozze dei registri IVA che predisporrà l’Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale del 100%.
I registri IVA precompilati dovranno quindi essere necessariamente modificati da parte del contribuente.
Quanto chiarito sopra si riflette in maniera speculare anche per le Lipe precompilate: la comunicazione delle liquidazioni IVA non potrà prescindere dal controllo e dalla modifica di dati errati.
L’Agenzia delle Entrate conferma che “non basterà un click” per l’invio delle dichiarazioni dei titolari di partita IVA. Le precompilate saranno, piuttosto, un ulteriore elemento di compliance.
Registri IVA precompilati ad inizio mese, fuori i dati dell’esterometro
I registri IVA precompilati verranno messi a disposizione in bozza entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, nel rispetto delle indicazioni contenute negli articoli 23 e 25 del DPR IVA n. 633/1972, relativi ai tempi di registrazione ed annotazione delle fatture.
Per predisporre le bozze dei registri IVA acquisti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni rese disponibili entro i primi giorni del mese, di modo da consentire ai titolari di partita IVA di verificare i dati indicati, accettare la precompilata ovvero - come accadrà nella maggior parte dei casi - modificarla entro il termine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Nel caso di convalida o modifica delle bozze di registri IVA precompilati, l’Agenzia delle Entrate procederà alla predisposizione delle Lipe prima, e poi della dichiarazione IVA.
Considerando i tempi, nei registri IVA precompilati non potranno essere inseriti i dati dell’esterometro. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:
“considerato che l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 124/19, come modificato dalla legge 157/19, prevede che gli invii delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere vadano effettuati con cadenza trimestrale (anziché mensile come stabilito nella precedente versione della norma), non è possibile utilizzare i dati contenuti in tali comunicazioni per la predisposizione delle bozze dei registri Iva, né conseguentemente per l’elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.”
Una chance è concessa a quei contribuenti che sceglieranno di inviare l’esterometro in anticipo. In tal caso, qualora il soggetto IVA effettui la trasmissione della comunicazione a cadenza mensile, i dati ivi indicati saranno utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei registri precompilati.
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