In vigore la nuova definizione della condizione di disabilità. A prevedere la modifica all'articolo 3 della Legge 104 del 1992 è l'ultimo decreto attuativo della riforma della disabilità
Sono in vigore dal 30 giugno le modifiche all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 che hanno introdotto la nuova definizione della condizione di disabilità.
Le novità sono state previste dall’ultimo decreto attuativo della riforma della disabilità pubblicato in Gazzetta Ufficiale a maggio.
I termini “handicappato” e “portatore di handicap” vengono rimossi per lasciare spazio alla locuzione “persona con disabilità”. Inoltre, si fa riferimento alla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Il decreto modifica anche la definizione dei casi di disabilità grave prevista all’articolo 3,comma 3, della legge 104/1992.
Legge 104: la nuova definizione di disabilità all’articolo 3
L’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità, la legge n. 227/2021, è in vigore dal 30 giugno, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio 2024.
Il DL n. 62/2024 introduce una serie di importanti novità in materia dalla semplificazione delle procedure di accertamento dell’invalidità civile alla valutazione di base e multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato.
Tra queste anche la nuova definizione della condizione di disabilità, prevista all’articolo 3 della Legge 104/1992, cioè la normativa nazionale di riferimento sull’assistenza, l’integrazione e i diritti dei disabili, che regola tra le altre cose anche il diritto all’assegno di accompagnamento e i permessi dal lavoro retribuiti per assistenza ai familiari.
Nello specifico, l’articolo 3 del DL n. 62/2024 va a modificare a commi 1,2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
La nuova definizione di persona con disabilità è la seguente:
“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”
Come previsto dal nuovo decreto, infatti, vengono rimossi i termini “handicappato” e “portatore di handicap” in favore di “persona con disabilità” e si fa riferimento alla valutazione di base, il nuovo procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente.
Anche il nuovo comma 2, relativo al diritto alle prestazioni per le persone con disabilità, fa riferimento alla valutazione di base e alla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità:
“La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.”
Rispetto al passato, quindi, si fa riferimento alla ICF e si specifica che la necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
Articolo 3 comma 3 della Legge 104/92: la nuova definizione di disabilità grave
Le modifiche introdotte dal DL n. 62/2024 alla Legge 104 toccano anche il comma 3 dell’articolo 3, che individua i casi di disabilità grave, il cui riconoscimento consente l’accesso a specifiche agevolazioni e prestazioni, dai permessi, ai congedi fino ad agevolazioni fiscali specifiche.
L’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, dunque, disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da particolare gravità. La nuova versione introdotta dal DL n. 63/2024 è la seguente:
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
La persona con disabilità grave, dunque, ha una compromissione che ha portato alla riduzione dell’autonomia personale per la quale è necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Di seguito una sintesi delle principali agevolazioni previste in favore delle persone con disabilità grave e i loro familiari:
- assegno di accompagnamento;
- congedi e permessi lavorativi;
- agevolazioni e diritti in materia di lavoro e concorsi;
- assegno unico più alto per i figli con disabilità;
- agevolazione IVA per acquisto sussidi tecnici e informatici;
- bonus lavori di ristrutturazione per rimozione barriere architettoniche;
- spese detraibili e deducibili.
L’accesso alle prestazioni e alle agevolazioni è legato alla nuova valutazione di base introdotta dal DL n. 62/2024 con l’obiettivo di semplificare le procedure di riconoscimento della condizione di disabilità.
Il nuovo provvedimento è in vigore dal 30 giugno, ma alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, saranno applicate dal prossimo gennaio. Il 2025 sarà una fase di sperimentazione che vedrà l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legge 104: la nuova definizione di disabilità all’articolo 3