Il rimborso per mancato guadagno giornaliero, erogato ai volontari della protezione civile lavoratori autonomi, è soggetto a tassazione in quanto corrisposto in sostituzione di redditi della stessa categoria. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 191 del 6 febbraio 2023
I volontari di protezione civile devono pagare le tasse sul rimborso che percepiscono a fronte del mancato guadagno giornaliero.
A fornire i chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 191 del 6 febbraio 2023.
La somma, infatti, se riconducibile ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR è considerata imponibile, cosiddetto “lucro cessante”.
Al contrario, non assume rilevanza dal punto di vista reddituale il risarcimento erogato a fronte di una perdita economica e una conseguente diminuzione del patrimonio, cosiddetto “danno emergente”.
Lavoratori autonomi volontari di protezione civile: tassato il rimborso per mancato guadagno giornaliero
L’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 191, pubblicata il 6 febbraio 2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale del rimborso per “mancato guadagno giornaliero” che viene erogato ai volontari della protezione civile.
Nello specifico, nella domanda presentata è stato chiesto all’Agenzia se tale rimborso, previsto dal Codice di protezione civile per i lavoratori autonomi aderente ad una delle organizzazioni iscritte nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, costituisca reddito imponibile.
L’Agenzia, per prima cosa, ricorda che il volontario di protezione civile, come previsto dal Codice (Dlgs n. 1/2018), è colui che:
“per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.”
L’attività svolta dal volontario, quindi, non può essere retribuita in alcun modo, dato che non costituisce una prestazione lavorativa.
“Non si richiede una prestazione alla singola persona ma all’associazione che mette a disposizione i propri volontari iscritti; ed è sempre l’Organizzazione di Volontariato il soggetto con il quale il Dipartimento della protezione civile, o la singola Regione, interagisce.”
Come previsto dall’articolo 39, comma 5 del Codice, per consentire ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell’apposito Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, di partecipare effettivamente alle attività, viene loro erogato, su richiesta, un rimborso per compensare il mancato guadagno giornaliero.
Questo viene calcolato in base alla dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di prestazione del servizio di volontariato, nel limite massimo di euro 103,30 euro al giorno.
Lavoratori autonomi volontari di protezione civile: il rimborso per mancato guadagno giornaliero è lucro cessante
Per quanto riguarda il trattamento fiscale di tale rimborso, l’Agenzia ricorda quanto disposto ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR):
“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, (...), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”
Pertanto, in base a questa norma, le somme corrisposte ai contribuenti in sostituzione dei mancati guadagni, cosiddetto “lucro cessante”, costituiscono reddito imponibile, purché siano riconducibili ad una delle categorie reddituali previste dal TUIR.
Al contrario, invece, i rimborsi erogati a fronte di perdite economiche, che si concretizzano in una diminuzione del patrimonio (cosiddetto “danno emergente”), non assumono rilevanza dal punto di vista reddituale.
Nel caso del volontario di protezione civile lavoratore autonomo, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero ricade nella fattispecie del lucro cessante, e pertanto è soggetto a tassazione.
L’attività svolta dal professionista a titolo di volontariato (gratuitamente, senza fini di lucro ma solo di solidarietà) non costituisce attività professionale anche se prestata nell’ambito delle proprie competenze.
Di conseguenza, la percezione del rimborso da parte del lavoratore autonomo non comporta obblighi di fatturazione ai sensi del DPR n. 633 del 1972.
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