IVA sciroppi o integratori alimentari: l'aliquota ridotta spetta solo per i prodotti con finalità di mantenimento dell'organismo in buona salute
Il regime agevolato al 10 per cento è previsto per gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione e delle specifiche proprietà hanno lo scopo di mantenere l’organismo in buona salute.
L’aliquota ridotta si applica anche nel caso di sostanze liquide.
Diversamente, non è prevista alcuna agevolazione sull’imposta sul valore aggiunto per gli altri prodotti che rientrano nella categoria “sciroppi di qualsiasi natura”.
Le definizioni dei prodotti rientranti nell’aliquota IVA ridotta si basano in questi casi sui pareri raccolti sulla classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane.
IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi: aliquota ordinaria e ridotta al 10 per cento
Qual è la corretta tassazione IVA da applicare agli sciroppi ed agli integratori alimentari liquidi?
La risposta, come sempre, è nelle norme, in particolare nel d.p.r. 633/1972.
Su questo tema l’Agenzia delle Entrate è sulla linea dei precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla classificazione merceologica.
Come più volte evidenziato dai precedenti chiarimenti, a determinare la corretta aliquota da applicare è la composizione dei prodotti stessi.
In particolare, secondo i documenti di prassi:
gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Rientrano nell’aliquota agevolata al 10 per cento, di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, gli integratori alimentari liquidi che hanno come scopo il mantenimento della buona salute dell’individuo.
Diversamente, sono esclusi dall’aliquota ridotta i prodotti che rientrano tra gli “sciroppi di qualsiasi natura”.
Nello specifico, quindi, è prevista l’IVA al 10 per cento solo per i prodotti che rientrano nelle seguenti voci doganali:
- 2106 9092;
- 2106 9098.
IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi: la classificazione dell’Agenzia delle Dogane
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di integratori alimentari si sono sempre basati sui pareri forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa della classificazione merceologica:
“Le predette istanze sono state gestite previa acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche “ADM”) per i profili di competenza, sulla base dell’analisi della composizione degli specifici prodotti oggetto di istanza.”
Il parere tecnico dell’Agenzia permette di determinare quali di tali prodotti rientrano tra quelli indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al d.p.r. 633/1972.
Tale tabella allegata al decreto IVA permette, infatti, l’applicazione delle aliquote ridotte al 4, 5 e 10 per cento.
Nel dettaglio, la voce doganale 21.06.90 ricomprende tra i prodotti che danno diritto a riduzioni dell’imposta:
“preparati alimentari non nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.”
Alcuni integratori sono stati classificati come “Preparazioni alimentari diverse”, con voce 2106.
Su tale voce della classificazione la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:
“sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di «complementi alimentari», a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.”
Come spiegato in precedenza, anche in questo caso il fattore che incide sulla riduzione dell’imposta è la finalità del prodotto, ovvero quella di mantenere l’organismo in buona salute.
Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riporta quindi i chiarimenti necessari in relazione a diversi termini tra i quali “sostanza liquida”, “soluzione” e “fluido”.
Sulla base dei pareri raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Amministrazione finanziaria chiarisce in quali casi tali prodotti sono esclusi dalla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”, per i quali è esclusa la tassazione agevolata.
All’interno del documento sono, inoltre, contenute le voci di classificazione doganale dei prodotti analizzati fino a questo momento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aliquota IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi