IVA e ritenute, entro il 30 settembre gli avvisi bonari sugli omessi versamenti

Parte la nuova procedura per il versamento di IVA e ritenute omesse: entro il 30 settembre l'Agenzia delle Entrate invierà gli avvisi bonari. Le novità della riforma delle sanzioni tributarie

IVA e ritenute, entro il 30 settembre gli avvisi bonari sugli omessi versamenti

IVA e ritenute, alert sugli omessi versamenti in arrivo entro il 30 settembre 2024.

Nell’ambito della riforma delle sanzioni tributarie è operativa la nuova procedura che, nell’ottica di incentivare l’adempimento spontaneo, avviserà sostituti d’imposta e contribuenti sulle omissioni riscontrate.

Gli avvisi bonari consentiranno di regolarizzare l’omesso versamento di IVA e ritenute, evitando di incorrere nel reato di omesso pagamento, anche mediante rateizzazione.

IVA e ritenute, entro il 30 settembre gli avvisi bonari sugli omessi versamenti

La riforma delle sanzioni tributarie, operativa dal 1° settembre, introduce una nuova data centrale in calendario per sostituti d’imposta e titolari di partita IVA.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo n. 87/2024, all’Agenzia delle Entrate spetterà il compito di trasmettere gli avvisi relativi al controllo automatizzato entro la fine del mese.

Alla data del 30 settembre, in caso di omesso versamento di IVA e ritenute, sostituti d’imposta e contribuenti riceveranno quindi gli avvisi relativi agli esiti del controllo automatizzato relativo alle somme dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le novità sono contenute nel nuovo comma 2-bis, articolo 3-bis, del decreto legislativo n. 462/1997, che al primo periodo prevede quanto segue:

“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.”

La procedura di alert si affianca alle nuove tempistiche, previste sempre nell’ambito della riforma delle sanzioni, per la rilevanza ai fini penali in caso di omessi versamenti.

Sul fronte delle ritenute certificate è l’articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000 a fissare al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta la data ultima da monitorare, in caso di importi omessi di valore superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta.

Stesso termine anche per l’IVA, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10-ter, in caso di somme omesse superiori a 250.000 euro.

Dal punto di vista pratico quindi, ai fini della rilevanza penale degli omessi versamenti si terrà conto delle omissioni presenti alla fine dell’anno successivo al periodo d’imposta.

Omesso versamento di IVA e ritenute, avviso bonario con pagamento a rate

La procedura che entro il 30 settembre vedrà l’Agenzia delle Entrate impegnata nel recapito degli avvisi bonari, consentirà ai contribuenti che hanno omesso di pagare IVA e ritenute di adempiere anche mediante rateazione.

La norma ridisegnata dalla riforma delle sanzioni prevede infatti che:

“Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.”

Ai fini del pagamento, in caso di adempimento dopo la ricezione dell’avviso bonario, il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire a cadenza trimestrale e l’importo di ciascuna di queste sarà pari almeno a un ventesimo del totale.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di procedere spontaneamente: la prima rata dovrà essere pagata entro il 31 dicembre e le successive entro la fine di ciascun trimestre.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network