IVA panetteria, qual è la corretta tassazione da applicare? L'aliquota al 4 per cento per la panetteria ordinaria, al 10 per cento per quella fine. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 546 del 16 agosto 2021. Ad incidere è la classificazione dell'Agenzia delle Dogane.
IVA panetteria, ad incidere sulla corretta tassazione da applicare è la classificazione dei prodotti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 546 del 16 agosto 2021.
Nel caso di panetteria ordinaria si applica l’aliquota del 4 per cento, se invece i prodotti rientrano nella panetteria fine, deve essere applicata l’aliquota al 10 per cento.
Quello che conta è, quindi, la composizione dei prodotti da forno e la classificazione doganale.
IVA panetteria, ordinaria o fine? Cambia la tassazione
Qual è la corretta tassazione IVA da applicare ai prodotti di panetteria? Ad incidere sull’aliquota da applicare è la classificazione del prodotto.
Se rientra nella panetteria ordinaria l’IVA è al 4 per cento, se invece rientra nella panetteria fine, si applica l’IVA al 10 per cento.
A fornire chiarimenti è la risposta all’interpello numero 546 del 16 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 546 del 16 agosto 2021
- Aliquota IVA prodotti della panetteria.
Lo spunto, come di consueto, nasce dal quesito posto dall’istante, un soggetto che produce e commercializza prodotti di panetteria.
Nello specifico si deve fare riferimento alla classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In base alla classificazione della Legge di Bilancio 2019, l’elenco degli ingredienti ammessi per la "prodotti della panetteria ordinaria" è stato ampliato.
Sono infatti stati inseriti anche il destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune, numero 15 della Tabella A, parte II, decreto IVA.
Per quanto riguarda la panetteria fine, invece, sono ricompresi i prodotti indicati al numero 68) della Tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.
Nel caso in esame, un dubbio riguarda alcuni impasti con fiocchi di patate o “acerola in polvere", ovvero polvere di ciliegia.
In entrambi i casi, le quantità aggiunte sono minime: a parere dell’istante gli ingredienti sono di uso comune e non determinano il passaggio da “panetteria ordinaria” a “panetteria fine”.
Nel fornire chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che per la disciplina IVA il punto fermo resta la legge n. 580/1967 “Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari” e non il Dpr n. 502/1998 che l’ha modificata e ha regolamentato il settore della panificazione.
In base a quanto previsto dalla normativa, l’aliquota IVA al 4 per cento si applica anche a favore di alcuni prodotti che necessitano di ingredienti utilizzati per la panetteria fine.
A sciogliere i dubbi, quindi, è esclusivamente la classificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
IVA panetteria, il parere dell’Agenzia delle Dogane
A fornire delucidazioni sulla corretta tassazione IVA da applicare ai prodotti da forno è la classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In merito ai prodotti in questione, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che i prodotti hanno le caratteristiche descritte alla voce 1905 del tariffario, ovvero “prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao”.
Nel dettagli, la "pagnotta di segale e solo lievito madre" deve essere classificata alla sottovoce NC 1905 9030, per i quali è prevista l’aliquota del 4 per cento.
Gli altri prodotti in esame hanno caratteristiche di panetteria fine e rientrano nella sottovoce NC 1905 9080.
Si deve quindi valutare quali prodotti rientrino nell’agevolazione prevista dalla legge n. 580/1967 e all’ampliamento degli ingredienti ammessi a opera della Legge di Bilancio 2019.
Al contrario di quanto proposto nella soluzione dell’istante, gli ingredienti come i fiocchi di patate o altri non previsti dalla norma, anche in aggiunta a quelli agevolabili, non consentono l’applicazione dell’IVA con l’aliquota più ridotta.
Il caso in esame non si può, infatti, assimilare all’esito della risposta all’interpello numero 151 del 2021, nonostante il quesito trattasse dell’aggiunta di fiocchi di patate.
In altre parole la conclusione dell’Agenzia delle Entrate è duplice.
Da un lato sottolinea, infatti, quanto segue:
“Di conseguenza, ai prodotti oggetto del presente interpello classificati nella voce doganale 1905 9080, contenenti oltre agli ingredienti contemplati dalla normativa sopra riportata (i.e. gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie di uso comune) anche altri ingredienti non previsti dalla stessa, cioè ai prodotti di cui ai n. 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 si renderà applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 68) della Tabella A, parte III del Decreto IVA.”
Per quanto riguarda gli altri prodotti, il numero 4 e il numero 8, gli stessi contengono esclusivamente ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica e possono scontare l’aliquota agevolata al 4 per cento.
Lo stesso vale per il prodotto numero 2, classificato nella voce doganale 1905 9030.
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