IVA dispositivi medici, i chiarimenti sull'applicazione della tassazione ridotta con aliquota al 10 per cento per le cessioni di apparecchi radiologici arrivano con la risposta all'interpello numero 636 del 30 settembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Devono essere beni finiti, incorporati strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono istallati.
IVA dispositivi medici, in quali casi le cessioni di apparecchi radiologici possono beneficiare dell’aliquota ridotta?
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 636 del 30 settembre 2021.
Gli stessi devono essere qualificati come “beni finiti”, devono cioè essere incorporati strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono istallati.
Le cessioni, inoltre, devono avvenire nell’ambito di una ristrutturazione edilizia.
Nel rispetto delle condizioni indicate si applica l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento.
IVA dispositivi medici, apparecchi radiologici agevolati se sono beni finiti
Nella risposta all’interpello numero 636 del 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione IVA da applicare ai dispositivi medici e in particolare agli apparecchi radiologici.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 636 del 30 settembre 2021
- IVA-Cessioni apparecchiature sanitarie da installare in locali da ristrutturare - nr 127 terdecies, Tabella A, parte III allegata al d.P.R. n. 633/72.
Come di consueto lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società che intende partecipare a gare per la fornitura di mammografi, tavoli radiologici per esami scheletrici e tavoli telecomandati da vendere a laboratori di radiologia privati.
L’Amministrazione finanziaria specifica che può essere applicata l’aliquota ridotta al 10 per cento nel rispetto di determinate condizioni.
Innanzitutto le cessioni devono riguardare “beni finiti”. In altre parole tali apparecchiature devono essere incorporate, sia a livello strutturale sia a livello funzionale, negli edifici in cui sono istallate.
A completamento di tale requisito l’Agenzia delle Entrate mette in evidenza il secondo requisito da rispettare, ovvero il fatto che:
“l’installazione richieda l’esecuzione sugli immobili di lavori edili qualificabili come interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.”
Nel motivare i chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento, a partire dal n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, che stabilisce l’aliquota agevolata al 10 per cento alla cessione dei:
“beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.”
IVA dispositivi medici e apparecchi radiologici: la definizione di beni finiti
Condizione imprescindibile per l’applicazione della tassazione IVA agevolata è quindi la classificazione delle cessioni di “beni finiti”.
Tali beni sono quelli diversi dalle materie prime e semilavorate.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, paragrafo 14, che chiarisce quanto segue sull’espressione “beni fini”:
“si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. [...]. Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera [...]". Non esiste, dunque, un’elencazione tassativa dei beni finiti”
Sebbene dunque non esista un’elencazione tassativa di tali beni, l’Agenzia delle Entrate ne richiama alcuni: porte, ascensori, lavandini, scale a chiocciola a giorno o retrattili, caminetti, porte, ascensori, lavandini, rotaie per costruire una tratta ferroviaria.
Da un punto di vista strutturale sono quindi beni che possono essere sostituiti in modo autonomo dalla struttura di cui fanno parte, senza perdere l’individualità.
In estrema sintesi, le caratteristiche che devono accomunare tali beni sono quelle riportate nell’elenco contenuto all’interno del documento di prassi:
- la funzionalità del bene rispetto alla costruzione o ristrutturazione dell’opera principale;
- l’essere il bene stesso parte integrante dell’infrastruttura o edificio, anche se indipendente da esso;
- la necessità di consistenti lavori edili specifici per la sua installazione.
In merito agli apparecchi radiologici per diagnostica e terapia, viene rilevato che gli stessi possono assumere le caratteristiche di elementi strutturali degli edifici in cui sono incorporati poiché, come indicato dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 550439 del 6 dicembre 1989:
"per la relativa installazione e sicura utilizzazione si rende necessaria l’esecuzione di consistenti lavori edili specifici".
In conclusione, nel rispetto dei requisiti indicati, l’istante potrà beneficiare dell’aliquota agevolata per le cessioni degli apparecchi radiologici.
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