IRAP, scadenza di saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo, che rendono sempre più concreta l'ipotesi di una proroga dei versamenti. Dalle novità del DL Semplificazioni alle regole generali, una panoramica delle istruzioni da seguire.
IRAP, scadenza di saldo e acconto 2022 alla prova delle novità introdotte in extremis dal Decreto Semplificazioni.
Cambiano le regole per il calcolo IRAP, per effetto della ridefinizione delle deduzioni del costo del lavoro, e con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno relativa al pagamento di saldo 2021 e primo acconto 2022 delle imposte sui redditi la proroga si fa sempre più plausibile.
Il motivo è legato alle modifiche in materia di riduzione del cuneo fiscale previste dal Decreto Semplificazioni, approvato il 15 giugno 2022, che tra le novità consente la deduzione IRAP anche per i contratti a tempo determinato, con effetto retroattivo.
La nuova agevolazione, stando a quanto previsto dalla bozza del decreto legge, si applicherebbe dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore delle nuove regole, con un cambio in corsa delle regole per il calcolo dell’IRAP.
Dalle novità alle regole generali da conoscere, facciamo quindi il punto di come calcolare e versare saldo e acconto IRAP 2022, scadenze e regole per la rateizzazione.
IRAP, saldo e acconto 2022 in scadenza il 30 giugno
In via generale il versamento del saldo IRAP deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento da parte di persone fisiche, società o associazioni, o entro l’ultimo giorno del mese successivo al quello di chiusura del periodo d’imposta da parte dei soggetti diversi da quelli di cui sopra.
Il versamento dell’acconto IRAP si effettua in due quote: la prima entro la scadenza del 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre, così come previsto per la generalità delle imposte sui redditi.
Il versamento dell’acconto IRAP 2022 è obbligatorio nei seguenti casi:
- importo del rigo IR21 superiore ad euro 51,65 per le persone fisiche;
- importo del rigo IR21 superiore ad euro 20,66 per i soggetti IRES.
Il pagamento può essere differito ai 30 giorni successivi previa applicazione di una maggiorazione dell’importo dovuto pari allo 0,40 per cento, così come è possibile pagare le somme dovute a rate.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Scadenza IRAP 2022, le regole per il versamento di saldo e acconto
Le regole generali da seguire sono le stesse previste per IRPEF e IRES:
- il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati, appunto, entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni (30 luglio 2021) pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Saldo e prima rata di acconto possono essere rateizzati, fino ad un massimo di sei rate;
- la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto IRAP è dovuto dalle persone fisiche se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda - il restante 60 per cento (50 per cento per i soggetti ISA) - entro il 30 novembre.
Saldo e prima rata di acconto possono essere rateizzate, seguendo le scadenze riportate nel seguente calendario:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI | VERSAMENTO (*) | INTERESSI |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 0,00 | 22 agosto | 0,00 |
2ª | 18 luglio | 0,18 | 22 agosto | 0,18 |
3ª | 22 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 17 ottobre | 0,84 |
5ª | 17 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 | - | - |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Si versa invece in un’unica soluzione il secondo acconto dovuto entro il 30 novembre.
Scadenza acconto IRAP 2022 per i soggetti IRES
Per i soggetti IRES, invece, non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro. In caso di debito superiore a 20,66 euro l’acconto è dovuto.
Attenzione però, perché in caso di primo acconto inferiore a 103 euro, l’acconto totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Nel caso, invece, di primo acconto IRAP 2022 superiore o uguale ad euro 103 gli acconti dovranno essere versati in due rate:
- primo acconto IRAP entro il 30 giugno;
- secondo acconto IRAP entro il 30 novembre.
IRAP 2022, le novità sul calcolo nel DL Semplificazioni e l’ipotesi proroga della scadenza
Alle regole generali si affiancano le novità: il Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interviene anche in materia di IRAP, modificando le regole per il calcolo.
In particolare, l’articolo 10 della bozza in circolazione modifica le regole per il calcolo della deduzione del costo del lavoro, con interventi a favore del contribuente e che si applicheranno in via retroattiva, “a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto”.
Tra le novità, intervenendo su quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997, viene estesa la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie anche in merito ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, così come per gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione-lavoro e gli impiegati in progetti di ricerca e sviluppo.
Debutta inoltre la deduzione, fino al 70 per cento delle somme sostenute, per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Modifiche che quindi estendono la portata delle deduzioni IRAP, ma impongono di rimettere mano ai calcoli già effettuati in vista del versamento di saldo e primo acconto 2022.
Le novità, stando a quanto previsto dalla bozza del Decreto Semplificazioni, si applicheranno infatti retroattivamente, e diventa quindi sempre più evidente la necessità di una proroga della scadenza del 30 giugno 2022, considerando la necessità di rideterminare gli importi dovuti.
A richiederla il Presidenze del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che avanza la proposta di rinviare la scadenza di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 20 luglio.
IRAP 2022, codici tributo F24 versamento saldo e acconto
In attesa di sviluppi, facciamo di seguiti il punto delle regole per pagare saldo e primo acconto IRAP.
Si riporta di seguito la tabella completa dei codici tributo IRAP da utilizzare per il versamento di saldo e acconto con modello F24:
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta | codice tributo 8084 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi | codice tributo 8085 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni | codice tributo 8086 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP, saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo: proroga scadenza in arrivo?