Gestione separata INPS 2025: pubblicate aliquote, minimale e massimale per il calcolo dei contributi dovuti. Le istruzioni nella circolare INPS n. 27
Fissati i valori delle aliquote contributive e gli importi di minimale e massimale per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Con la circolare n. 27/2025 infatti l’INPS ha pubblicato le tabelle con i valori a cui fare riferimento nel corso del 2025.
Il documento di prassi individua le aliquote che interessano, tra gli altri, collaboratori continuativi e professionisti.
Si segnala l’aumento, rispetto allo scorso anno, dei valori di minimale e massimale contributivo: per il 2025 che ammontano, rispettivamente, a 18.555 euro e 120.607 euro.
Gestione separata INPS 2025: aliquote e importi per collaboratori
Con la pubblicazione della circolare n. 27/2025 l’INPS ha reso note le aliquote contributive su redditi e compensi per gli iscritti alla Gestione separata fissate per il 2025.
Il documento inoltre indica anche i valori di minimale e massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla sopracitata Gestione.
Relativamente a collaboratori coordinati e continuativi, nonché per le figure ad essi assimilate, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33 per cento.
L’INPS ricorda inoltre che sono in vigore le seguenti aliquote aggiuntive:
- 0,50 per cento per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- 0,22 per cento per la tutela della maternità e della paternità;
- 1,31 per cento per la DIS-COLL.
Per l’anno 2025 le aliquote contributive dovute dai committenti alla Gestione separata sono quelle indicate nella seguente tabella.
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di partita IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.200 | DIS-COLL | Totale |
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1A - 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 0 | 33,72 |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 0 | 33,72 |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25,00 | 0,50 | 0,22 | 0,35 | 26,07 |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33,00 | 0,50 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Contributi Gestione separata INPS 2025: aliquote per collaboratori del lavoro sportivo
La circolare contiene anche l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate del lavoro sportivo, che per il 2025 è fissata al 25 per cento.
Le novità relative alla determinazione della contribuzione per queste figure sono state illustrate dalla circolare INPS n.88 del 31 ottobre 2023.
Inoltre si ricorda che l’articolo 35, comma 8-bis del decreto legislativo n. 36/2021, stabilisce che l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata sia dovuto una volta superati i 5.000 euro annui di compenso e deve essere calcolato sul 50 per cento dell’imponibile contributivo.
Anche i collaboratori del lavoro sportivo sono soggetti alle aliquote aggiuntive sopracitate.
Di seguito si riepilogano le aliquote contributive di riferimento.
Codice | Tipo rapporto | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.200 | DIS-COLL | Totale |
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D1 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 25 per cento | ||||
D2 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50 per cento | 0,22 per cento | 1,31 per cento | 2,03 per cento | |
D3 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 24 per cento | 24 per cento | |||
D4 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 3 – collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport | 25 per cento | 25 per cento | |||
D5 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs 36/2021 art.37 – Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport | 0,50 per cento | 0,22 per cento | 1,31 per cento | 2,03 per cento | |
D6 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport | 24 per cento | 24 per cento | |||
D7 | LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA – D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport | 24 per cento | 24 per cento |
Contributi Gestione separata INPS 2025: aliquote contributive e computo per i professionisti
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non assicurati ad altre forme di previdenza per il 2025 si applicano le seguenti aliquote contributive:
- 25 per cento, aliquota contributiva IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti);
- 0,72 per cento per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;
- 0,35 per cento per il finanziamento dell’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità e operativa).
Considerando quanto riepilogato sopra, l’aliquota contributiva totale dovuta dai professionisti alla Gestione separata è pari a 26,07 per cento.
Professionisti | Aliquota complessiva |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 26,07 per cento (25,00 per cento IVS + 0,72 per cento aliquota aggiuntiva + 0,35 per cento ISCRO) |
Anche per i professionisti del settore sportivo dilettantistico, così come per i collaboratori, il pagamento è dovuto superata la soglia di 5.000 euro annui.
In questo caso l’aliquota contributiva che si applica è pari al 25 per cento per quanto riguarda la tutela IVS relativamente ai lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria.
A questa ultima deve essere sommata anche l’aliquota aggiuntiva dell’1,07 per cento, che comprende lo 0,50 per cento, dovuto per il finanziamento di malattia e degenza ospedaliera, lo 0,22 per cento per la maternità e lo 0,35 per cento per l’ISCRO.
Di seguito si riepiloga quanto appena illustrato.
Professionisti settore sportivo dilettantistico | Aliquote |
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Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria | 25 per cento IVS calcolato sul 50 per cento dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro. 1,07 per cento (0,50 per cento + 0,22 per cento aliquota aggiuntiva + 0,35 per cento ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui |
Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24 per cento ai soli fini dell’IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50 per cento dei compensi percepiti.
Contributi Gestione separata INPS 2025: ripartizione dell’onere contributivo
Per quanto riguarda la gestione dell’onere contributivo, l’INPS chiarisce che esso è ripartito nella misura di un terzo per il collaboratore e due terzi per il committente.
L’Istituto inoltre ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi spetta al committente, il quale deve effettuare il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per le amministrazioni pubbliche deve essere usato il modello F24 EP).
I professionisti iscritti alla Gestione separata invece devono versare da sè i propri contributi, sempre tramite modello F24 da inviare online, entro le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).
In particolare, l’acconto per l’anno di imposta 2025 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per il 2025.
Come di consueto, le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2025 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente, secondo il cosiddetto principio di cassa allargato, come disciplinato dall’articolo 51 del TUIR.
Contributi Gestione separata INPS 2025: minimale e massimale di reddito
Infine, la circolare n. 27/2025 pubblicata dall’INPS riporta anche i valori di minimale e massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione separata:
- minimale: 18.555,00 euro;
- massimale: 120.607,00 euro.
Entrambi i valori hanno subito un leggero incremento rispetto al 2024, quando ammontavano, rispettivamente, 18.415 euro e 119.650 euro.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare in questione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS: fissate le aliquote contributive per il 2025