Tramite l'informativa del 20 gennaio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili annunciala proroga del termine per la formazione professionale relativa al triennio 2020-2022. La scadenza per il conseguimento dei 90 crediti slitta al 30 giugno 2023
Sei mesi in più a disposizione dei commercialisti per adempiere all’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.
Il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha comunicato la proroga del termine scaduto a fine dicembre.
La notizia è stata diffusa attraverso l’informativa n. 10 del 20 gennaio.
I commercialisti che non hanno ancora conseguito i 90 crediti formativi necessari avranno tempo fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2023. Sarà possibile partecipare solamente a eventi che non forniscono crediti per revisori legali e dei revisori degli enti locali.
Dal 2023, inoltre, le attività formative potranno essere accreditate solo se svolte in presenza oppure tramite piattaforme autorizzate dal Consiglio.
Formazione professionale commercialisti: prorogato il termine del triennio formativo 2020/2022
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, ha comunicato agli iscritti all’ordine che il termine per l’adempimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è stato prorogato.
La scadenza ordinaria del 31 dicembre, infatti, slitta di sei mesi, al 30 giugno 2023, come comunicato tramite l’informativa n. 10 del 20 gennaio.
Chi non ha ancora conseguito i 90 crediti necessari per adempiere all’obbligo, dunque, potrà seguire i corsi formativi fino alla nuova scadenza.
La decisione è stata presa dal Consiglio nella seduta del 12 gennaio, in seguito all’acquisizione del parere del Ministero della giustizia.
Come si legge nel testo dell’informativa, inoltre, il recupero dei crediti necessari all’adempimento dell’obbligo formativo del triennio appena trascorso può essere effettuato solo partecipando ad eventi che non risultano utili al conseguimento di crediti per revisori legali e revisori degli enti locali:
“al fine di non generare effetti sul sistema dell’equipollenza dei crediti previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 3 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.”
Il Consiglio, inoltre, nell’informativa n. 80 dello scorso settembre ha chiarito che l’obbligo formativo professionale viene considerato assolto anche nel caso in cui non venga rispettato il minimo di CFP annuale, purché si rispetti quello triennale di 90 crediti, 30 nel caso di iscritti over 65.
Formazione professionale commercialisti: dal 2023 accredito solo per webinar su piattaforme autorizzate
Per quanto riguarda, invece, le attività formative propedeutiche al conseguimento dei crediti per adempiere all’obbligo del triennio, si ricorda quanto comunicato dal Consiglio dei Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite l’informativa n. 106 del 15 novembre 2022.
Dal 1° gennaio 2023, infatti, possono essere accreditate solamente le attività svolte in presenza oppure attraverso piattaforme autorizzate dal CNDCEC.
Se, per consentire l’erogazione della formazione professionale durante il periodo emergenziale e poi fino al 31 dicembre 2022, è stato permesso di accreditare ed erogare webinar anche su piattaforme non autorizzate, da gennaio non è più possibile farlo.
Pertanto, le attività formative potranno essere accreditate solamente nel caso in cui vengano svolte in presenza oppure erogate online tramite piattaforme informatiche preventivamente testate e autorizzate dal Consiglio, come previsto dal Regolamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Formazione professionale commercialisti: prorogato il termine del triennio formativo 2020/2022