Il CNDCEC con l'informativa n. 49/2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di rendicontazione dei crediti formativi maturati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 ma relativi al triennio formativo 2020/2022. Questi saranno contabilizzati dall'ordine di appartenenza dell'iscritto
I crediti formativi professionali conseguiti durante il periodo di proroga del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 saranno contabilizzati dagli ordini di appartenenza degli iscritti.
Lo chiarisce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’informativa n. 49, pubblicata il 6 aprile 2023.
Il Consiglio ha concesso tempo fino al 30 giugno 2023 per adempiere all’obbligo formativo relativo al triennio appena trascorso. La proroga riguarda esclusivamente i CFP necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo ed è limitata a quelli “non utili” per la revisione legale.
I crediti formativi “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” conseguiti nel 2023, invece, saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di quest’anno.
Formazione commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sulla rendicontazione dei crediti del triennio 2020/2022
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nell’informativa n. 49/2023 fornisce dei chiarimenti per quanto riguarda le modalità di rendicontazione dei crediti formativi.
In particolare, si tratta dei crediti formativi che gli iscritti hanno conseguito durante il periodo di proroga del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020/2022.
Come specificato anche nell’informativa n. 10 dello scorso 20 gennaio, infatti, sono stati concessi 6 mesi di tempo in più per adempiere all’obbligo formativo relativo al triennio 2020/2022. I commercialisti che non hanno conseguito i 90 crediti formativi necessari al 31 dicembre avranno tempo fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2023.
Nel documento pubblicato il 6 aprile, il Consiglio chiarisce le modalità di rendicontazione di tali crediti, considerando il fatto che la proroga riguarda esclusivamente i CFP necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai commercialisti e agli esperti contabili ed è limitata a quelli considerati “non utili” per la revisione legale.
Il CNDCEC sottolinea come i crediti formativi “non utili”, conseguiti fino al prossimo 30 giugno e relativi allo scorso triennio, debbano essere contabilizzati dall’ordine di appartenenza dell’iscritto.
Formazione commercialisti triennio 2020/2022: contabilizzati solo i crediti “non utili”
Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione dei crediti conseguiti durante il periodo di proroga dell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020/2022, il Consiglio specifica che, come di consueto, l’ente che ha richiesto l’accreditamento per ogni evento formativo che si svolgerà fino al 30 giugno 2023 importerà i dati dei partecipanti tramite il portale FPC.
Per quanto riguarda gli iscritti che non hanno ancora maturato tutti i crediti necessari, sarà compito dei singoli ordini imputare i crediti formativi “non utili”, acquisiti fino alla scadenza della proroga, al triennio 2020/2022. Potranno farlo aggiornando i CFP nel proprio gestionale.
L’ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i CFP “non utili”, anche se questi sono maturati per la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.
“Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’ordine contabilizzerà solo i CFP “non utili” per colmare il debito del triennio 2020/2022.”
I crediti restanti saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.
Infine, chiarisce il CNDCEC, in fase di contabilizzazione dei crediti “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020/2022, nel caso in cui l’iscritto non abbia conseguito il minimo richiesto di 9 CFP, l’ordine darà la precedenza a quelli associati ai codici delle materie cosiddette “obbligatorie”.
Gli ordini comunicheranno agli iscritti non in regola con l’adempimento obbligatorio che i crediti che conseguiranno nelle materie “non utili” fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio 2020/2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Formazione commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sui crediti del triennio 2020/2022