Fondo imprese in difficoltà, domanda dal 20 settembre 2021. Il MISE annuncia l'avvio della procedura per richiedere il finanziamento agevolato, misura prevista dal decreto Sostegni per sostenere il rilancio delle attività produttive e la tutela dell'occupazione.
Fondo imprese in difficoltà, domanda dal 20 settembre 2021 per l’accesso al finanziamento agevolato.
Con la pubblicazione del decreto direttoriale del 3 settembre 2021 si definisce la procedura per l’accesso all’agevolazione, introdotta dal decreto Sostegni con il fine di agevolare il rilancio e la continuità aziendale delle imprese.
Ci sarà tempo fino al 2 novembre, alle ore 11.59, per poter fare domanda d’accesso ai finanziamenti agevolati, riconosciuti fino ad un massimo di 30 milioni di euro e con un tasso d’interesse ridotto.
A poter richiedere l’accesso al fondo, presentando domanda tramite il portale che verrà predisposto da Invitalia, saranno le imprese con almeno 250 dipendenti, con fatturato superiore a 50 milioni di euro e bilancio pari almeno a 43 milioni.
Fondo imprese in difficoltà, domanda dal 20 settembre 2021: a chi spetta il finanziamento agevolato
Con la pubblicazione del decreto direttoriale del 3 settembre 2021 si avvia la fase operativa per l’accesso al fondo da 400 milioni di euro per il sostegno alle imprese in difficoltà, previsto dall’articolo 37 del decreto Sostegni.
Sono le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria i soggetti beneficiari della misura, che consiste nella concessione di finanziamenti agevolati, da restituire in cinque anni, per sostenere le attività produttive e l’occupazione.
La domanda per l’accesso al fondo per le grandi imprese in difficoltà dovrà essere presentata tramite la piattaforma che verrà predisposta da Invitalia. Il canale telematico si aprirà alle ore 12 del 20 settembre, e ci sarà tempo fino alle ore 11:59 del 2 novembre 2021.
Sarà necessario essere in possesso di SPID per l’accesso alla piattaforma di Invitalia, al fine di di identificare il compilatore della domanda, il legale rappresentante del soggetto proponente.
- Decreto direttoriale MISE settembre 2021
- Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Modalità e termini presentazione domande
- Decreto direttoriale 3 settembre 2021 - Allegato Oneri informativi
- Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 2021 e dal decreto direttoriale del 3 settembre
Imprese in difficoltà, chi può fare domanda di finanziamento agevolato
Sono le grandi imprese, con almeno 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni e bilancio pari almeno a 43 milioni di euro i soggetti ai quali si rivolge il fondo per la concessione dei finanziamenti agevolati.
Nel dettaglio, potranno presentare domanda di accesso all’incentivo le imprese, anche se in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (ad eccezione del settore bancario, assicurativo e finanziario), in possesso dei seguenti requisiti:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
La concessione del finanziamento agevolato è subordinato alla presentazione di un piano di rilancio dell’azienda o di un asset, che dovrà essere “realistico e credibile” e che dovrà illustrare le azioni che si intende porre in essere per il rilancio dell’impresa e, tra le altre cose, le iniziative volte ad evitare che la difficoltà economica impatti sul fronte occupazionale.
La domanda potrà essere presentata anche dalle imprese in amministrazione straordinaria, che presentino prospettive di ripresa dell’attività. Il finanziamento sarà riconosciuto al fine della gestione corrente, della riattivazione e completamento di impianti, immobili, attrezzature industriali e altre misure che dovranno essere illustrate nel piano aziendale.
Imprese in difficoltà, finanziamento agevolato fino a 30 milioni di euro per chi presenta domanda
L’importo del finanziamento agevolato ammonterà ad un massimo di 30 milioni di euro per richiedente e, in ogni caso, non potrà essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
I finanziamenti, da restituire in cinque anni, saranno concessi ad un tasso di interesse agevolato e, si legge nel decreto interministeriale del 5 luglio, sarà calcolato in misura pari:
“al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del quadro temporaneo, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al quadro temporaneo.”
Si evidenzia infine che il tetto massimo del finanziamento potrà superare i 30 milioni di euro nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano ovvero altre Amministrazioni o Enti.
Sarà l’impresa proponente a dover attestare eventuali partecipazioni, allegando alla domanda la delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.
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