In quali casi gli studenti con disabilità hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie? I chiarimenti nella nota del Ministero per le Disabilità
Gli studenti e le studentesse con disabilità hanno diritto all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie in alcune specifiche situazioni.
In quali casi non è obbligatorio procedere al pagamento?
A fornire i chiarimenti è una nota pubblicata dal Ministero per le Disabilità, nella quale sono riepilogati gli esoneri previsti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e invalidità.
Ecco in quali casi gli studenti sono esonerati dal pagamento delle tasse.
Esonero tasse universitarie: l’esenzione totale per invalidità e disabilità
Il Ministero per le Disabilità nella nota pubblicata l’8 luglio 2024 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie.
Nello specifico, il documento risponde alle richieste ricevute sull’argomento, in particolare in relazione ad alcuni aspetti che riguardano la possibilità di esenzione totale dall’obbligo del pagamento delle tasse universitarie per gli studenti e le studentesse con disabilità.
Prima di entrare nel merito della questione specifica è utile ricordare che, in linea generale, a disciplinare gli esoneri che prevedono l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie sono il DL n. 68 del 2012 e la legge n. 118 del 1971.
L’esclusione dall’obbligo di pagamento si ha nei seguenti casi:
- studenti con disabilità;
- studenti stranieri che hanno conseguito una borsa di studio dal Governo italiano per l’intero anno scolastico;
- studenti che hanno i requisiti di eleggibilità per conseguire la borsa al Diritto allo Studio.
Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, la normativa prevede che l’invalidità debba essere pari o superiore al 66 per cento.
Pertanto, gli studenti con invalidità e in genere gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104 possono beneficiare dell’esenzione totale dalle tasse universitarie.
In questo caso non sono previsti limiti di reddito o di ISEE. Si dovrà solamente presentare il certificato rilasciato dalla ASL.
Infine, il Ministero ricorda che l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie spetta anche ai figli delle persone che percepiscono la pensione di inabilità. In questo caso, però, si dovrà presentare il modello ISEE e un’autocertificazione del proprio stato di famiglia.
Ad ogni modo, il Ministero consiglia di rivolgersi all’Ateneo di riferimento per ogni eventuale altra informazione più dettagliata. Ogni università, infatti, dispone di un regolamento interno che disciplina anche questo aspetto.
La nuova definizione di disabilità
Dal 30 giugno 2024, ricordiamo, è in vigore il DL n. 62/2024, l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità.
In particolare, sono in vigore le modifiche all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 che hanno introdotto la nuova definizione della condizione di disabilità, che pertanto è la seguente:
“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”
Come previsto dal nuovo decreto, vengono rimossi i termini “handicappato” e “portatore di handicap” in favore di “persona con disabilità” e si fa riferimento alla valutazione di base, il nuovo procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero tasse universitarie: l’esenzione totale per invalidità e disabilità