L'INPS, tramite la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, fornisce le istruzioni operative riguardo la domanda di esonero contributivo per il settore edile. Va inviata entro il 15 febbraio 2023 utilizzando il modulo Rid-Edil, disponibile nel cassetto previdenziale. Per il 2022 il Ministero del Lavoro ha confermato lo sgravio dell'11,5 per cento sulla contribuzione previdenziale e assicurativa per i lavoratori a tempo pieno.
Esonero contributivo settore edile, la domanda va presentata entro il 15 febbraio 2023.
Si tratta della riduzione dell’11,5 per cento sui contributi previdenziali e assicurativi, prevista per i datori di lavoro dell’edilizia che impiegano lavoratori per almeno 40 ore a settimana e rientrano in specifici codici ATECO.
Nella circolare n. 123 del 28 febbraio 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative per inviare la domanda e fruire dell’agevolazione.
Sarà necessario compilare il modulo “Rid-Edil”, disponibile sul cassetto previdenziale. Il beneficio potrà essere esposto in UNIEMENS a partire dal flusso di ottobre.
Esonero contributivo settore edile: domanda entro la scadenza del 15 febbraio 2023
L’INPS nella circolare n. 123 del 28 ottobre 2022 comunica i tempi e le modalità di trasmissione della domanda per l’esonero contributivo dedicato ai datori di lavoro del settore edile.
Per poter fruire dell’agevolazione, la richiesta dovrà essere presentata entro il 15 febbraio 2023.
Si tratta della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali INPS che non rientrano tra quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura dell’esonero è stata confermata all’11,5 per cento dal Ministero del Lavoro tramite il decreto del 5 settembre 2022.
Possono beneficiarne i datori di lavoro dell’edilizia e dell’artigianato che impiegano lavoratori per 40 ore settimanali e che sono classificati da:
- codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).
Sono esclusi, dunque, i contributi dei lavoratori assunti con contratto part-time e di quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
I datori di lavoro, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- il rispetto del principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La riduzione contributiva, introdotta dall’articolo 29, comma 2 del DL n. 244/1995, non è cumulabile con altre agevolazioni simili, come ad esempio l’esonero per l’assunzione di giovani.
- INPS - Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022
- Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022. Indicazioni operative
Esonero contributivo settore edile 2022: come fare domanda
Le domande per poter beneficiare dell’esonero contributivo dell’11,5 per cento relativo al 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica.
I datori di lavoro devono compilare il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale dei contribuenti, raggiungibile dal sito INPS alla sezione “Comunicazioni on-line”, alla voce “Invio nuova comunicazione”.
Le domande saranno processate dal sistema automatizzato entro un giorno. In caso di esito positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
In ogni caso, l’esonero si riferisce al periodo da gennaio a dicembre 2022.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio potranno esporlo in UNIEMENS a partire dal flusso di competenza di ottobre, utilizzando il codice causale “L206” per il beneficio corrente e il codice “L207” in relazione agli arretrati.
L’agevolazione potrà essere fruita in UNIEMENS fino al mese di competenza gennaio 2023.
Codice causale | Utilizzo | Elemento | Dove si trova |
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L206 | Beneficio corrente | AltreACredito | DatiRetributivi |
L207 | Arretrati | AltrePartiteACredito | DenunciaAziendale |
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