Riduzione contributi per l'edilizia 2022: con il decreto del 5 settembre il Ministero del Lavoro ha confermato lo sgravio dell'11,50 per cento sulla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista per i lavoratori a tempo pieno del settore. La data per la presentazione delle domande sarà comunicata dall'INPS.
Riduzione contributi per l’edilizia 2022, confermato lo sgravio dell’11,5 per cento, come per gli anni passati.
La notizia è stata diffusa dal Ministero del Lavoro tramite il comunicato stampa del 12 ottobre 2022.
Si tratta dell’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori per almeno 40 ore settimanali.
Lo sgravio interessa la contribuzione dovuta all’INPS che non rientra tra quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Possono accedere all’agevolazione diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia e dell’artigianato.
Riduzione contributi per l’edilizia 2022: confermato lo sgravio dell’11,5 per cento
Il Ministero del Lavoro, nel comunicato stampa del 12 ottobre, ha specificato che la riduzione contributiva per il settore dell’edilizia è fissata anche per il 2022 all’11,5 per cento.
A stabilirlo è il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia del 5 settembre, pubblicato il 12 ottobre.
La misura consiste in uno sgravio dell’11,5 per cento sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS che non rientrano nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Possono beneficiarne tutti i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori per almeno 40 ore settimanali, mentre sono esclusi i lavoratori assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
La riduzione contributiva è stata introdotta dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244 del 1995 e non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo, come ad esempio l’esonero per l’assunzione di giovani.
Riduzione contributi per l’edilizia 2022: i requisiti necessari
Per le istruzioni operative sulla procedura di domanda per l’esonero contributivo si dovrà aspettare l’apposito messaggio dell’INPS.
Stando a quanto comunicato lo scorso anno, possono accedere alla misura:
- i datori di lavoro del settore edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- i datori di lavoro del settore artigianato con i codici statistici contributivi dal 41301 a 41305;
- i datori di lavoro con codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.
Questi, inoltre, devono essere in regola con gli obblighi di contribuzione ai sensi del DURC, con le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e con gli accordi e i contratti collettivi nazionali.
Altro requisito necessario è quello di non aver riportato condanne passate in giudicato nei 5 anni precedenti per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La richiesta si presenta in modalità telematica. Gli interessati potranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione Comunicazioni on-line.
L’Istituto procede alla verifica dei requisiti e in caso di esito positivo attribuisce il codice di autorizzazione “7N”. Per l’esposizione in UNIEMENS si dovranno attendere le istruzioni dell’Istituto.
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