Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di aziende in crisi, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS tramite la circolare n. 99 del 7 settembre 2022 fornisce le istruzioni relative all'esonero contributivo previsto per i lavoratori provenienti da aziende in crisi, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. L'incentivo consiste in uno sgravio totale di massimo 6.000 euro per 3 anni. La richiesta si effettua tramite il modulo disponibile sul Portale delle agevolazioni.

Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori di aziende in crisi, le istruzioni INPS

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di aziende in crisi: la circolare INPS n. 99 del 7 settembre 2022 fornisce le istruzioni operative.

Possono fruire dello sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2022 i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

L’esonero si applica anche alle assunzioni dei lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle imprese in questione nei sei mesi precedenti e di quelli impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento.

La misura spetta entro il limite di 6.000 euro annui e per un massimo di tre anni, non è cumulabile con altri incentivi ed è concessa nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Per fare domanda è necessario inviare l’apposito modulo tramite il portale delle agevolazioni presente sul sito INPS.

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di aziende in crisi, le istruzioni INPS

Con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, l’INPS fornisce le istruzioni in relazione all’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da aziende in crisi.

L’agevolazione è prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che ha esteso lo sgravio previsto per le assunzioni di giovani under 36 a questa categoria di lavoratori.

Si tratta in particolare dei lavoratori subordinati, di qualunque età, assunti a tempo indeterminato e provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Lo sgravio spetta anche ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori licenziati dalle imprese in questione nei sei mesi precedenti per riduzione di personale e a quelli impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento.

Dato che la misura è un’estensione della disciplina prevista per l’assunzione di giovani under 36, possono beneficiarne tutti i datori di lavoro privati.

A differenza dell’esonero giovani, però, l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e non rientra tra le misure di aiuti di Stato.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni, le trasformazioni a tempo indeterminato e i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Riassumendo, il lavoratore assunto deve rientrare in uno delle seguenti casistiche relative alle imprese in una situazione di crisi aziendale:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento.

Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata, a tempo indeterminato, occasionale, domestico, di apprendistato e relativi a personale con qualifica dirigenziale.

Esonero contributivo lavoratori di aziende in crisi: requisiti e misura dell’incentivo

L’incentivo prevede uno sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro (500 euro mensili).

Non rientrano tra le contribuzioni oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • l’eventuale contributo al Fondo TFR;
  • l’eventuale contributo ai Fondi di solidarietà, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

In caso di lavoro part time, il massimale andrà ridotto in proporzione.

L’esonero spetta per un massimo di 36 mesi a partire dall’assunzione e non è compatibile con altre agevolazioni di tipo economico o contributivo, compresa la NASpI. Il periodo può essere sospeso e differito solamente in caso di maternità.

Per poter beneficiare dell’esonero i datori di lavoro devono rispettare:

  • gli obblighi di contribuzione ai sensi del DURC;
  • le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • gli accordi e i contratti collettivi nazionali.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs n. 150/2015) si rimanda ai dettagli del testo della circolare n. 99/2022.

Esonero contributivo lavoratori di aziende in crisi: come fare domanda

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro nel limite delle risorse stanziate. La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha previsto un limite massimo di spesa di:

  • 2,5 milioni di euro per il 2022;
  • 5 milioni di euro per il 2023;
  • 5 milioni di euro per il 2024;
  • 2,5 milioni di euro per il 2025.

Per richiedere l’esonero, i datori di lavoro devono presentare, previa autenticazione, il modulo di domanda ES119, che l’INPS metterà a disposizione all’interno del Portale delle Agevolazioni sul sito istituzionale.

In fase di domanda, i datori di lavoro dovranno indicare nel modello:

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
  • il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’INPS effettuerà tutte le verifiche necessarie e nel caso fornirà l’autorizzazione alla fruizione.

L’Istituto concederà, oltre all’importo spettante, una maggiorazione del 5 per cento, con l’obiettivo di coprire eventuali variazioni della retribuzione durante il periodo incentivato.

Esonero contributivo lavoratori di aziende in crisi: esposizione in UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dell’esonero per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi dovranno esporre nel flusso UNIEMENS i lavoratori interessati.

Questo a partire dal flusso di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su “Modulo Istanza On-Line” all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo).

I datori di lavoro dovranno valorizzare gli elementi secondo le consuete modalità specificando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Nell’elemento causale si dovrà inserire il codice ESCA e la data di assunzione.

Per quanto riguarda l’esposizione nella sezione ListaPosPA, si dovrà compilare la sezione recupero sgravi inserendo il codice “37”.

Infine, per l’esposizione in PosAgri si dovrà inserire il codice retribuzione “Y” e il codice agevolazione “LC”.

INPS - Circolare n. 99 del 7 settembre 2022
Articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

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