Diritto di abitazione: cerchiamo di fare luce sul significato e sulla definizione di questo diritto reale ricorrendo a quanto espresso dalla normativa vigente.
Il diritto di abitazione si configura come un diritto reale su cosa altrui che può essere esercitato dal titolare (l’habitator) limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Una tale definizione deriva dall’articolo 1022 del codice civile che si impone come fonte normativa primaria in materia di diritto di abitazione.
Se tale è la definizione del diritto di abitazione va sottolineato come il titolare non coincide con il proprietario dell’immobile abitato. All’habitator nondimeno sono riconosciuti dalla normativa dei particolari diritti sulla cosa limitatamente ai bisogni abitativi propri e della propria famiglia.
Cerchiamo di fare il punto in tema di diritto di abitazione facendo ricorso alla normativa vigente e fornendo la relativa definizione.
Diritto di abitazione: definizione e normativa
Il diritto di abitazione, come ricordato da definizione, è un diritto reale che si esercita su di una cosa altrui.
La giurisprudenza ha interpretato il diritto di abitazione come ‘personalissimo’, nel senso che tale diritto non è cedibile (salvo deroghe) e non può essere esercitato unicamente dal titolare dello stesso (l’habitator) e dalla sua eventuale famiglia (cfr. art. 1024 c.c.). Conseguenza di tale proprietà del diritto di abitazione è l’impossibilità di poter rendere soggetto a locazione l’immobile in questione.
Viene ritenuto inoltre che il diritto di abitazione sia attribuibile unicamente alle persone fisiche. Tale specificità viene giustificata ricorrendo, secondo definizione, all’utilizzazione prettamente abitativa del diritto che viene ad escludere la sua fruizione da parte di persone giuridiche.
È bene inoltre prestare attenzione alla definizione data dalla famiglia dell’habitator, anch’essa tutelata dalla normativa ai sensi dell’articolo 1023 del codice civile. All’interno della famiglia del titolare del diritto di abitazione la normativa riconosce i figli dell’habitator, siano essi naturali, adottivi o affiliati indipendentemente dalla loro nascita, adozione, riconoscimento o affiliazione.
Rientrano all’interno della definizione della famiglia del titolare del diritto di abitazione anche chi vi convive per prestare servizi a lui o ad altri membri della famiglia come nel caso della badante di un anziano.
Va inoltre sottolineato circa la normativa del diritto di abitazione il rinvio operato dall’articolo 1026 c.c. che impone come siano da applicare, se compatibili, le previsioni dettate per l’usufrutto anche al caso del diritto di abitazione. Caso particolare del rimando testé citato che integra la definizione del diritto è l’estensione del diritto di abitazione anche alle pertinenze dell’immobile (art. 983 c.c.).
Diritto di abitazione: differenza nella normativa con la definizione di diritto di uso
Il diritto di abitazione, regolato dall’articolo 1022 del codice civile non implica che il titolare possa esercitare altri diritti all’infuori di quello meramente abitativo. In questo senso può essere tracciata mediante la normativa una distinzione tra diritto di abitazione e diritto d’uso.
Nel secondo caso infatti (art. 1021 c.c.) il titolare del diritto (l’usuario) ha la possibilità di godere dei frutti della cosa per soddisfare i bisogni suoi e della propria famiglia.
Caso differente è quello desumibile dalla definizione del diritto di abitazione per il quale l’habitator e la sua famiglia possono avere soddisfazione unicamente per i bisogni abitativi e logistici, restando esclusa ogni altra fruizione del bene.
Per questo motivo chi detiene diritto di abitazione non può cambiare la destinazione dell’immobile, per esempio da abitativo ad ufficio od uso commerciale. Parimenti il titolare di diritto di abitazione non può neppure affittare, come già ricordato, la casa che gli è stata riconosciuta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Diritto di abitazione: definizione e normativa