Decontribuzione Sud, stop del Tar del Lazio sull'obbligo di restituzione dell'eccedente sui ratei gennaio-settembre 2020: l'agevolazione si applica a tutta la tredicesima 2020. Lo ha deciso il Tar del Lazio, su ricorso dell'ANCL, con il decreto numero 876 pubblicato 13 febbraio 2021 che ha annullato i messaggi INPS numero 72 e 170 del 2021 e di tutti gli atti collegati.
Decontribuzione Sud: stop del Tar del Lazio sull’obbligo di restituzione dell’eccedente per i ratei gennaio-settembre 2020 perché l’agevolazione si applica su tutto l’imponibile derivante dalla tredicesima mensilità.
Questo è quanto stabilito dal Tar del Lazio, Sezione Terza Quater, con il decreto numero 876 del 2021 che ha annullato i messaggi Inps numero 72 e numero 170 del 2021 e tutti gli atti amministrativi collegati accogliendo così il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL).
L’incentivo decontribuzione Sud, previsto dal Decreto Agosto per i rapporti di lavoro dipendente con attività lavorativa prestata in aree svantaggiate, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 con una rimodulazione della misura e modifiche alla platea dei beneficiari.
Il ricorso presentato dall’ANCL con riferimento all’agevolazione prende le mosse dal messaggio INPS numero 72 dell’11 gennaio 2021 - seguito dal numero 170 con le relative istruzioni operative - che riteneva applicabile la decontribuzione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre-dicembre 2020 e non in tutto l’anno.
Di conseguenza, l’Istituto aveva imposto ai datori di lavoro la restituzione dell’eventuale maggiore somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre nelle denunce di competenza gennaio 2021 e, dunque, il versamento delle differenze entro il 16 febbraio 2021.
Un annullamento, quello determinato dal Tar del Lazio, che necessita di un successivo intervento di prassi dell’INPS, questa volta con nuove indicazioni che seguano quanto stabilito dal giudice amministrativo.
Decontribuzione Sud 2020, Tar Lazio blocca INPS: si applica a tutta la tredicesima
Già il 12 gennaio 2021 la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone aveva scritto una lettera pubblica al Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, evidenziando l’interpretazione del Ministero del Lavoro sulla decontribuzione Sud come inaccettabile per la Categoria.
- ANCL - lettera pubblica di Marina Calderone al Presidente INPS Tridico del 12 gennaio 2021
- Scarica la lettera pubblica dell’ANCL a INPS su decontribuzione sud e tredicesima calcolo
In questa interpretazione, di cui i documenti di prassi dell’Istituto di Previdenza costituiscono una mera attuazione, la Presidente sottolineava che ai datori di lavoro veniva negato il diritto, previsto dall’articolo 27 del D.L. numero 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto), di versare contributi in misura ridotta, ancorché in un contesto emergenziale come quello causato dalla pandemia.
La decontribuzione Sud, infatti, prevede che le aziende che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate possano beneficiare di uno sgravio contributivo del 30% finalizzato a sostenere l’occupazione.
La misura è entrata in vigore a ottobre 2020 e l’INPS ha regolamentato tale disciplina con circolare numero 122 del 22 ottobre 2020 senza mai affrontare il tema della variazione delle modalità di calcolo dei contributi sulla tredicesima mensilità, che quindi reputano essere quelle ordinarie.
L’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, numero 314, infatti, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche, comprese la tredicesima e la quattordicesima, devono essere assoggettate alla contribuzione nel mese di corresponsione ed allo stesso imputate.
Ecco quindi, che i Consulenti del Lavoro sostengono che i contributi versati sulla tredicesima devono seguire le regole generali e, per questo, vi si deve applicare la contribuzione riferita a tutti gli atri stipendi mensili ridotti in forza della decontribuzione Sud.
I contributi, dunque, vanno versati sull’intera tredicesima maturata e corrisposta: non si comprende, secondo quanto riferito dall’ANCL, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri differenti.
Decontribuzione Sud: le istruzioni tardive arrivano in prossimità delle scadenze
Peraltro, gli obblighi imposti dall’INPS, secondo quanto sostenuto dal ANCL, sono ancora meno condivisibili perché esternati in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi stessi, quando la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro hanno già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi.
Ecco, quindi, che la pronuncia del Tar del Lazio arriva a sciogliere la diatriba cancellando l’obbligo in capo alle aziende di restituire l’eventuale somma accordata relativa ai ratei gennaio-settembre 2020 nelle denunce di competenza di gennaio 2021 da effettuare entro il 16 febbraio 2021.
Ora si attende l’emanazione degli appositi documenti di prassi da parte dell’INPS per sciogliere ogni dubbio, in linea con quanto stabilito dal decreto che mette, almeno in teoria, un punto finale sulla questione.
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