Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020: l'INPS con Circolare n. 6 del 15 gennaio 2021 fornisce ai datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica tutte le istruzioni per l'anno scorso con riferimento all'ammontare dei massimali, alla determinazione dell'aliquota aggiuntiva all'1%, alle sanzioni, alle scadenze e alla Certificazione Unica.
Conguaglio INPS 2020: con la Circolare n. 6 del 15 gennaio del 2021 l’Istituto rende note le istruzioni che il datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica devono considerare per le operazioni relative all’anno scorso.
L’ente previdenziale fornisce chiarimenti e precisazioni con riguardo all’individuazione dei massimali, alla definizione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, alle scadenze, alle sanzioni previste e, infine, alla compilazione della Certificazione Unica.
Conguaglio INPS 2020: le istruzioni per i datori di lavoro
La Circolare INPS n. 6 del 15 gennaio 2021 offre, innanzitutto, un riepilogo degli obblighi in capo al datore di lavoro che, in quanto sostituto di imposta, deve effettuare i conguagli con riguardo:
- ai redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
- ai redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal
lavoratore.
Peraltro, se parte dei redditi riferiti al rapporto di lavoro subordinato sono stati erogati da un altro soggetto, i conguagli devono comunque essere effettuati dal datore di lavoro principale.
Gli imponibili da considerare sono quelli che, in sede di dichiarazione, corrispondono agli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7, relativi a somme erogate nel 2020.
L’Istituto precisa: sia la data di inizio che quella di fine devono essere all’interno dell’anno di riferimento, 2020, e non devono essere intervenute nuove dichiarazioni che sostituiscano o annullino le precedenti.
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, inoltre, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.
A tal riguardo, per linee guida da seguire per compilare i quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2, si rimanda alla consultazione del paragrafo 3 della circolare INPS del 15 gennaio n. 6.
- INPS- Circolare n. 6 del 15 gennaio 2021 gestione pubblica conguaglio 2020
- Circolare n. 6 del 15 gennaio 2021 dell’INPS su Gestione pubblica: Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2020
2020
Conguaglio INPS 2020: istruzioni sui massimali
Per quanto riguarda il massimale, il documento di prassi riporta l’importo per l’anno 2020.
Anzitutto, per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e senza anzianità contributiva o per chi ha scelto il sistema contributivo è fissato il massimale di 103.055 euro per l’anno 2020, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
Lo stesso massimale si applica anche alla contribuzione a fini pensionistici ed anche l’aliquota aggiuntiva all’ 1%.
Sempre con riferimento ai massimali, poi, la circolare riepiloga alcune regole generali:
- Il massimale non è frazionabile mese per mese e, pertanto, ad esso bisogna fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte;
- in ipotesi di più lavori subordinati successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. In tal caso il dipendente ha l’onere di esibire ai datori di lavoro successivi al primola Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o di presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
- in ipotesi di più lavori subordinati simultanei, ciascun datore di lavoro, basandosi sui dati che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Tra l’altro, per il mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
- le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati, per cui è necessaria l’iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) non si sommano con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato ai fini dell’applicazione del massimale.
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari il massimale è fissato a 187.854 euro che non si applica, precisa l’Istituto, ai dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che hanno optato per il sistema contributivo.
Conguaglio INPS 2020: le scadenze da segnare in agenda
La Circolare fissa le scadenze che i datori di lavoro della Gestione Pubblica devono rispettare per eseguire le operazioni di conguaglio dati dell’anno 2020.
In linea generale queste operazioni devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi.
Pertanto, le operazioni del 2020 devono essere inserite, al più tardi, nelle denunce contributive “Febbraio 2021”.
E ancora, il termine ultimo per l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, è il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.
Per i rapporti di lavoro che continuano nel 2021 non possono essere compilati oltre il mese di marzo.
In particolare, la scadenza dei versamenti della contribuzione delle operazioni di conguaglio è fissata al 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni e, al più tardi, al 16 marzo 2021.
Conguaglio INPS 2020, i tetti retributivi per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
L’Istituto ricorda che, dal1° gennaio 1993, è stata fissata l’aliquota aggiuntiva dell’1% nei confronti dei dipendenti pubblici e privati con aliquota a carico inferiore al 10% (art. 3-ter D. L. del 19settembre 1992 n. 384).
Questa aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione che supera il limite della prima fascia pensionabile.
La soglia, rammenta l’INPS, per l’anno 2020, della la fascia retributiva annua è di 47.379 euro corrispondente a 3.948 euro mensili, per dodici mensilità.
Inoltre, i redditi a cui l’aliquota aggiuntiva dell’1% va applicata sono i seguenti:
- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.
Le somme pagate nel 2020 che non si riferiscono a tale anno ma a periodi precedenti devono essere escluse dal calcolo.
Conguaglio INPS dati, anno 2019: sanzioni e certificazione unica
L’Istituto ricorda che sono previste sanzioni a fronte dell’adempimento tardivo delle operazioni (art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000).
In secondo luogo, rammenta che tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione Pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2020 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS – lavoratori subordinati Gestione Pubblica .
Infine, la documentazione deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente le somme al lavoratore anche se non sono parte del rapporto di lavoro del dipendente.
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