Criptovalute: dall’AdE chiarimenti su bollo e compilazione del Quadro RW

Alessio Mauro - Imposte

Se si detengono criptovalute presso fornitori di servizi iscritti nel registro OAM su cui viene applicato il bollo è necessario applicare anche l'imposta sul valore delle cripto­-attività? Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato?

Criptovalute: dall'AdE chiarimenti su bollo e compilazione del Quadro RW

Chi detiene criptovalute presso una società italiana iscritta nel registro OAM è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

Se la società ha versato il bollo però non è necessario applicare anche l’imposta sul valore delle cripto-attività.

Non è soggetta a imposta anche la liquidità presente temporaneamente rendiconto rilasciato dalla società.

Criptovalute: dall’AdE chiarimenti su bollo e compilazione del Quadro RW

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 181, pubblicata il 12 settembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla dichiarazione e alle imposte dovute sulle criptovalute, in particolare sul bollo.

La richiesta di chiarimento arriva da parte di un soggetto che detiene criptovalute presso un fornitore di servizi iscritto nella sezione speciale (operatori criptovalute) del registro istituito dall’Organismo agenti e mediatori creditizi (OAM). Nello specifico si chiede se debba essere applicata l’imposta sul valore delle cripto­-attività e se sussiste l’obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In sintesi, le criptovalute detenute presso un fornitore iscritto all’OAM sono soggette all’imposta di bollo del 2 per mille e quindi non scontano l’imposta sul valore delle cripto-attività. Il contribuente, inoltre, è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

Nel rispondere ai quesiti l’Agenzia, dopo aver riepilogato le norme che regolano la tassazione delle cripto-attività (da ultimo, la Legge di Bilancio 2023 articolo 1, commi da 126 a 147), fa riferimento alla circolare n. 30/2023.

Il documento, prevede espressamente che le cripto-attività devono essere indicate nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi anche da parte dei contribuenti che, pur non essendo possessori diretti delle stesse, risultano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Nessun dubbio quindi sulla necessità di compilare il Quadro RW della dichiarazione al fine degli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16.

Niente imposta sul valore delle cripto-attività se già applicato il bollo

Per quanto riguarda il bollo, l’Agenzia precisa che, come indicato nella citata circolare, dal 1° gennaio 2023 se non c’è un intermediario assenza di un intermediario che applichi l’imposta, viene applicata un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Un tributo applicato nella misura del 2 per mille prevista per l’imposta di bollo, che dovrà essere versato secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Riguardo il caso in questione, dato che il prestatore di servizi iscritto nel registro OAM ha applicato l’imposta di bollo, non è necessario applicare anche l’imposta sul valore delle cripto-attività.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, l’Agenzia evidenzia che, in riferimento all’imposta di bollo per i prodotti finanziari, all’interno della della circolare n. 48/2012 ha chiarito che l’articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012 precisa:

“Se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta.”

L’esclusione dell’imposta, dunque, opera per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.

Pertanto, sottolinea l’Agenzia, nel caso in esame, per l’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione, in quanto non rappresenta un prodotto finanziario.

Tale importo in euro, inoltre, non deve essere indicato nel Quadro RW in quanto non è detenuto presso conti correnti all’estero.

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 181 del 12 settembre 2024
Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo

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