I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti non possono più beneficiare dell'esonero contributivo totale previsto per le assunzioni tramite contratto di apprendistato di primo livello dal 1° gennaio. La misura non è stata rinnovata per il 2023
L’esonero contributivo per le assunzioni tramite contratto di apprendistato, previsto dalla Legge di Bilancio 2022, non è stato rinnovato per l’anno in corso.
Pertanto, l’agevolazione non può essere applicata ai lavoratori e alle lavoratrici assunte dal 1° gennaio 2023.
Con il messaggio del 17 ottobre, l’INPS fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti devono seguire in merito al regime contributivo applicabile.
Contratto di apprendistato: niente più esonero contributivo, le istruzioni INPS per le assunzioni 2023
L’INPS nel messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 illustra il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuata tramite contratto di apprendistato di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023.
La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha prorogato per tutto lo scorso anno l’esonero contributivo del 100 per cento in favore dei datori di lavoro con meno di 9 dipendenti che assumono lavoratori e lavoratrici tramite il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello).
Ebbene, tale misura non è stata rinnovata per il 2023 e pertanto non si applica alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio.
Nel nuovo messaggio, quindi, l’Istituto fornisce le istruzioni da seguire per gli adempimenti informativi e contributivi.
Contratto di apprendistato dopo il 1° gennaio 2023: quali aliquote si applicano?
Per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate da aziende con meno di 9 dipendenti a partire da gennaio, sottolinea l’INPS, si applica quanto disposto dall’articolo 1, comma 773 della legge n. 296/2006, il quale prevede un’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari a:
- all’1,50 per cento nei primi 12 mesi
- al 3 per cento dal 13° al 24° mese;
- al 10 per cento dal 25° mese.
Quest’ultima aliquota, poi, è ridotta al 5 per cento secondo quanto disposto dall’articolo 32, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 150/2015.
L’aliquota a carico dell’apprendista è pari al 5,84 per cento della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla continuazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
L’INPS, inoltre, ricorda che alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non si applica la disciplina del ticket di licenziamento e che queste sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI e dal contributo integrativo.
Per i requisiti richiesti al datore di lavoro per l’applicazione dei benefici contributivi l’Istituto rimanda al testo della circolare n. 70 del 15 giugno 2022.
Si ricorda, infine, che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) beneficiano delle integrazioni salariali agricole e pertanto i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione.
Contratto di apprendistato dopo il 1° gennaio 2023: le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS
Nel messaggio del 17 ottobre l’INPS fornisce anche le istruzioni da seguire per la corretta compilazione del flusso UNIEMENS.
Per le assunzioni in apprendistato effettuate dal 1° gennaio si devono utilizzare i codici “TipoContribuzione” riportati nella tabella.
Codice | Descrizione |
---|---|
Y1 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
Y2 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
N1 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
N2 | Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
J9 | Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
K9 | Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore) |
I codici devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione del codice “Tipo Lavoratore”:
- “PA” per l’apprendistato di primo livello;
- “M0” per l’apprendistato professionalizzante.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio INPS n. 3618/2023.
- INPS - Messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023
- Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello). Istruzioni operative
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