Conto corrente, per l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo la soglia è fissata a 5.000 euro. A cosa si riferisce questo valore e quali le informazioni utili per capire chi non paga? Focus su normativa e istruzioni operative.
Conto corrente, quando si applica l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo?
I titolari di un conto corrente devono tenere presente l’importo della giacenza relativo ad estratti e libretti. La soglia da considerare per capire chi non paga è fissata a 5.000 euro, valore che però si considera cumulativamente e non in relazione al singolo rapporto.
Non sono cambiate le regole relative all’imposta di bollo sul conto corrente ed è dall’Agenzia delle Entrate che arrivano indicazioni specifiche in merito all’esenzione dal pagamento della tassa dovuta dalle persone fisiche.
Conto corrente, chi non paga l’imposta di bollo? Esenzione con soglia di 5.000 euro
È pari a 34,20 euro l’importo dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti dalle persone fisiche, somma addebitata tenuto conto del valore medio di giacenza di estratti e libretti.
Ad introdurre la tassa sui conti correnti è stato il decreto legge n. 201/2011, e la normativa di riferimento è quindi racchiusa nell’articolo 19. A livello operativo, è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2012 a fornire le istruzioni su soggetti obbligati, esoneri e importo dovuto.
In linea generale l’imposta di bollo si applica in caso di valore del conto corrente pari o superiore a 5.000 euro. Sotto questa soglia è prevista l’esenzione dal pagamento.
Ma come si calcola l’importo minimo di cui sopra?
Sul punto è tornata l’Agenzia delle Entrate tramite una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi: si dovrà tener presente il valore di tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio intestati.
Solo se complessivamente questi non superano il valore di 5.000 euro sarà applicata l’esenzione dal pagamento del bollo sul conto corrente.
Esenzione del bollo sul conto corrente, la soglia dei 5.000 euro è unitaria
Assordato che è pari a 5.000 euro il valore da tener presente per definire chi non paga, è bene soffermarsi su come fare il calcolo della soglia prevista per legge.
Su questo aspetto è il decreto del Ministero dell’Economia emanato il 24 maggio 2012 all’articolo 2 a definire le regole da tenere a mente:
“4. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro 5.000,00. A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane S.p.A o emessi da Cassa Depositi e Prestiti.”
Si dovrà tener presente quindi non il valore del singolo rapporto, ma di tutti quelli intrattenuti dal medesimo intestatario, sia in relazione ai conti correnti che ai libretti di risparmio.
Al termine del periodo di rendicontazione, che può essere annuale in caso di invio dell’estratto conto una volta all’anno ovvero infrannuale in caso di invio periodico (ad esempio a cadenza trimestrale), bisognerà quindi tener presente la giacenza complessiva di tutti i conti correnti e i libretti di cui è intestatario il contribuente.
Si terrà conto della giacenza media, ossia della media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo di rendicontazione.
I chiarimenti operativi sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E/2012, che fornisce alcuni esempi utili per calcolare quando si applica l’esenzione.
Chi non paga l’imposta sul conto corrente: un esempio pratico
Per determinare se sia o meno dovuta l’imposta di bollo si dovrà tener conto della media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto, per il periodo di rendicontazione.
Prendiamo quindi l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate per capirci di più.
Nel caso di un contribuente persona fisica, che intrattiene un unico rapporto di conto corrente con valore medio di giacenza pari a 4.000 euro nel primo, secondo e terzo trimestre e pari a 60.000 euro nel quarto trimestre, in caso di rendicontazione con periodicità trimestrale l’imposta applicabile nell’anno è pari a:
Periodo | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
---|---|---|---|---|
Giacenza media | euro 4.000 | euro 4.000 | euro 4.000 | euro 60.000 |
Imposta di bollo | - | - | - | euro 8,55 |
La verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato. Se superiore a 5.000 euro, l’imposta di bollo si applicherà a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente.
Per i periodi di rendicontazione inferiori all’anno, la misura dell’imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 48/E/2012
- Imposta di bollo – Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari – Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conto corrente, chi non paga l’imposta di bollo? Esenzione con soglia di 5.000 euro