Rimanenze di magazzino nel regime di cassa per i contribuenti semplificati: cosa fare?
Rimanenze di magazzino nelle contabilità semplificate per cassa: cosa fare?
La Legge di Bilancio dello scorso anno ha riformato il regime contabile dei semplificati (o, più correttamente, dei contribuenti minori), introducendo il regime di cassa come unica modalità di gestione contabile e fiscale per questa categoria di soggetti.
Con la contabilità semplificata per cassa 2018 il legislatore ha obbligato le partite IVA rientranti in questa categoria ad abbandonare il principio di competenza economica, con un duplice obiettivo. Da un lato si vuole avvicinare il più possibile il momento dell’incasso dei ricavi con l’esigibilità delle relative imposte; dall’altro, si è voluto introdurre un regime che, secondo i tecnici del Mef, favorisce i controlli e quindi riduce il rischio di evasione fiscale.
Una delle problematiche più rilevanti della contabilità semplificata per cassa, sin dalle prime settimane di quest’anno, è stata quella relativa alla gestione delle rimanenze di magazzino. Secondo diversi professionisti e parte della stampa specializzata, infatti, il passaggio al regime di cassa non determina automaticamente l’abbandono della contabilità di magazzino.
E tale impostazione è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che tra i vari dati prevedono proprio quelli relativi alla gestione delle rimanenza di magazzino. Cosa fare quindi?
Contabilità semplificati per cassa 2018 e rimanenze di magazzino: come gestire le scorte nel nuovo regime?
Nella circolare numero 11/E dello scorso 13 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in materia di regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata.
Al paragrafo 4.2 viene trattato proprio il tema della gestione delle rimanenze:
“L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
Al riguardo, si ritiene che tale disposizione trovi applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata”
In questo passaggio l’Agenzia delle Entrate fa riferimento sia alle rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di cui all’articolo 92 del Tuir, sia alle rimanenze di lavori in corso di ordinazione ultrannuali (articolo 93 Tuir) che alle rimanenze di titoli (articolo 94 Tuir).
Qui la questione delle rimanenze di magazzino si intreccia con la regola generale sulle perdite. Nei semplificati per cassa 2017, infatti, il regime delle perdite prevede la regola della non deducibilità negli anni successivi.
In altre parole, come scrive Tosoni sul Sole 24 Ore dello scorso 15 aprile 2017:
“La fuga dal regime per cassa è giustificata per le imprese minori con un elevato stock di rimanenze di merci al 31 dicembre 2016, che saranno interamente deducibili nel 2017; qualora la deduzione integrale delle rimanenze generasse una perdita questa sarà deducibile dal reddito complessivo ma solo nel 2017. La circolare n. 11 regola il passaggio futuro dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Nel presupposto che in vigenza del regime di cassa l’inventario delle merci non deve essere redatto dalle imprese minori, nella situazione patrimoniale di partenza dovranno essere rilevate le giacenze sulla base del costo medio dell’intero anno e cioè dell’ultimo gestito con il criterio di cassa. Tuttavia le rimanenze che sono state pagate e quindi dedotte come spesa nell’anno dell’acquisto, non saranno un costo deducibile nel primo esercizio in regime ordinario”.
Contabilità semplificati per cassa 2018 e rimanenze di magazzino: occorre comunque redigere l’inventario delle merci
Da quanto letto sopra emerge chiaramente la necessità di redigere comunque l’inventario delle rimanenze di magazzino, ancorché per i contribuenti in regime di contabilità semplificata per cassa non rilevino negli anni successivi al primo.
Questo per due ragioni:
- in primo luogo poiché questi dati sono necessari per la corretta compilazione degli indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli studi di settore;
- in secondo luogo perché tali dati saranno comunque necessari nel caso di passaggio dal regime contabile semplificato a regime contabile ordinario.
Di fatto il nuovo regime delle contabilità semplificate per cassa 2017 rappresenta quindi un ibrido, considerando come alcuni elementi reddituali si debbano comunque attribuire per competenza all’esercizio considerato (ammortamenti e accantonamenti).
Tuttavia, sulla questione dell’intreccio relativo a gestione delle rimanenze di magazzino e attribuzione fiscale delle perdite di esercizio si auspica un intervento del legislatore che renda più razionale il sistema attualmente previsto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contabilità semplificata per cassa e rimanenze di magazzino