Arrivano le istruzioni INPS per i contribuenti che hanno indicato l'Istituto come sostituto d'imposta per gestire rimborsi e conguagli del modello 730/2023. I risultati contabili si possono consultare dal sito
L’INPS provvederà anche per il 2023 ad effettuare le operazioni di conguaglio che derivano dalla dichiarazione dei redditi nei tempi previsti.
L’Istituto, infatti, svolge le funzioni di sostituto d’imposta per i contribuenti che l’hanno indicato nel modello 730 e che percepiscono prestazioni imponibili erogate dall’INPS.
I soggetti in questione possono verificare il risultato contabile della propria dichiarazione accedendo con SPID, CIE o CNS all’apposito servizio presente sul sito istituzionale.
Entro la scadenza del 10 ottobre, tramite lo stesso servizio, sarà possibile richiedere l’annullamento o la riduzione della seconda rata di acconto IRPEF o cedolare secca.
Conguaglio modello 730/2023: le istruzioni per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta
Anche per l’anno in corso l’INPS assicura in qualità di sostituto d’imposta le attività di assistenza fiscale ai contribuenti che l’hanno indicato nel modello 730/2023.
Istruzioni e chiarimenti sono arrivati con il messaggio n. 2207, pubblicato il 14 giugno 2023.
L’INPS, infatti, gestisce i rimborsi e i conguagli a debito relativi al modello 730/2023 per i propri sostituiti nel rispetto dei tempi previsti per le operazioni successive all’invio della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti possono indicare l’Istituto come sostituto d’imposta solamente nel caso in cui, nell’anno di presentazione del modello 730, ci sia un rapporto di sostituzione d’imposta con l’Istituto.
Questi, dunque, devono percepire una prestazione INPS imponibile ai fini IRPEF, come ad esempio la pensione di vecchiaia, di reversibilità o la NASpI.
Al contrario, l’INPS non può assumere il ruolo di sostituto d’imposta nei seguenti casi:
- erogazione di prestazioni esenti da imposte, come pensioni per le vittime del terrorismo o per le vittime del dovere;
- erogazione di prestazioni assistenziali, come gli assegni sociali, le pensioni di invalidità civile e gli assegni per il nucleo familiare.
Il rapporto di sostituzione, inoltre, non ricorre nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2023.
Pertanto, se il dichiarante beneficia esclusivamente di una prestazione assistenziale, l’Istituto non è sostituto d’imposta e non presterà assistenza fiscale.
Il cosiddetto diniego sarà comunicato solamente all’Agenzia delle Entrate, tramite appositi codici, la quale poi girerà l’informazione ai Caf, ai professionisti o direttamente al contribuente che ha firmato la dichiarazione.
Conguaglio modello 730/2023: importo consultabile sul sito INPS
I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2023 indicando l’INPS come sostituto d’imposta possono visualizzare il risultato contabile della propria dichiarazione dei redditi direttamente online dal sito istituzionale.
Questi, infatti, potranno accedere tramite credenziali SPID, CIE o CNS, all’apposito servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
Il servizio permette di consultare una serie di dati:
- l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- l’eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- l’importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
I dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione si possono consultare anche dall’App INPS Mobile.
Nel messaggio, l’INPS sottolinea come il risultato contabile della dichiarazione verrà rappresentato con un singolo importo complessivo a debito o a credito.
Questo è generato dalla somma di tutte le imposte a debito e di quelle a credito dal dichiarante e dal coniuge, in caso di dichiarazione congiunta. Si tratta del dato indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:
- se a debito, al rigo 161 con descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”;
- se a credito, al rigo 163 con descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Conguaglio INPS modello 730/2023: richiesta di riduzione o annullamento seconda rata acconto
L’INPS ricorda che il servizio di consultazione disponibile sul sito permette ai contribuenti di trasmettere online anche la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata dell’acconto IRPEF o cedolare secca.
L’istanza deve essere inviata entro la scadenza del 10 ottobre 2023.
L’addebito della seconda rata di acconto è previsto per il mese di novembre. L’annullamento o la sua variazione può essere differito a seconda del momento in cui viene effettuata la richiesta. Questa, infatti, potrà essere soddisfatta nel rispetto dei tempi di predisposizione dei flussi di pagamento del mese di novembre.
Se la richiesta viene ricevuta dopo l’elaborazione delle prestazioni in pagamento, la riduzione verrà applicata nella mensilità di dicembre 2023, rimborsando l’importo trattenuto a novembre.
Nei casi in cui l’Istituto, dopo aver avviato il processo di assistenza fiscale, dovesse essere impossibilitato a completare i conguagli a debito, ad esempio in caso di incapienza o cessazione della prestazione, invierà un’apposita comunicazione al contribuente invitandolo a provvedere autonomamente al versamento degli importi arretrati.
Infine, se il risultato contabile viene ricevuto dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno (si ricorda che la scadenza per la presentazione del modello 730/2023 è fissata al 2 ottobre), l’INPS non garantisce l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Conguaglio modello 730/2023: le istruzioni per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta