Conguaglio IRPEF in busta paga, entro il 28 febbraio i datori di lavoro effettueranno le trattenute sugli stipendi. Una guida per analizzare gli effetti del ricalcolo delle imposte dovute
Febbraio mese di conguaglio: il ricalcolo dell’IRPEF, ma anche dei contributi, incide sull’importo dello stipendio in busta paga.
L’obbligo di effettuare il conguaglio fiscale e previdenziale è a carico dei datori di lavoro, che entro il 28 febbraio di ciascun anno sono chiamati a rideterminare il valore delle imposte dovute dai propri dipendenti, tenuto conto del reddito effettivamente erogato nel corso dell’anno.
Perché nella busta paga consegnata a febbraio lo stipendio è più basso? Soffermiamoci sull’impatto pratico del conguaglio IRPEF.
Conguaglio IRPEF in busta paga a febbraio: cosa stai pagando e perché
Il tema del conguaglio IRPEF torna al centro dell’attenzione ogni anno a febbraio, mese in cui devono necessariamente concludersi le attività di ricalcolo che chiamano in causa datori di lavoro e soprattutto lavoratori dipendenti.
L’operazione di fine anno interessa le aziende private ma anche le amministrazioni pubbliche, tenute a effettuare il ricalcolo delle imposte da applicare sulle somme corrisposte ai propri dipendenti.
Il conguaglio, insomma, consente di recuperare eventuali differenze, a debito ma anche a credito, tra l’IRPEF applicata nelle singole buste paga del 2024 e quella effettivamente dovuta sulla base del reddito percepito.
Vale la pena ricordare infatti che i datori di lavoro sono chiamati ad applicare mensilmente, in busta paga, le ritenute fiscali. Si tratta di somme trattenute per assolvere all’obbligo di versamento dell’IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Il valore delle trattenute IRPEF applicate è però teorico: solo alla fine dell’anno, e quindi solo sulla base dei redditi effettivamente corrisposti, è possibile verificare l’aliquota realmente applicabile sulla base delle somme erogate.
Conguaglio IRPEF in busta paga, entro il 28 febbraio trattenute o credito sullo stipendio
L’operazione di conguaglio prende il via da dicembre per concludersi entro il mese di febbraio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, che impone ai sostituti d’imposta che applicano la ritenuta d’acconto IRPEF sulle somme corrisposte ai percipienti di effettuare il conguaglio di fine anno tra ritenute operate e imposta dovuta, sulla base dell’importo degli emolumenti erogati nel corso dell’anno, tenuto conto di detrazioni e bonus spettanti a norma dell’articolo 12, 13 e 15 del TUIR (carichi di famiglia e redditi da lavoro).
Al netto delle indicazioni normative, soffermiamoci quindi sugli effetti pratici previsti per i lavoratori dipendenti.
La finalità del conguaglio è di determinare in maniera esatta l’IRPEF dovuta sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno, così come le addizionali, e di conseguenza i contributi previdenziali.
Le operazioni effettuate dal datore di lavoro potranno comportare due conseguenze in busta paga e quindi sugli stipendi:
- se le imposte trattenute sulle retribuzioni erogate nel corso del 2024 sono superiore a quelle effettivamente dovute, o qualora dovesse emergere la spettanza di bonus o detrazioni non erogate nel corso dell’anno, si determina un conguaglio a credito in favore del dipendente, erogato in busta paga;
- se invece le ritenute applicate dovessero risultare inferiori rispetto all’imposta emersa, si determina un conguaglio a debito. Sarà quindi necessario corrispondere l’IRPEF e le addizionali aggiuntive.
Per quel che riguarda il conguaglio IRPEF a debito, in caso di incapienza delle retribuzioni, ossia stipendio inferiore alle somme dovute, il lavoratore subirà l’addebito nelle buste paga dei mesi successivi, e sugli importi differiti si applicherà l’interesse dello 0,50 per cento mensile.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o incapienza delle retribuzioni, l’importo non trattenuto al termine del periodo d’imposta dovrà essere versato entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Nel conguaglio fiscale di fine anno anche il recupero del bonus IRPEF non spettante
Caratterizzano da sempre i calcoli di fine anno anche le operazioni relative alla determinazione effettiva dei contribuenti beneficiari del bonus IRPEF di 100 euro.
Il conguaglio di fine anno consente di determinare l’effettivo ammontare spettante alla luce dei redditi effettivamente corrisposti nel corso dell’anno.
L’erogazione “anticipata” del bonus in busta paga fa i conti ogni anno con il rischio di restituzione in caso di superamento delle soglie per il riconoscimento.
Reddito lordo imponibile IRPEF lavoratrice/lavoratore | Trattamento integrativo |
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Da 0 a 15.000 euro | 1.200 euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno |
Da 15.000 a 28.000 euro | Importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali ed IRPEF lorda fino ad un massimo di 1.200 euro |
Superiore a 28.000 euro | Non viene riconosciuto il trattamento integrativo |
Se quindi le operazioni di conguaglio IRPEF determinano il superamento del limite di reddito per il riconoscimento del bonus di 100 euro, il sostituto d’imposta dovrà recuperare l’importo, in un massimo di 8 rate di pari importo in caso di somme dovute superiori a 60 euro.
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