Congedo parentale all’80 per cento: per il beneficio si conta l’ultimo periodo fruito

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Il secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento spetta anche nel caso in cui un genitore abbia terminato il congedo obbligatorio prima del 31 dicembre 2023 e l’altro lo ha utilizzato dopo tale data. I chiarimenti nelle FAQ INPS

Congedo parentale all'80 per cento: per il beneficio si conta l'ultimo periodo fruito

Per ottenere il secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento bisogna prendere in considerazione l’ultimo periodo di congedo obbligatorio fruito.

Se, ad esempio, la madre ha terminato il congedo di maternità obbligatorio prima del 31 dicembre 2023, ma il padre ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio dopo tale data, ricorrono comunque i presupposti per poter accedere all’agevolazione.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 va richiesta all’INPS utilizzando il servizio dedicato.

Congedo parentale all’80 per cento: per il beneficio si conta l’ultimo periodo fruito

Nelle FAQ aggiornate, pubblicate sul portale istituzionale, l’INPS torna sul nuovo congedo parentale indennizzato all’80 per cento.

Si tratta della nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che permette ai neo genitori di fruire di un secondo mese di congedo parentale con indennità all’80 per cento della retribuzione.

Come previsto dalla normativa, il contributo è innalzato all’80 per cento per tutto il 2024, dal prossimo anno poi spetterà al 60 per cento.

Riassumendo, dunque, per l’anno in corso, i genitori potranno beneficiare, al rispetto delle condizioni previste:

  • di 2 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento;
  • delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.

Dal 2025 poi potranno beneficare di 1 mese retribuito all’80 per cento, 1 al 60 per cento e i restanti al 30 per cento.

I genitori possono fruire dell’agevolazione entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina oppure, in caso di adozione o di affidamento, entro 6 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Come noto, una delle condizioni necessarie per la fruizione del congedo retribuito all’80 per cento prevede che i genitori debbano aver terminato il congedo di maternità o di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023, quindi dal 1° gennaio 2024 in poi.

Il chiarimento dell’Istituto si sofferma proprio su questo aspetto. I presupposti per poter accedere all’agevolazione, infatti, ricorrono anche nel caso in cui un genitore abbia terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31 dicembre 2023 mente l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024 (quindi dopo il 31 dicembre 2023) e viceversa.

Questo perché, spiega l’INPS, bisogna prendere in considerazione l’ultimo congedo fruito, in questo caso quindi il congedo di paternità obbligatorio, terminato appunto nel 2024.

La coppia dell’esempio, pertanto, potrà fruire del primo mese di congedo parentale all’80 per cento in virtù di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 così come del secondo mese previsto da quella del 2024, poiché fruito nell’anno in corso.

Congedo parentale all’80 per cento: come fare domanda

Tutte le istruzioni per la fruizione del secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 57/2024.

Possono richiederlo solamente i lavoratori e le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente che, come detto, hanno terminato il congedo di maternità/paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

Per farlo è necessario inviare l’apposita domanda tramite il servizio INPS dedicato, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.

In alternativa, la richiesta si può presentare:

  • tramite il Contact center integrato, chiamando:
    • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa);
    • il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato.

Non è necessario indicare quale percentuale di indennità sia da applicare al periodo richiesto. I primi periodi successivi alla conclusione del congedo di maternità/paternità, infatti, saranno indennizzati automaticamente all’80 per cento.

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