Congedo parentale Covid-19: focus su cause di compatibilità ed incompatibilità. Il messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020 fornisce nuove istruzioni. I 15 giorni extra di permesso sono compatibili con il bonus di 600 euro, con ferie o malattia; al contrario, non spettano nel caso di disoccupazione o cassa integrazione.
Congedo parentale Covid-19: nuove istruzioni INPS su chi può richiedere i 15 giorni di permessi straordinari.
Il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 analizza casi di compatibilità ed incompatibilità.
Può fare domanda per il congedo straordinario il genitore che ha contemporaneamente richiesto il bonus di 600 euro (Indennità Covid-19). Sì al congedo retribuito al 50% anche nel caso in cui l’altro genitore sia in malattia, ferie, maternità o paternità.
Porta sbarrata, invece, nel caso di percezione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore. Non si potrà fare domanda per il congedo straordinario Covid-19 se l’altro genitore percepisce la cassa integrazione o la Naspi.
Soffermiamoci nel dettaglio sulle nuove istruzioni INPS relative al congedo parentale straordinario, con tutti i casi di compatibilità ed incompatibilità illustrati nel messaggio INPS n. 1621.
- Messaggio INPS n. 1621 del 15 aprile 2020
- Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità
Congedo parentale Covid-19, chi può richiederlo: nuove istruzioni INPS. Le cause di incompatibilità
Il congedo parentale Covid-19 non può essere fruito, per gli stessi giorni, da ambedue i genitori. I permessi straordinari potranno essere utilizzati in modalità alternata, per un totale complessivo di 15 giorni.
In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.
Il messaggio INPS n. 1621, dopo un riepilogo delle istruzioni per il congedo parentale Covid-19, si sofferma subito sulle cause di incompatibilità.
Non può richiedere il congedo straordinario chi ha fatto domanda per il bonus baby sitter di 600 euro. L’incompatibilità è relativa non al singolo genitore bensì al nucleo familiare.
Non si potrà cumulare per i medesimi giorni indennità per congedo straordinario con quella per il congedo parentale ordinario fruita da parte dell’altro genitore, così come per i riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.
Il congedo parentale Covid-19 è inoltre incompatibile con la cassa integrazione e la percezione di altri strumenti di sostegno al reddito, come la Naspi o la Dis-Coll, da parte dell’altro genitore.
Tipologia prestazione | Cause incompatibilità con congedo Covid-19 |
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Congedo parentale | Il congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale. |
Riposi giornalieri della madre o del padre | La fruizione del congedo Covid-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio. |
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa | Il congedo Covid-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo Covid-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro. |
Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa | La fruizione del congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. |
Congedo parentale Covid-19 e cassa integrazione: incompatibilità parziale
Tra le cause di incompatibilità relative alla fruizione del congedo parentale Covid-19, come elencato sopra, vi è la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore della cassa integrazione.
Un’esclusione che è tuttavia parziale:
“in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.”
Questo è quanto specifica il messaggio INPS del 15 aprile 2020.
Se il genitore percepisce la cassa integrazione o l’assegno ordinario per riduzione dell’orario di lavoro - e quindi continua a lavorare seppur per un orario ridotto - l’altro genitore può fare domanda di congedo parentale Covid-19.
Parimenti, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo Covid-19.
Congedo parentale Covid-19, chi può richiederlo: compatibile con bonus 600 euro INPS, ferie, malattia e smart working
Alle numerose cause di incompatibilità si aggiunge il capitolo delle prestazioni che non ostacolano la fruizione del congedo parentale Covid-19.
Come chiarito dal messaggio INPS n. 1612, il congedo straordinario può essere richiesto nel caso di malattia di uno dei due genitori appartenenti al nucleo familiare. Stessa situazione in caso di ferie, maternità, paternità o smart working.
Nessun limite alla possibilità di beneficiare del congedo parentale Covid-19 da parte di chi ha fatto domanda per il bonus di 600 euro. La fruizione del congedo straordinario è compatibile con la percezione di una delle Indennità Covid-19, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.
Tipologia prestazione | Cause di compatibilità con congedo Covid-19 |
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Malattia | In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. |
Maternità/Paternità | In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. |
Maternità/Paternità Gestione Separata e lavoratori autonomi | L’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità. |
Lavoro agile | La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli. |
Ferie | La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. |
Aspettativa non retribuita | L’aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso, per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo Covid-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. |
Part-time e lavoro intermittente | Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore. |
Bonus 600 euro | L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 precisa quali sono le incompatibilità del congedo Covid-19 e tra di esse non esplicita le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall’articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo Covid-19. Pertanto, la fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare. |
Chiusura delle attività commerciali per emergenza Covid-19 | La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per Covid-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività. |
Congedo parentale Covid-19 compatibile con permessi legge 104
Il messaggio INPS del 15 aprile 2020 specifica che i genitori lavoratori dipendenti possono cumulare nello stesso mese i 15 giorni di congedo parentale Covid-19 con i giorni di permesso della legge 104, compresi gli ulteriori 12 giorni introdotti dal Decreto Cura Italia.
Compatibilità piena anche se la fruizione di ambedue gli istituti per lo stesso figlio.
Sarà possibile inoltre cumulare dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Il congedo Covid-19 spetta inoltre se nelle stesse giornate l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi 104 o del prolungamento del congedo parentale.
Permessi legge 102: no ai 12 giorni in più per i lavoratori in CIG o FIS a zero ore
Non hanno diritto ai 12 giorni in più di permessi 104 i lavoratori in cassa integrazione a zero ore.
In caso di CIG o FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo parentale Covid-19, chi può richiederlo: nuove istruzioni INPS